Art. 6.
A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, e' autorizzata l'annua anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sara' destinata per 7,5 miliardi a prestiti per acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a mutui per costruzioni rurali.
Tale ripartizione potra' essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunita', con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il fondo di rotazione e' incrementato fine al 30 giugno 1964 dalle quote di ammortamento per il capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto dell'art. 11. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6 , 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969".
A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, e' autorizzata l'annua anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sara' destinata per 7,5 miliardi a prestiti per acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a mutui per costruzioni rurali.
Tale ripartizione potra' essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunita', con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il fondo di rotazione e' incrementato fine al 30 giugno 1964 dalle quote di ammortamento per il capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto dell'art. 11. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6 , 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969".