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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8843/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA EL MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avvocati Jacobo ANchez Codoni, Mattea Vricella e Mattia Giudici del foro di Brescia, elettivamente domiciliato in Brescia, via Solferino, 31 come da delega su foglio separato ricorrente contro in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione, dott. rappresentata e difesa, anche Controparte_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Prof. Arturo Maresca, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Bigoni in Milano, Via Gustavo Modena n. 3, come da procura in calce alla memoria.
resistente Oggetto: appalto non genuino
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso in data 15 luglio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale per Pt_1 sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate nei confronti della società
[...]
CP_1 “A. accertare e dichiarare la non genuinità dell'appalto intercorso tra e CP_1
, c.f. , con sede in via AN Valentino Controparte_3 C.F._1
a Trenzano, in esecuzione del quale il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima nel periodo dall'11.9.2019 ad oggi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta;
CP_1 per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dall'11.9.19, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato CP_1
a tempo pieno ed indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TF (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza); accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 3.594,18 per indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL;
per l'effetto, condannare , quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente di tale somma, o la diversa ritenuta di Giustizia;
riservata ogni azione per il pagamento di ulteriori differenze retributive e contributive maturate in corso di rapporto, eventualmente anche ex art. 29 d.lgs. 276/03. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Deduceva il ricorrente:
-di aver prestato la sua attività lavorativa, ininterrottamente dall'11 settembre 2019 ad oggi alle formali dipendenze di;
Controparte_4
-di aver svolto l'attività lavorativa di driver, nell'ambito di contratti di Contr appalto/trasporto non genuini, commissionati da
-di aver sempre iniziato e terminato la propria giornata lavorativa presso il magazzino di AG AN RT (BS) dapprima consegnando una bolla cartacea, poi attraverso un dispositivo palmare, aveva sempre fornito a tutti gli autisti ed anche a lui le informazioni relative ai colli da consegnare;
Contr
-che, in particolare erano gli impiegati di che assegnavano i colli agli autisti;
-che tutta la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'attività era di proprietà Contr di Contr
-che, per ogni evenienza, vi erano contatti diretti tra gli autisti e gli impiegati Contr
-che, quindi, era che, da sempre, aveva esercitato nei suoi confronti i poteri datoriali (direttivo, di controllo e disciplinare), tutto ciò attraverso la figura del CO (coordinatore degli acquisiti), mentre la Società formalmente sua datrice di lavoro non aveva una propria struttura imprenditoriale e una gestione a proprio rischio dei servizi/trasporti; Contr
-che anche i rapporti con le rappresentanze sindacali erano sempre state tenute da Contr
-che, nonostante ricevesse dai clienti di denaro e assegni, non aveva mai percepito l'indennità di cui all'art. 15 CCNL e per tali titoli, vantava un credito retributivo.
Tutto ciò premesso ed argomentato, il ricorrente ha rivendicato e chiesto la costituzione Contr del rapporto di lavoro con nonché il pagamento di un'indennità risarcitoria e le differenze retributive.
Si è costituita la resistente che ha contestato in fatto ed in diritto le deduzioni CP_5 avversarie. Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 28 luglio 2025, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto la presente controversia presenta plurimi profili di identità con altra già scrutinata e decisa da altro giudice di questa sezione con sentenza che, condivisibile nelle argomentazioni logiche e nelle conclusioni, viene di seguito trascritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118, terzo comma, disp. Att. C.p.c.:
“In primo luogo, va ricordato che il giudice civile, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. E' stato, in particolare, chiarito che“costituiscono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. In particolare costituiscono prove atipiche: le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari;
le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale” (Corte appello Ancona sez. I, 07/05/2021, n.541e, in senso analogo, tra le molte, Corte appello Milano sez. I, 22/03/2019, n.1283 e Corte appello Genova sez. II, 28/03/2022, n. 331).
Nel nostro caso, pertanto, dagli atti allegati al ricorso e sottoposti al contraddittorio delle parti possono essere tratti elementi di prova.” Si tratta, come già evidenziato nella menzionata pronuncia degli atti sottoposti al nostro esame dalla difesa ricorrente e, precisamente
-il decreto di sequestro preventivo d'urgenza della Procura della Repubblica di Milano del 12/12/22 con il relativo provvedimento di convalida del 21/12/22; -il sequestro preventivo del 24/1/23; Contr
-il provvedimento con cui è stata posta in amministrazione giudiziaria del 23/3/23 per la durata di un anno e le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'ex Contr consulente di Avv. Gianluca Spolverato e dall'ex direttore generale della società, (v. doc.ti da 12 a 18 ric.). Persona_1
“Sempre preliminarmente, va detto che non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza ex articolo 32 legge 183/2010, sollevata dalla convenuta, eccezione che presuppone, per la sua decorrenza, la cessazione del rapporto di lavoro oppure l'impugnazione di un provvedimento datoriale.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è ancora in essere, pertanto alcun termine decadenziale può ritenersi decorso(v. Cassazione civile sez. lav., 21/05/2019, n.13648 richiamata dal precedente del Tribunale di Treviso emesso in fattispecie simile nei Contr confronti di e allegato al ricorso, doc. 27).
In caso di successione tra contratti di appalto, va poi ricordato che la Cassazione civile sez. lav., con sentenza del 10/03/2022, n.7815, ha chiarito che “In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale -previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile -per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma -che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo -il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
Nel nostro caso, essendo, come detto, il rapporto con ancora in Parte_2 essere, nessuna decadenza può ritenersi maturata. Contr ha negato che, nella specie, vi sia un contratto di appalto e ha sostenuto che si tratti di un mero servizio di trasporto.
Contr Tale tesi non pare condivisibile. Oggetto dei contratti tra e le datrici di lavoro formali non sono, infatti, singoli trasporti individuabili e individuati bensì il complesso dei servizi di distribuzione, che prevedeva, oltre al trasporto, l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro. Contr Ciò risulta sia dell'esame dei contratti prodotti da (doc.ti 2 e 3) sia dall'esame della documentazione raccolta in sede penale sia delle testimonianze rese nel presente giudizio(v. infra). Come quindi, peraltro, già accertato dal Tribunale di Treviso in fattispecie simile si è trattato della “predisposizione di una rete su base provinciale che doveva soddisfare esigenze di distribuzione non preventivamente determinabili se non con riferimento alla copertura logistica della zona stessa in modo da assicurare l'osservanza di tempi certi di consegna, particolarmente importanti per il funzionamento della rete di commercio on-line al dettaglio, o comunque per realizzare prelievi e consegne in tempi prevedibili tali da soddisfare le esigenze dei clienti” (v. doc. 27 ric.). In ogni caso, sia che si qualifichi la fattispecie in esame alla stregua di appalto non genuino ovvero alla stregua di somministrazione non regolare, le conseguenze sono le stesse, ossia la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro sostanziale e la condanna di quest'ultimo al pagamento di una indennità risarcitoria.
La normativa di riferimento è la seguente. L'art. 29 comma 3-bis del d.lgs n. 276/03 stabilisce che “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2”.
11. L'art. 38 del dcr. Lgs. N. 81/2015 prevede che, in caso di somministrazione irregolare, “il lavoratore puo' chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
12. Quanto alle conseguenze, l'art. 39 comma 2 dello stesso decreto prevede che “nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
13. Le conseguenze previste in caso di somministrazione regolare devono trovare applicazione anche in caso di appalto non genuino. Tale affermazione trova un avvallo in quanto affermato recentemente da Cassazione civile sez. lav., 22/11/2023, n.32412, la quale ha chiarito che “Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica -dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro -di cui all'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l'art. 29, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. -anch'esso abrogato - rinviava) e all'attuale art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015.
Ciò anche in mancanza, allo stato, del rinvio normativo diretto, in passato esistente, nella vigenza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, rappresentando un criterio esegetico di natura generale e di principio, posto a protezione dei lavoratori coinvolti in fenomeni interpositori irregolari o simulati mediante contratti di somministrazione di lavoro o di appalto di servizi non genuini (ossia di non coincidenza tra datore di lavoro formale e sostanziale), in forza, oltre che di ragioni sistematiche, della sovrapponibilità dei testi normativi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma, (cui il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3-bis, rinviava, poi abrogato) e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 38, comma 3. Si tratta, invero, di espressione di un criterio ermeneutico decisivo per giungere a identiche conclusioni con riferimento a patologie di contratti di lavoro interpositori assimilabili quanto al divieto di interposizione al di fuori delle ipotesi previste e quanto alle tutele apprestate dall'ordinamento per il lavoratore”.
14. Che ricorra, nel caso in esame, una fattispecie interpositoria risulta dalla lettura della documentazione allegata al ricorso ed è emerso con chiarezza nel corso delle prove testimoniali. Contr
15. Nella relazione predisposta dall'avv. Gianluca Spolverato, consulente di a seguito dell'interrogatorio reso innanzi al PM, dott. si legge: “la Testimone_1 frammentazione dei fornitori nelle filiali determina la necessità che qualcuno organizzi Contr il lavoro degli autisti… e'quindi la stessa attraverso la figura del coau (coordinatore degli autisti), ad organizzare il lavoro, ciò che in diverse occasioni sconfina in una vera e propria interposizione. Nessuno controlla i fornitori. …come Contr per il facchinaggio, così come anche per il trasporto, è la stessa che negozia gli accordi sindacali che si applicano ai fornitori. Se ci sono problemi con un fornitore, Contr interviene in aiuto del fornitore,… oppure lo elimina”.(v. doc. 12 ric.)…
. Contr E' poi documentale e, anzi, è confessato dalla stessa che sino al provvedimento di amministrazione giudiziaria del marzo 2023, le relazioni sindacali fossero Contr intrattenute da stessa. Nella comunicazione inviata dalla società alle organizzazioni sindacali, si legge: “nell'ambito del piano di riqualificazione organizzativa promosso dall'amministrazione giudiziaria, sotto la guida del Tribunale di Milano, al fine di favorire la adeguata autonomia dei fornitori e le corrette relazioni Contr sindacali di ha aggiornato il modello 231 inserendo ….tra i principi generali di comportamento l'assoluto divieto di porre in essere atti o comportamenti idonei ad interferire nelle scelte imprenditoriali gestionali e societarie del fornitore. Tra i menzionati comportamenti rientra pertanto il divieto di intrattenere rapporti diretti con le organizzazioni sindacali quando vengono trattate tematiche specifiche relative ai dipendenti del fornitore”(v. doc. 24).(Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Beatrice Gigli, sentenza emessa il 9 aprile 2024 all'esito del procedimento n. 9477/22). Sebbene, nelle more e con provvedimento n. 32 del 2024, il Tribunale di Milano, sezione misura di prevenzione, abbia revocato l'amministrazione giudiziaria, non per questo, gli elementi istruttori raccolti nel procedimento penale e di cui si è detto sopra, risultano inutilizzabili.
Soprattutto non lo divengono le sommarie informazioni raccolte e che possono esser liberamente valutate dal giudice.
In ogni cado, al di là degli elementi probatori ricavabili dall'istruttoria svolta in sede penale, si ritiene che le prove testimoniali raccolte nell'ambito di questo procedimento siano sufficientemente eloquenti e funzionali all'accoglimento delle tesi di parte ricorrente.
I testimoni escussi, non solo di parte ricorrente, ma pure di parte resistente, hanno Contr riferito di quale fosse, nella quotidiana operatività, il ruolo di che descrive la società come il soggetto che, per il tramite dei suoi dipendenti, Tes_2 forniva agli autisti le indicazioni necessarie per la programmazione di ogni giornata lavorativa, precisamente, l'assegnazione dei colli da consegnare;
inoltre, come il soggetto al quale i driver si rivolgevano in caso di necessità o di situazioni che richiedevano una soluzione oppure che interveniva per indicare modifiche nelle consegne. Ancora come il soggetto che decideva le ferie.
Insomma era la società convenuta ad esercitare, nella sostanza, i poteri tipici di un effettivo datore di lavoro.
In tal senso le eloquenti dichiarazioni dei testi che hanno fornito un racconto tra loro del tutto coerente e sovrapponibile e, come tale, idoneo supporto alle tesi prospettate dal ricorrente:
Persona_2 Contr
“Sono un dipendente di dal 24 aprile 2025, prima di tale data sono stato Contr dipendente dei vari fornitori di Dal 2019 al 2023 ho lavorato presso il magazzino di AG AN RT. Conosco il sig. . Pt_1
Ho sempre svolto mansioni di autotrasportatore, come il ricorrente, ora non ho cause in corso. Confermo che eravamo dotati di un dispositivo che era collegato con il software di
Contr e sul quale ci venivano inviati gli ordini da evadere nonché tutte le ulteriori comunicazioni.
Contr Era che ci forniva tali indicazioni, non le società delle quali eravamo dipendenti.
Contr Illustro una giornata tipo: arrivavamo presso il magazzino si identificava per le
Contr insegne e le bandiere con il logo verso le sette di mattina, sul nostro palmare che
Contr avevamo in dotazione individuale e che ci aveva consegnato ricevevamo gli ordini
Contr che dovevamo spuntare, quindi ci recavamo presso gli uffici di interni al magazzino e dove trovavamo i signori i cui nomi mi sono stati letti (cap. 23) che ci fornivano le bolle, dovevamo quindi controllare che le bolle corrispondessero agli ordini riportati sul palmare, quindi ci recavamo presso gli scivoli per recuperare i colli, una volta recuperati e fatta la quadratura tra documenti e colli, li caricavamo sui mezzi.
Contr Contr I mezzi erano rossi con la scritta anche le divise che indossavamo erano di
Contr anche i lucchetti usati come portachiavi dei furgoni dovevano avere il logo gli scivoli presso i quali dovevamo recarci per recuperare la merce ci venivano
Contr assegnati da se vi erano dei problemi relativi agli incassi ci dovevamo rivolgere a Parte_3
Contr dipendente di Lo stesso se avevamo problemi sulle consegne e sui pacchi. Per tali altri problemi avevamo come referenti, a seconda dei loro turni, le persone che mi sono state nominate prima. Se i destinatari dei pacchi avevamo bisogno di verificare qualcosa relativa alle
Contr consegne dovevamo parlare con l'ufficio clienti di Il borderò, ovvero il documento finale e di riepilogo dopo la quadratura, lo emettevano
Contr i dipendenti di cui sopra.
Contr Se volevamo chiedere delle ferie, prima dovevamo avere la conferma di che poi comunicava al nostro datore di lavoro se poteva o meno concederci le ferie. I certificati di malattia, invece, pervenivano al nostro datore di lavoro in quanto telematici. In caso di mancata o rifiutata consegna, segnavano sul palmare l'opzione che poi
Contr veniva comunicata direttamente a
Contr Dovevamo quindi lasciare un bollettino pre-stampato da che noi dovevamo compilare solo nella parte relativa all'orario nel quale eravamo passati. Gli eventuali colli non consegnati e il denaro o gli assegni venivamo consegnati a fine
Contr giornata sempre agli stessi dipendenti La giornata si chiudeva con l'operazione c.d. chiusura delle distinte, erano i
Contr dipendenti di a cui noi consegnavamo i nostri palmari che digitavamo un codice che serviva per chiudere la giornata e che poi consentiva la stampa del borderò che noi portavamo in cassa per la chiusura finale. All'inizio i palmari erano grandi e li riconsegnavamo a fine giornata, poi quando ci hanno dotato di telefoni, li portavamo sempre con noi anche dopo la chiusura. Leggo i numeri di telefono di cui al cap. 42, sono le utenze che noi chiamavamo in caso
Contr di necessità, sono tutte utenze di In caso di ammanchi o di denaro falso, rispondevamo di tasca nostra. Anche per gli assegni, se noi li sbagliavamo dovevamo recarci dai clienti e farceli cambiare. Le consegne che faceva il ricorrente erano sempre fuori dal comune di AG AN RT. Eravamo noi a decidere da quale cliente iniziare le consegne, ma la disposizione era di dare precedenza ai negozi ed alle imprese che dovevano avere il recapito entro la
Contr mattinata, i privati, dalle 12 in avanti;
vi erano consegne che ci metteva in priority
Contr e le consegne c.d. 10.30 che sempre individuava e ci comunicava;
quanto invece alla strada da percorrere, l'itinerario lo decidevamo noi”.
Testimone_3 Contr
“Sono un dipendente di dall'aprile 2017, lavoro da sempre presso il magazzino di AG AN RT con mansioni attuali di responsabile di filiale. Prima ero coordinatore degli autotrasportatori, ciò fino a luglio 2021, poi sono diventato responsabile operativo di movimentazione. Conosco il ricorrente è un nostro autista. Confermo che, pur variando negli anni (prima un palmare ora un smartphone) gli Contr autotrasportatori e quindi il sig. hanno ricevuto da un dispositivo sul quale Pt_1 pervengono gli ordini e le consegne da evadere, è un dispositivo collegato al software Contr di Contr Gli impiegati di quotidianamente, disegnano delle zone che poi contrassegnavano con un codice che corrisponde ad un driver, quando vi è stata l'assegnazione ed il controllo, poi il sistema, in automatico lancia la assegnazione al driver che la riceve sul sproprio dispositivo. Contr Al driver poi manda intorno alle sette del mattino tutte le consegne da fare, ciascuno di loro poi individua l'orario nel quale pensare di evaderle. Vi sono, però, delle consegne che debbono essere fatte entro certi orari, per esempio quelle c.d. 10,30 oppure quelle priority da evadere entro le 12. In tal caso, è il sistema di BRT che comunica al driver queste consegne, quindi lui deve organizzare il giro in maniera tale da rispettare gli orari di tali consegne, per il resto è libero di dare l'ordine che preferisce, così come di scegliere l'itinerario. Contr Fino al novembre 2024, stampava le bolle di consegna che poi metteva all'interno di cartellette nominative per ciascun driver, dal novembre 2024, non vengono più Contr stampate e le bolle pervengono direttamente sul dispositivo del driver;
poi indica quale è lo scivolo assegnato a ciascuno, il driver si reca presso tale postazione, riceve Contr le merce e poi il driver si reca presso il box 2 (per ), e qui il collega verifica Pt_1 la congruenza tra merce arrivata e merce mancante. Si confermo che per qualsiasi problema i driver si devono e si dovevano rivolgere a Contr noi di ovvero alle persone i cui nomi mi vengono letti (cap. 23). Se avevamo problemi per i denaro, i driver si rivolgevano a Pt_3
Voglio precisare per eventuali problematiche semplici e che riguardavano le Contr consegne, il driver si confrontava direttamente e solamente con in quanto non vi era alcun preposto del datore di lavoro presso il magazzino;
se i problemi, invece riguardavano il comportamento del driver, esempio maleducazione o mancato ritiro Contr del denaro o latro, allora convocava il fornitore per comunicargli quanto accaduto in maniera tale che poi potesse prendere le sue decisioni. Mi viene chiesto in merito alle ferie, posso dire che nell'aprile 2020 ho personalmente convocato tutti i fornitori per comunicare loro che entro una certa data avrebbero dovuto fornirmi il piano ferie di tutto l'anno relativo ai loro dipendenti, questo per motivi organizzativi. I driver potevano riferire a noi che volevano andare in ferie, ma noi non autorizzavamo né negavamo nulla, dicevamo di rivolgersi al proprio datore di lavoro, noi dovevamo solo essere informati per organizzare il lavoro ed, eventualmente, in caso di assenza improvvise, utilizzare i c.d. jolly, poteva capitare che di notte un driver ci chiamasse per dire che non stava bene, ma noi gli rispondevamo di rivolgersi al proprio datore di lavoro, così l'indomani comunicavamo al fornitore che il suo dipendente aveva chiamato per dire che non sarebbe venuto al lavoro e questo perchè il fornitore facesse i dovuti controlli;
mi viene detto quanto riferito prima da teste in merito alle Per_2 Contr ferie confermo quanto ho detto prima e quindi smentisco che fosse ad approvare le ferie. Contr I driver che usa sono tutti dipendenti di altre società. In caso di mancato recapito, il driver flegga l'opzione sul suo palmare, l'informazione poi perviene direttamente sul nostro sistema. Credo proprio che il ricorrente abbia sempre consegnato nella zona della Franciacorta. I colli non consegnati, il denaro e gli assegni, a fine giornata vengono consegnati dal driver presso l'amministrazione o presso il box dove la mattina ha fatto la quadratura. Contr I camion usati hanno il colore rosso e la scritta così le divise. Contr La chiusura delle distinte di fine giornata viene fatta da impiegati che controllano tra le consegne e quelle che dovevano essere fatte. In caso di necessità il driver chiama i numeri che posso leggere sul ricorso e che sono Contr tutte utenze .
Aslam Tes_4
“Dal 2019 ad oggi ho sempre lavorato presso il magazzino di AG AN RT,
Contr il magazzino Sono un driver, non ho cause in corso. Conosco il sig. di cui sono collega. Pt_1
Contr Contr Usavamo camion con la scritta le divise erano
Contr Avevamo un palmare che ci aveva fornito, su questo arrivavano i dati delle consegne da evadere potevamo dire che alcune non le riuscivamo a fare, ma poi era
Contr sempre che approvava o meno il numero delle consegne, quindi la mattina arrivavamo in magazzino, prima ci venivano date le bolle di consegne cartacea, ora sono telematiche, una volta nel magazzino, dovevamo recarci agli scivoli per la merce,
Contr poi dagli impiegati di per fare la quadratura, ci venivano date delle zone, l'ordine delle consegne lo decidevamo noi salvo per le consegne c.d. 10,30 o priority;
l'itinerario lo decidevamo noi.
Contr Per qualsiasi problema dovevamo chiamare i dipendenti di che pure ci potevano chiamare. Per chiamare dovevamo usare i numeri indicati nel cap. 42 del ricorso.
Contr Per le ferie, io le chiedevo al mio datore di lavoro, ma poi era NI, oggi che le approvava, poteva dire di sì o di no. Mi è capitato tante volte che NI mi abbia rifiutato le ferie. Io e il ricorrente non siamo mai stati dipendenti della stessa società.,
Contr ho sentito il ricorrente lamentarsi del fatto che avesse chiesto delle ferie e gliele aveva negate. Contr A fine giornata portavamo in magazzino consegnandolo agli impiegati di i colli
Contr non consegnati e il denaro, erano sempre gli impiegati di che facevano la chiusura delle operazioni a fine giornata. Presso il magazzino non vi erano, se non raramente, personale e preposti delle società da cui noi dipendevamo, mi è successo di essere stato ripreso per qualcosa che non
Contr andava bene da personale di non dalla mia società in quanto non era sul posto. Posso dire per esempio che al mattino erano presenti o che Tes_5 Tes_6 controllavano le consegne e se noi ci rifiutavamo di prendere die colli, loro sci riprendevano. Poi in alcuni casi di questi rilievi ha avuto conoscenza anche il mio datore di lavoro. Sono stato delegato sindacale per USB, in tale mia veste è capitato che anche il ricorrente mi venisse a riferire di essere stato sgridato da o NO perché si Tes_5 era rifiutato di prendere in consegna dei colli, quindi ho dovuto andare a parlare con
Contr gli impiegati di
Contr Prima di NO e vi erano , e sempre di . Tes_5 Per_3 Per_4 Per_5
: Testimone_7 Contr
“Dal maggio 2021 sono dipendente di sono capo area dell'area Bergamo- Brescia, l'ufficio si trova presso il magazzino di AG AN RT. Conosco il ricorrente, confermo che sia un driver. Il giudice mi riferisce quanto hanno raccontato gli altri testimoni in merito alla
Contr giornata tipo del driver ed all'organizzazione del suo lavoro, confermo che aveva dato in dotazione ai fornitori e poi questi ai driver dei dispositivi sui quali,
Contr quotidianamente, trametteva le consegne che nella giornata dovevano essere
Contr fatte, poi prima in formato cartaceo, ora digitale, forniva le bolle di consegna, il driver poi ricevute le bolle, si recava presso gli scivoli per ritirare la merce, quindi
Contr presso i box ove gli impiegati facevano la quadratura, dopo di chè partiva usando
Contr Contr mezzi con il logo e indossavano la divisa Se vi erano problematiche durante il viaggio, il driver potevamo comunicare
Contr direttamente con gli impiegati l'itinerario lo sceglieva lui ed anche l'ordine delle consegne, salvo per quelle c.d. 10.30 e Priority, alla fine della giornata portava in
Contr magazzino colli non consegnati e denaro, l'impiegato faceva la chiusura delle distinte. Non so quale fosse la zona di consegna del ricorrente. Per quanto ne sappia io le ferie dei driver erano gestire direttamente dal fornitore, a
Contr perveniva solo il numero dei driver sui quali poteva contare.
Contr In caso di lamentele da parte del cliente, chiedeva al fornitore di parlare con il
Contr driver ed eventualmente anche di recarsi con lui dal cliente per chiarire, non prendeva iniziative direttamente con il driver. Mi viene detto che il teste precedente ha riferito che poteva capitare che i signori o rimproverassero i driver che non volevano prendere in consegna Tes_6 Tes_5 dei colli, non so quali fossero le ragioni del rifiuto, ma credi di poter dire che se si trattava di spezio sul mezzo e questi signori ritenevano che ve ne fosse, può essere che abbiano cercato di convincere il driver ed insistito con lui perchè caricasse i colli, nulla posso dire sul modo con il quale abbiamo cercato di convincere il driver. In caso di ammanchi o denaro falso noi parlavamo con il fornitore che poi doveva Contr risolvere il problema, non so se il driver rispondesse di tasca propria, era rimborsata dal fornitore, in caso di assegni non incassabili, noi parlavamo sempre con il fornitore chiedendogli di recarsi dal cliente per avere un nuovo assegno”.
Contr La difesa di ha cercato di sminuire la rilevanza dei rapporti tra i propri dipendenti e gli autisti sull'assunto che si trattava di indicazioni congeniali all'esecuzione del Contr singolo trasporto compatibili con il ruolo di mittente di
Le deposizioni paiono, invece, dipingere una realtà nella quale la frequenza delle Contr interlocuzioni tra i dipendenti di ed i drivers, il contenuto delle stesse e la totale assenza da parte dei responsabili delle società delle quali gli autisti erano dipendenti Contr convergono, univocamente e significativamente, nell'individuazione, in capo a di un ruolo e di una veste propria di un datore di lavoro.
Anzitutto, risulta significativa la riferita assenza dei responsabili della società.
Seppur può ammettersi che le informazioni pratiche necessarie per l'effettuazione di un trasporto siano conosciute dal mittente e, quindi, da questi debbano provenire, non da meno, non si comprende perché le stesse non fossero veicolate attraverso la figura di un responsabile del vettore invece che, direttamente, inoltrate ai drivers.
I testi hanno riferito di indicazioni precise: assegnazione delle zone agli autisti in un'ottica di fidelizzazione;
stampa delle consegne giornaliere, contatti diretti e Contr frequenti (è stato riferito quotidiani) tra i dipendenti di e gli autisti, intervento di Contr nella decisione delle persone che, di settimana in settimana, dovevano lavorare
Si tratta, all'evidenza non di mere informazioni utili all'effettuazione delle consegne, ma di vere e proprie direttive finalizzate all'organizzazione dell'attività lavorativa.
Direttive che sono prerogativa del datore di lavoro e che, in caso di più soggetti coinvolti, valgono a delineare ed ad identificare chi tra gli stessi possa definirsi tale, indipendentemente dal profilo formale. Contr stabiliva l'an, il quod, il quomodo dell'attività di ogni drivers, decidendo se, per quella settimana il medesimo dovesse lavorare, quale zona e quali colli trasportare e, alla stessa, erano riservate le soluzioni di eventuali problemi o variabili contingenti.
La difesa di parte resistente ha eccepito l'inattendibilità del teste per aver lo Per_2 Contr stesso riferito, contrariamente al vero, che la causa promossa contro era conclusa.
La circostanza, ancorchè possa essere vera non vale, in presenza di una deposizione del tutto sovrapponibile alle altre escusse a qualificare come inattendibile il teste. Contr A poco rileva il fatto che le ferie fossero o non fossero autorizzate da unico profilo sul quale le deposizioni non collimano, atteso che si tratta di aspetto di scarso significato in presenza di segni inequivocabili di eterodirezione.
In sede di discussione, la difesa della società ha richiamato i principi enunciati dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 16153/25 del 16 giugno 2025) ritenendo che dalla stessa potessero essere ricavati elementi a sostegno della Contr propria tesi difensiva e, quindi, dell'infondatezza della pretesa di individuare in l'effettivo datore di lavoro. Si legge nell'ordinanza: “Nell'interpretare ed applicare l'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, la Corte d'appello si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte secondo cui il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale. Ne discende che, anche per gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decreto legislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013).” Ancora: “La Corte di merito, in adesione a tali principi, ha giudicato “compatibili con i poteri del committente di servizi la facoltà rimessa a DHL di delimitazione delle diverse zone in cui le consegne dovevano avvenire, trattandosi di determinazioni di ordine generale, volte cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, non a regolare immediatamente la prestazione dei singoli autisti, come pure la riferibilità alla committente di talune dotazioni degli autisti (il telefono cellulare, il palmare) in quanto utilizzate per assicurare un più efficiente svolgimento del servizio e […] verificarne la corretta esecuzione [..] funzione che deve ritenersi essere stata ragionevolmente svolta anche dal debreef sheet, in quanto idoneo ad attestare l'avvenuta esecuzione delle consegne da parte di ciascun autista” (sentenza, p. 13). Ha, in particolare, accertato l'esistenza in capo alla Cooperativa Elettra di un potere di organizzazione del lavoro degli autisti autonomo rispetto alle determinazioni di DHL ed esente da interferenze di quest'ultima”. Proprio gli elementi in fatto sui quali la Corte di Cassazione ha confermato le statuizioni di merito consentono di addivenire a conclusioni diverse da quelle auspicate dalla difesa di parte resistente. L'autorizzazione delle ferie, richiamata espressamente in sede di discussione, costituisce espressione di gestione meramente amministrativa che non vale a confermare il ruolo di effettivo datore di lavoro;
al contrario, le continue interferenze Contr di e delle quali hanno parlato i testi confermano in capo alla stessa il ruolo di datore di lavoro effettivo. Contr Alla luce degli elementi sopra riportati, deve, quindi, concludersi che ha esercitato nei confronti del ricorrente i tipici poteri datoriali e, pertanto, va dichiarato che tra il medesimo e la società si è costituito un rapporto di lavoro di fatto con decorrenza dal 11 settembre 2019, data di inizio della fattispecie interpositoria, alle condizioni di lavoro e con lo stesso inquadramento in essere alle dipendenze del datore di lavoro formale.
Parte ricorrente ha domandato anche il riconoscimento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 39 dlgs 81/15.
Pretesa che la società ha respinto evidenziando la continuità del rapporto lavorativo del ricorrente e, quindi, l'assenza di danni.
A sostegno della propria tesi ha citato recenti sentenze della locale Corte d'Appello (ex plurimis Corte Appello Milano sent. n. 354/25).
L'art. 39 Dlgs 81/15 per quanto di interesse, dispone:
“Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1 (costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore)…condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità… La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la sua attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
L'ultima parte della disposizione supporta la tesi della società e rende condivisibili le statuizioni della Corte d'Appello.
La norma attribuisce all'indennità la funzione di ristorare, per intero, i pregiudizi sopportati dal lavoratore nel periodo tra la cessazione del rapporto con l'utilizzatore e la sentenza. Dal disposto normativo si ricava, quindi, che laddove non vi sia stata interruzione e il rapporto lavorativo sia continuato senza soluzione, non vi siano pregiudizi che la prevista indennità dovrebbe colmare.
Questo è il caso del sig. per il quale, è pacifico, il rapporto di lavoro presso Pt_4
l'utilizzatore sia tuttora in essere. Lo stesso, quindi, ai sensi dell'art. 39 dlgs 81/15 non ha subito alcun pregiudizio meritevole di essere indennizzato.
La relativa domanda va, quindi, rigettata.
Il ricorrente ha poi chiesto l'indennità di maneggio denaro sull'assunto che lo stesso riscuotesse il denaro pagato dai clienti ai quali venivano fatte le consegne. L'assunto è stato provato dai testi. L'art. 15, comma 2, CCNL di categoria riconosce ai dipendenti che svolgano tale attività il diritto all'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile. Il ricorrente ha quantificato in € 3594,18 la pretesa e la somma non è stata, specificatamente contestata. Pertanto può essere riconosciuta. Contr deve rispondere di tali somme in quanto effettivo datore di lavoro.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vanno poste a carico della società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie il ricorso e, per gli effetti, costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti con decorrenza dall'11 settembre 2019, alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale;
-accerta il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 3.594,18 per indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL e, condanna la società al pagamento, in favore del ricorrente, del predetto importo, oltre rivalutazione ed interessi legali;
-rigetta per il resto;
-condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei difensori antistatari
Milano, 28 luglio 2025
Il giudice del lavoro
SA EL GL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA EL MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avvocati Jacobo ANchez Codoni, Mattea Vricella e Mattia Giudici del foro di Brescia, elettivamente domiciliato in Brescia, via Solferino, 31 come da delega su foglio separato ricorrente contro in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione, dott. rappresentata e difesa, anche Controparte_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Prof. Arturo Maresca, Marcello Bonomo ed Enrico Maria D'Onofrio, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Bigoni in Milano, Via Gustavo Modena n. 3, come da procura in calce alla memoria.
resistente Oggetto: appalto non genuino
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso in data 15 luglio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale per Pt_1 sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate nei confronti della società
[...]
CP_1 “A. accertare e dichiarare la non genuinità dell'appalto intercorso tra e CP_1
, c.f. , con sede in via AN Valentino Controparte_3 C.F._1
a Trenzano, in esecuzione del quale il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima nel periodo dall'11.9.2019 ad oggi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta;
CP_1 per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dall'11.9.19, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato CP_1
a tempo pieno ed indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TF (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza); accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 3.594,18 per indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL;
per l'effetto, condannare , quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente di tale somma, o la diversa ritenuta di Giustizia;
riservata ogni azione per il pagamento di ulteriori differenze retributive e contributive maturate in corso di rapporto, eventualmente anche ex art. 29 d.lgs. 276/03. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Deduceva il ricorrente:
-di aver prestato la sua attività lavorativa, ininterrottamente dall'11 settembre 2019 ad oggi alle formali dipendenze di;
Controparte_4
-di aver svolto l'attività lavorativa di driver, nell'ambito di contratti di Contr appalto/trasporto non genuini, commissionati da
-di aver sempre iniziato e terminato la propria giornata lavorativa presso il magazzino di AG AN RT (BS) dapprima consegnando una bolla cartacea, poi attraverso un dispositivo palmare, aveva sempre fornito a tutti gli autisti ed anche a lui le informazioni relative ai colli da consegnare;
Contr
-che, in particolare erano gli impiegati di che assegnavano i colli agli autisti;
-che tutta la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'attività era di proprietà Contr di Contr
-che, per ogni evenienza, vi erano contatti diretti tra gli autisti e gli impiegati Contr
-che, quindi, era che, da sempre, aveva esercitato nei suoi confronti i poteri datoriali (direttivo, di controllo e disciplinare), tutto ciò attraverso la figura del CO (coordinatore degli acquisiti), mentre la Società formalmente sua datrice di lavoro non aveva una propria struttura imprenditoriale e una gestione a proprio rischio dei servizi/trasporti; Contr
-che anche i rapporti con le rappresentanze sindacali erano sempre state tenute da Contr
-che, nonostante ricevesse dai clienti di denaro e assegni, non aveva mai percepito l'indennità di cui all'art. 15 CCNL e per tali titoli, vantava un credito retributivo.
Tutto ciò premesso ed argomentato, il ricorrente ha rivendicato e chiesto la costituzione Contr del rapporto di lavoro con nonché il pagamento di un'indennità risarcitoria e le differenze retributive.
Si è costituita la resistente che ha contestato in fatto ed in diritto le deduzioni CP_5 avversarie. Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 28 luglio 2025, la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto la presente controversia presenta plurimi profili di identità con altra già scrutinata e decisa da altro giudice di questa sezione con sentenza che, condivisibile nelle argomentazioni logiche e nelle conclusioni, viene di seguito trascritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118, terzo comma, disp. Att. C.p.c.:
“In primo luogo, va ricordato che il giudice civile, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. E' stato, in particolare, chiarito che“costituiscono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. In particolare costituiscono prove atipiche: le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari;
le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale” (Corte appello Ancona sez. I, 07/05/2021, n.541e, in senso analogo, tra le molte, Corte appello Milano sez. I, 22/03/2019, n.1283 e Corte appello Genova sez. II, 28/03/2022, n. 331).
Nel nostro caso, pertanto, dagli atti allegati al ricorso e sottoposti al contraddittorio delle parti possono essere tratti elementi di prova.” Si tratta, come già evidenziato nella menzionata pronuncia degli atti sottoposti al nostro esame dalla difesa ricorrente e, precisamente
-il decreto di sequestro preventivo d'urgenza della Procura della Repubblica di Milano del 12/12/22 con il relativo provvedimento di convalida del 21/12/22; -il sequestro preventivo del 24/1/23; Contr
-il provvedimento con cui è stata posta in amministrazione giudiziaria del 23/3/23 per la durata di un anno e le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'ex Contr consulente di Avv. Gianluca Spolverato e dall'ex direttore generale della società, (v. doc.ti da 12 a 18 ric.). Persona_1
“Sempre preliminarmente, va detto che non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza ex articolo 32 legge 183/2010, sollevata dalla convenuta, eccezione che presuppone, per la sua decorrenza, la cessazione del rapporto di lavoro oppure l'impugnazione di un provvedimento datoriale.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è ancora in essere, pertanto alcun termine decadenziale può ritenersi decorso(v. Cassazione civile sez. lav., 21/05/2019, n.13648 richiamata dal precedente del Tribunale di Treviso emesso in fattispecie simile nei Contr confronti di e allegato al ricorso, doc. 27).
In caso di successione tra contratti di appalto, va poi ricordato che la Cassazione civile sez. lav., con sentenza del 10/03/2022, n.7815, ha chiarito che “In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale -previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile -per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma -che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo -il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
Nel nostro caso, essendo, come detto, il rapporto con ancora in Parte_2 essere, nessuna decadenza può ritenersi maturata. Contr ha negato che, nella specie, vi sia un contratto di appalto e ha sostenuto che si tratti di un mero servizio di trasporto.
Contr Tale tesi non pare condivisibile. Oggetto dei contratti tra e le datrici di lavoro formali non sono, infatti, singoli trasporti individuabili e individuati bensì il complesso dei servizi di distribuzione, che prevedeva, oltre al trasporto, l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro. Contr Ciò risulta sia dell'esame dei contratti prodotti da (doc.ti 2 e 3) sia dall'esame della documentazione raccolta in sede penale sia delle testimonianze rese nel presente giudizio(v. infra). Come quindi, peraltro, già accertato dal Tribunale di Treviso in fattispecie simile si è trattato della “predisposizione di una rete su base provinciale che doveva soddisfare esigenze di distribuzione non preventivamente determinabili se non con riferimento alla copertura logistica della zona stessa in modo da assicurare l'osservanza di tempi certi di consegna, particolarmente importanti per il funzionamento della rete di commercio on-line al dettaglio, o comunque per realizzare prelievi e consegne in tempi prevedibili tali da soddisfare le esigenze dei clienti” (v. doc. 27 ric.). In ogni caso, sia che si qualifichi la fattispecie in esame alla stregua di appalto non genuino ovvero alla stregua di somministrazione non regolare, le conseguenze sono le stesse, ossia la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro sostanziale e la condanna di quest'ultimo al pagamento di una indennità risarcitoria.
La normativa di riferimento è la seguente. L'art. 29 comma 3-bis del d.lgs n. 276/03 stabilisce che “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2”.
11. L'art. 38 del dcr. Lgs. N. 81/2015 prevede che, in caso di somministrazione irregolare, “il lavoratore puo' chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
12. Quanto alle conseguenze, l'art. 39 comma 2 dello stesso decreto prevede che “nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
13. Le conseguenze previste in caso di somministrazione regolare devono trovare applicazione anche in caso di appalto non genuino. Tale affermazione trova un avvallo in quanto affermato recentemente da Cassazione civile sez. lav., 22/11/2023, n.32412, la quale ha chiarito che “Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica -dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro -di cui all'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l'art. 29, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. -anch'esso abrogato - rinviava) e all'attuale art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015.
Ciò anche in mancanza, allo stato, del rinvio normativo diretto, in passato esistente, nella vigenza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, rappresentando un criterio esegetico di natura generale e di principio, posto a protezione dei lavoratori coinvolti in fenomeni interpositori irregolari o simulati mediante contratti di somministrazione di lavoro o di appalto di servizi non genuini (ossia di non coincidenza tra datore di lavoro formale e sostanziale), in forza, oltre che di ragioni sistematiche, della sovrapponibilità dei testi normativi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma, (cui il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3-bis, rinviava, poi abrogato) e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 38, comma 3. Si tratta, invero, di espressione di un criterio ermeneutico decisivo per giungere a identiche conclusioni con riferimento a patologie di contratti di lavoro interpositori assimilabili quanto al divieto di interposizione al di fuori delle ipotesi previste e quanto alle tutele apprestate dall'ordinamento per il lavoratore”.
14. Che ricorra, nel caso in esame, una fattispecie interpositoria risulta dalla lettura della documentazione allegata al ricorso ed è emerso con chiarezza nel corso delle prove testimoniali. Contr
15. Nella relazione predisposta dall'avv. Gianluca Spolverato, consulente di a seguito dell'interrogatorio reso innanzi al PM, dott. si legge: “la Testimone_1 frammentazione dei fornitori nelle filiali determina la necessità che qualcuno organizzi Contr il lavoro degli autisti… e'quindi la stessa attraverso la figura del coau (coordinatore degli autisti), ad organizzare il lavoro, ciò che in diverse occasioni sconfina in una vera e propria interposizione. Nessuno controlla i fornitori. …come Contr per il facchinaggio, così come anche per il trasporto, è la stessa che negozia gli accordi sindacali che si applicano ai fornitori. Se ci sono problemi con un fornitore, Contr interviene in aiuto del fornitore,… oppure lo elimina”.(v. doc. 12 ric.)…
. Contr E' poi documentale e, anzi, è confessato dalla stessa che sino al provvedimento di amministrazione giudiziaria del marzo 2023, le relazioni sindacali fossero Contr intrattenute da stessa. Nella comunicazione inviata dalla società alle organizzazioni sindacali, si legge: “nell'ambito del piano di riqualificazione organizzativa promosso dall'amministrazione giudiziaria, sotto la guida del Tribunale di Milano, al fine di favorire la adeguata autonomia dei fornitori e le corrette relazioni Contr sindacali di ha aggiornato il modello 231 inserendo ….tra i principi generali di comportamento l'assoluto divieto di porre in essere atti o comportamenti idonei ad interferire nelle scelte imprenditoriali gestionali e societarie del fornitore. Tra i menzionati comportamenti rientra pertanto il divieto di intrattenere rapporti diretti con le organizzazioni sindacali quando vengono trattate tematiche specifiche relative ai dipendenti del fornitore”(v. doc. 24).(Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Beatrice Gigli, sentenza emessa il 9 aprile 2024 all'esito del procedimento n. 9477/22). Sebbene, nelle more e con provvedimento n. 32 del 2024, il Tribunale di Milano, sezione misura di prevenzione, abbia revocato l'amministrazione giudiziaria, non per questo, gli elementi istruttori raccolti nel procedimento penale e di cui si è detto sopra, risultano inutilizzabili.
Soprattutto non lo divengono le sommarie informazioni raccolte e che possono esser liberamente valutate dal giudice.
In ogni cado, al di là degli elementi probatori ricavabili dall'istruttoria svolta in sede penale, si ritiene che le prove testimoniali raccolte nell'ambito di questo procedimento siano sufficientemente eloquenti e funzionali all'accoglimento delle tesi di parte ricorrente.
I testimoni escussi, non solo di parte ricorrente, ma pure di parte resistente, hanno Contr riferito di quale fosse, nella quotidiana operatività, il ruolo di che descrive la società come il soggetto che, per il tramite dei suoi dipendenti, Tes_2 forniva agli autisti le indicazioni necessarie per la programmazione di ogni giornata lavorativa, precisamente, l'assegnazione dei colli da consegnare;
inoltre, come il soggetto al quale i driver si rivolgevano in caso di necessità o di situazioni che richiedevano una soluzione oppure che interveniva per indicare modifiche nelle consegne. Ancora come il soggetto che decideva le ferie.
Insomma era la società convenuta ad esercitare, nella sostanza, i poteri tipici di un effettivo datore di lavoro.
In tal senso le eloquenti dichiarazioni dei testi che hanno fornito un racconto tra loro del tutto coerente e sovrapponibile e, come tale, idoneo supporto alle tesi prospettate dal ricorrente:
Persona_2 Contr
“Sono un dipendente di dal 24 aprile 2025, prima di tale data sono stato Contr dipendente dei vari fornitori di Dal 2019 al 2023 ho lavorato presso il magazzino di AG AN RT. Conosco il sig. . Pt_1
Ho sempre svolto mansioni di autotrasportatore, come il ricorrente, ora non ho cause in corso. Confermo che eravamo dotati di un dispositivo che era collegato con il software di
Contr e sul quale ci venivano inviati gli ordini da evadere nonché tutte le ulteriori comunicazioni.
Contr Era che ci forniva tali indicazioni, non le società delle quali eravamo dipendenti.
Contr Illustro una giornata tipo: arrivavamo presso il magazzino si identificava per le
Contr insegne e le bandiere con il logo verso le sette di mattina, sul nostro palmare che
Contr avevamo in dotazione individuale e che ci aveva consegnato ricevevamo gli ordini
Contr che dovevamo spuntare, quindi ci recavamo presso gli uffici di interni al magazzino e dove trovavamo i signori i cui nomi mi sono stati letti (cap. 23) che ci fornivano le bolle, dovevamo quindi controllare che le bolle corrispondessero agli ordini riportati sul palmare, quindi ci recavamo presso gli scivoli per recuperare i colli, una volta recuperati e fatta la quadratura tra documenti e colli, li caricavamo sui mezzi.
Contr Contr I mezzi erano rossi con la scritta anche le divise che indossavamo erano di
Contr anche i lucchetti usati come portachiavi dei furgoni dovevano avere il logo gli scivoli presso i quali dovevamo recarci per recuperare la merce ci venivano
Contr assegnati da se vi erano dei problemi relativi agli incassi ci dovevamo rivolgere a Parte_3
Contr dipendente di Lo stesso se avevamo problemi sulle consegne e sui pacchi. Per tali altri problemi avevamo come referenti, a seconda dei loro turni, le persone che mi sono state nominate prima. Se i destinatari dei pacchi avevamo bisogno di verificare qualcosa relativa alle
Contr consegne dovevamo parlare con l'ufficio clienti di Il borderò, ovvero il documento finale e di riepilogo dopo la quadratura, lo emettevano
Contr i dipendenti di cui sopra.
Contr Se volevamo chiedere delle ferie, prima dovevamo avere la conferma di che poi comunicava al nostro datore di lavoro se poteva o meno concederci le ferie. I certificati di malattia, invece, pervenivano al nostro datore di lavoro in quanto telematici. In caso di mancata o rifiutata consegna, segnavano sul palmare l'opzione che poi
Contr veniva comunicata direttamente a
Contr Dovevamo quindi lasciare un bollettino pre-stampato da che noi dovevamo compilare solo nella parte relativa all'orario nel quale eravamo passati. Gli eventuali colli non consegnati e il denaro o gli assegni venivamo consegnati a fine
Contr giornata sempre agli stessi dipendenti La giornata si chiudeva con l'operazione c.d. chiusura delle distinte, erano i
Contr dipendenti di a cui noi consegnavamo i nostri palmari che digitavamo un codice che serviva per chiudere la giornata e che poi consentiva la stampa del borderò che noi portavamo in cassa per la chiusura finale. All'inizio i palmari erano grandi e li riconsegnavamo a fine giornata, poi quando ci hanno dotato di telefoni, li portavamo sempre con noi anche dopo la chiusura. Leggo i numeri di telefono di cui al cap. 42, sono le utenze che noi chiamavamo in caso
Contr di necessità, sono tutte utenze di In caso di ammanchi o di denaro falso, rispondevamo di tasca nostra. Anche per gli assegni, se noi li sbagliavamo dovevamo recarci dai clienti e farceli cambiare. Le consegne che faceva il ricorrente erano sempre fuori dal comune di AG AN RT. Eravamo noi a decidere da quale cliente iniziare le consegne, ma la disposizione era di dare precedenza ai negozi ed alle imprese che dovevano avere il recapito entro la
Contr mattinata, i privati, dalle 12 in avanti;
vi erano consegne che ci metteva in priority
Contr e le consegne c.d. 10.30 che sempre individuava e ci comunicava;
quanto invece alla strada da percorrere, l'itinerario lo decidevamo noi”.
Testimone_3 Contr
“Sono un dipendente di dall'aprile 2017, lavoro da sempre presso il magazzino di AG AN RT con mansioni attuali di responsabile di filiale. Prima ero coordinatore degli autotrasportatori, ciò fino a luglio 2021, poi sono diventato responsabile operativo di movimentazione. Conosco il ricorrente è un nostro autista. Confermo che, pur variando negli anni (prima un palmare ora un smartphone) gli Contr autotrasportatori e quindi il sig. hanno ricevuto da un dispositivo sul quale Pt_1 pervengono gli ordini e le consegne da evadere, è un dispositivo collegato al software Contr di Contr Gli impiegati di quotidianamente, disegnano delle zone che poi contrassegnavano con un codice che corrisponde ad un driver, quando vi è stata l'assegnazione ed il controllo, poi il sistema, in automatico lancia la assegnazione al driver che la riceve sul sproprio dispositivo. Contr Al driver poi manda intorno alle sette del mattino tutte le consegne da fare, ciascuno di loro poi individua l'orario nel quale pensare di evaderle. Vi sono, però, delle consegne che debbono essere fatte entro certi orari, per esempio quelle c.d. 10,30 oppure quelle priority da evadere entro le 12. In tal caso, è il sistema di BRT che comunica al driver queste consegne, quindi lui deve organizzare il giro in maniera tale da rispettare gli orari di tali consegne, per il resto è libero di dare l'ordine che preferisce, così come di scegliere l'itinerario. Contr Fino al novembre 2024, stampava le bolle di consegna che poi metteva all'interno di cartellette nominative per ciascun driver, dal novembre 2024, non vengono più Contr stampate e le bolle pervengono direttamente sul dispositivo del driver;
poi indica quale è lo scivolo assegnato a ciascuno, il driver si reca presso tale postazione, riceve Contr le merce e poi il driver si reca presso il box 2 (per ), e qui il collega verifica Pt_1 la congruenza tra merce arrivata e merce mancante. Si confermo che per qualsiasi problema i driver si devono e si dovevano rivolgere a Contr noi di ovvero alle persone i cui nomi mi vengono letti (cap. 23). Se avevamo problemi per i denaro, i driver si rivolgevano a Pt_3
Voglio precisare per eventuali problematiche semplici e che riguardavano le Contr consegne, il driver si confrontava direttamente e solamente con in quanto non vi era alcun preposto del datore di lavoro presso il magazzino;
se i problemi, invece riguardavano il comportamento del driver, esempio maleducazione o mancato ritiro Contr del denaro o latro, allora convocava il fornitore per comunicargli quanto accaduto in maniera tale che poi potesse prendere le sue decisioni. Mi viene chiesto in merito alle ferie, posso dire che nell'aprile 2020 ho personalmente convocato tutti i fornitori per comunicare loro che entro una certa data avrebbero dovuto fornirmi il piano ferie di tutto l'anno relativo ai loro dipendenti, questo per motivi organizzativi. I driver potevano riferire a noi che volevano andare in ferie, ma noi non autorizzavamo né negavamo nulla, dicevamo di rivolgersi al proprio datore di lavoro, noi dovevamo solo essere informati per organizzare il lavoro ed, eventualmente, in caso di assenza improvvise, utilizzare i c.d. jolly, poteva capitare che di notte un driver ci chiamasse per dire che non stava bene, ma noi gli rispondevamo di rivolgersi al proprio datore di lavoro, così l'indomani comunicavamo al fornitore che il suo dipendente aveva chiamato per dire che non sarebbe venuto al lavoro e questo perchè il fornitore facesse i dovuti controlli;
mi viene detto quanto riferito prima da teste in merito alle Per_2 Contr ferie confermo quanto ho detto prima e quindi smentisco che fosse ad approvare le ferie. Contr I driver che usa sono tutti dipendenti di altre società. In caso di mancato recapito, il driver flegga l'opzione sul suo palmare, l'informazione poi perviene direttamente sul nostro sistema. Credo proprio che il ricorrente abbia sempre consegnato nella zona della Franciacorta. I colli non consegnati, il denaro e gli assegni, a fine giornata vengono consegnati dal driver presso l'amministrazione o presso il box dove la mattina ha fatto la quadratura. Contr I camion usati hanno il colore rosso e la scritta così le divise. Contr La chiusura delle distinte di fine giornata viene fatta da impiegati che controllano tra le consegne e quelle che dovevano essere fatte. In caso di necessità il driver chiama i numeri che posso leggere sul ricorso e che sono Contr tutte utenze .
Aslam Tes_4
“Dal 2019 ad oggi ho sempre lavorato presso il magazzino di AG AN RT,
Contr il magazzino Sono un driver, non ho cause in corso. Conosco il sig. di cui sono collega. Pt_1
Contr Contr Usavamo camion con la scritta le divise erano
Contr Avevamo un palmare che ci aveva fornito, su questo arrivavano i dati delle consegne da evadere potevamo dire che alcune non le riuscivamo a fare, ma poi era
Contr sempre che approvava o meno il numero delle consegne, quindi la mattina arrivavamo in magazzino, prima ci venivano date le bolle di consegne cartacea, ora sono telematiche, una volta nel magazzino, dovevamo recarci agli scivoli per la merce,
Contr poi dagli impiegati di per fare la quadratura, ci venivano date delle zone, l'ordine delle consegne lo decidevamo noi salvo per le consegne c.d. 10,30 o priority;
l'itinerario lo decidevamo noi.
Contr Per qualsiasi problema dovevamo chiamare i dipendenti di che pure ci potevano chiamare. Per chiamare dovevamo usare i numeri indicati nel cap. 42 del ricorso.
Contr Per le ferie, io le chiedevo al mio datore di lavoro, ma poi era NI, oggi che le approvava, poteva dire di sì o di no. Mi è capitato tante volte che NI mi abbia rifiutato le ferie. Io e il ricorrente non siamo mai stati dipendenti della stessa società.,
Contr ho sentito il ricorrente lamentarsi del fatto che avesse chiesto delle ferie e gliele aveva negate. Contr A fine giornata portavamo in magazzino consegnandolo agli impiegati di i colli
Contr non consegnati e il denaro, erano sempre gli impiegati di che facevano la chiusura delle operazioni a fine giornata. Presso il magazzino non vi erano, se non raramente, personale e preposti delle società da cui noi dipendevamo, mi è successo di essere stato ripreso per qualcosa che non
Contr andava bene da personale di non dalla mia società in quanto non era sul posto. Posso dire per esempio che al mattino erano presenti o che Tes_5 Tes_6 controllavano le consegne e se noi ci rifiutavamo di prendere die colli, loro sci riprendevano. Poi in alcuni casi di questi rilievi ha avuto conoscenza anche il mio datore di lavoro. Sono stato delegato sindacale per USB, in tale mia veste è capitato che anche il ricorrente mi venisse a riferire di essere stato sgridato da o NO perché si Tes_5 era rifiutato di prendere in consegna dei colli, quindi ho dovuto andare a parlare con
Contr gli impiegati di
Contr Prima di NO e vi erano , e sempre di . Tes_5 Per_3 Per_4 Per_5
: Testimone_7 Contr
“Dal maggio 2021 sono dipendente di sono capo area dell'area Bergamo- Brescia, l'ufficio si trova presso il magazzino di AG AN RT. Conosco il ricorrente, confermo che sia un driver. Il giudice mi riferisce quanto hanno raccontato gli altri testimoni in merito alla
Contr giornata tipo del driver ed all'organizzazione del suo lavoro, confermo che aveva dato in dotazione ai fornitori e poi questi ai driver dei dispositivi sui quali,
Contr quotidianamente, trametteva le consegne che nella giornata dovevano essere
Contr fatte, poi prima in formato cartaceo, ora digitale, forniva le bolle di consegna, il driver poi ricevute le bolle, si recava presso gli scivoli per ritirare la merce, quindi
Contr presso i box ove gli impiegati facevano la quadratura, dopo di chè partiva usando
Contr Contr mezzi con il logo e indossavano la divisa Se vi erano problematiche durante il viaggio, il driver potevamo comunicare
Contr direttamente con gli impiegati l'itinerario lo sceglieva lui ed anche l'ordine delle consegne, salvo per quelle c.d. 10.30 e Priority, alla fine della giornata portava in
Contr magazzino colli non consegnati e denaro, l'impiegato faceva la chiusura delle distinte. Non so quale fosse la zona di consegna del ricorrente. Per quanto ne sappia io le ferie dei driver erano gestire direttamente dal fornitore, a
Contr perveniva solo il numero dei driver sui quali poteva contare.
Contr In caso di lamentele da parte del cliente, chiedeva al fornitore di parlare con il
Contr driver ed eventualmente anche di recarsi con lui dal cliente per chiarire, non prendeva iniziative direttamente con il driver. Mi viene detto che il teste precedente ha riferito che poteva capitare che i signori o rimproverassero i driver che non volevano prendere in consegna Tes_6 Tes_5 dei colli, non so quali fossero le ragioni del rifiuto, ma credi di poter dire che se si trattava di spezio sul mezzo e questi signori ritenevano che ve ne fosse, può essere che abbiano cercato di convincere il driver ed insistito con lui perchè caricasse i colli, nulla posso dire sul modo con il quale abbiamo cercato di convincere il driver. In caso di ammanchi o denaro falso noi parlavamo con il fornitore che poi doveva Contr risolvere il problema, non so se il driver rispondesse di tasca propria, era rimborsata dal fornitore, in caso di assegni non incassabili, noi parlavamo sempre con il fornitore chiedendogli di recarsi dal cliente per avere un nuovo assegno”.
Contr La difesa di ha cercato di sminuire la rilevanza dei rapporti tra i propri dipendenti e gli autisti sull'assunto che si trattava di indicazioni congeniali all'esecuzione del Contr singolo trasporto compatibili con il ruolo di mittente di
Le deposizioni paiono, invece, dipingere una realtà nella quale la frequenza delle Contr interlocuzioni tra i dipendenti di ed i drivers, il contenuto delle stesse e la totale assenza da parte dei responsabili delle società delle quali gli autisti erano dipendenti Contr convergono, univocamente e significativamente, nell'individuazione, in capo a di un ruolo e di una veste propria di un datore di lavoro.
Anzitutto, risulta significativa la riferita assenza dei responsabili della società.
Seppur può ammettersi che le informazioni pratiche necessarie per l'effettuazione di un trasporto siano conosciute dal mittente e, quindi, da questi debbano provenire, non da meno, non si comprende perché le stesse non fossero veicolate attraverso la figura di un responsabile del vettore invece che, direttamente, inoltrate ai drivers.
I testi hanno riferito di indicazioni precise: assegnazione delle zone agli autisti in un'ottica di fidelizzazione;
stampa delle consegne giornaliere, contatti diretti e Contr frequenti (è stato riferito quotidiani) tra i dipendenti di e gli autisti, intervento di Contr nella decisione delle persone che, di settimana in settimana, dovevano lavorare
Si tratta, all'evidenza non di mere informazioni utili all'effettuazione delle consegne, ma di vere e proprie direttive finalizzate all'organizzazione dell'attività lavorativa.
Direttive che sono prerogativa del datore di lavoro e che, in caso di più soggetti coinvolti, valgono a delineare ed ad identificare chi tra gli stessi possa definirsi tale, indipendentemente dal profilo formale. Contr stabiliva l'an, il quod, il quomodo dell'attività di ogni drivers, decidendo se, per quella settimana il medesimo dovesse lavorare, quale zona e quali colli trasportare e, alla stessa, erano riservate le soluzioni di eventuali problemi o variabili contingenti.
La difesa di parte resistente ha eccepito l'inattendibilità del teste per aver lo Per_2 Contr stesso riferito, contrariamente al vero, che la causa promossa contro era conclusa.
La circostanza, ancorchè possa essere vera non vale, in presenza di una deposizione del tutto sovrapponibile alle altre escusse a qualificare come inattendibile il teste. Contr A poco rileva il fatto che le ferie fossero o non fossero autorizzate da unico profilo sul quale le deposizioni non collimano, atteso che si tratta di aspetto di scarso significato in presenza di segni inequivocabili di eterodirezione.
In sede di discussione, la difesa della società ha richiamato i principi enunciati dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 16153/25 del 16 giugno 2025) ritenendo che dalla stessa potessero essere ricavati elementi a sostegno della Contr propria tesi difensiva e, quindi, dell'infondatezza della pretesa di individuare in l'effettivo datore di lavoro. Si legge nell'ordinanza: “Nell'interpretare ed applicare l'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, la Corte d'appello si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte secondo cui il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale. Ne discende che, anche per gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decreto legislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013).” Ancora: “La Corte di merito, in adesione a tali principi, ha giudicato “compatibili con i poteri del committente di servizi la facoltà rimessa a DHL di delimitazione delle diverse zone in cui le consegne dovevano avvenire, trattandosi di determinazioni di ordine generale, volte cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, non a regolare immediatamente la prestazione dei singoli autisti, come pure la riferibilità alla committente di talune dotazioni degli autisti (il telefono cellulare, il palmare) in quanto utilizzate per assicurare un più efficiente svolgimento del servizio e […] verificarne la corretta esecuzione [..] funzione che deve ritenersi essere stata ragionevolmente svolta anche dal debreef sheet, in quanto idoneo ad attestare l'avvenuta esecuzione delle consegne da parte di ciascun autista” (sentenza, p. 13). Ha, in particolare, accertato l'esistenza in capo alla Cooperativa Elettra di un potere di organizzazione del lavoro degli autisti autonomo rispetto alle determinazioni di DHL ed esente da interferenze di quest'ultima”. Proprio gli elementi in fatto sui quali la Corte di Cassazione ha confermato le statuizioni di merito consentono di addivenire a conclusioni diverse da quelle auspicate dalla difesa di parte resistente. L'autorizzazione delle ferie, richiamata espressamente in sede di discussione, costituisce espressione di gestione meramente amministrativa che non vale a confermare il ruolo di effettivo datore di lavoro;
al contrario, le continue interferenze Contr di e delle quali hanno parlato i testi confermano in capo alla stessa il ruolo di datore di lavoro effettivo. Contr Alla luce degli elementi sopra riportati, deve, quindi, concludersi che ha esercitato nei confronti del ricorrente i tipici poteri datoriali e, pertanto, va dichiarato che tra il medesimo e la società si è costituito un rapporto di lavoro di fatto con decorrenza dal 11 settembre 2019, data di inizio della fattispecie interpositoria, alle condizioni di lavoro e con lo stesso inquadramento in essere alle dipendenze del datore di lavoro formale.
Parte ricorrente ha domandato anche il riconoscimento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 39 dlgs 81/15.
Pretesa che la società ha respinto evidenziando la continuità del rapporto lavorativo del ricorrente e, quindi, l'assenza di danni.
A sostegno della propria tesi ha citato recenti sentenze della locale Corte d'Appello (ex plurimis Corte Appello Milano sent. n. 354/25).
L'art. 39 Dlgs 81/15 per quanto di interesse, dispone:
“Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1 (costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore)…condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità… La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la sua attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
L'ultima parte della disposizione supporta la tesi della società e rende condivisibili le statuizioni della Corte d'Appello.
La norma attribuisce all'indennità la funzione di ristorare, per intero, i pregiudizi sopportati dal lavoratore nel periodo tra la cessazione del rapporto con l'utilizzatore e la sentenza. Dal disposto normativo si ricava, quindi, che laddove non vi sia stata interruzione e il rapporto lavorativo sia continuato senza soluzione, non vi siano pregiudizi che la prevista indennità dovrebbe colmare.
Questo è il caso del sig. per il quale, è pacifico, il rapporto di lavoro presso Pt_4
l'utilizzatore sia tuttora in essere. Lo stesso, quindi, ai sensi dell'art. 39 dlgs 81/15 non ha subito alcun pregiudizio meritevole di essere indennizzato.
La relativa domanda va, quindi, rigettata.
Il ricorrente ha poi chiesto l'indennità di maneggio denaro sull'assunto che lo stesso riscuotesse il denaro pagato dai clienti ai quali venivano fatte le consegne. L'assunto è stato provato dai testi. L'art. 15, comma 2, CCNL di categoria riconosce ai dipendenti che svolgano tale attività il diritto all'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile. Il ricorrente ha quantificato in € 3594,18 la pretesa e la somma non è stata, specificatamente contestata. Pertanto può essere riconosciuta. Contr deve rispondere di tali somme in quanto effettivo datore di lavoro.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vanno poste a carico della società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie il ricorso e, per gli effetti, costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra le parti con decorrenza dall'11 settembre 2019, alle condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale;
-accerta il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 3.594,18 per indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL e, condanna la società al pagamento, in favore del ricorrente, del predetto importo, oltre rivalutazione ed interessi legali;
-rigetta per il resto;
-condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dei difensori antistatari
Milano, 28 luglio 2025
Il giudice del lavoro
SA EL GL