CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2024, n. 7312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7312 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO LL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare UI RI MI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Stefano Vaiano, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7312 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha assolto LL SO, caporal-maggiore dell'Esercito, dal reato di disobbedienza aggravata (rispetto all'ordine del superiore di occupare altra camerata dell'alloggio di servizio), trattandosi di soggetto non punibile per particolare tenuità del fatto, stante il carattere episodico della trasgressione e il suo scarso disvalore sociale. 2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Stefano Vaiano, denunciando mediante unico motivo l'erronea applicazione della legge penale quanto all'esistenza deì requisiti integrativi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 173 cod. pen. mil . pace. Assume il ricorrente che la disposizione di servizio fosse ancora interlocutoria, essendosi il superiore, maresciallo capo Salvatore Danilo Sonami, riservato di tornare più oltre in argomento nel corso della giornata;
che l'imputato confidasse perciò di disporre di maggiore tempo per ottemperare (e avesse alla fine iniziato a farlo, mettendo mano alla valigia, fino a sopraggiunto malore); che non di disobbedienza, dunque, si fosse trattato, ma di un mero atteggiamento di disappunto e di insofferenza, tradottosi in un'esecuzione indolente e non pronta, semmai sanzionabile in via esclusivamente disciplinare. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata si è conformata ad esatti principi di diritto. L'azione tipica del reato di disobbedienza, previsto dall'art. 173 cod. pen. mi!. Pace, consiste infatti nel rifiuto, nella omissione o nel ritardo di obbedienza ad un ordine attinente alla disciplina o al servizio, impartito da un superiore, da parte di un militare, dovendosi intendere per ordine qualunque manifestazione di volontà che, nei predetti ambiti, non lasci alcun margine di libertà al comportamento del subordinato (Sez. 1, n. 8716 del 15/07/1993, Cerrone, Rv. 195073-01). Non è necessario che tale volontà sia espressa categoricamente, o con speciali e determinate formalità, essendo il subordinato in ogni caso vincolato al dovere di obbedienza, che non può eludere (Sez. 1, n. 3007 del 23/12/1987, dep. 1988, Indice, 177825-01). Il dolo è quello generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obbedire, nella piena consapevolezza della ribellione funzionale e dell'attinenza alla disciplina o al servizio dell'ordine impartito (Sez. 1, n. 28232 del 13/06/2014, Ciccone, Rv. 261412-01). 3. La Corte militare di appello ha iscritto il comportamento dell'imputato in questo corretto quadro esegetico e ha adeguatamente e logicamente motivato in relazione all'intervenuto perfezionamento dell'ordine, a fronte di esternazione del superiore avente i caratteri di certezza e fermezza suoi tipici, nonché in relazione alla sua attinenza alla disciplina e al servizio, all'avvenuta comprensione di esso da parte dell'imputato e alla consapevole e attuata decisione di quest'ultimo di non ottemperarvi, avente dunque rilievo penale e non esclusivamente disciplinare. 4. Il ricorso deve essere rigettato alla stregua delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare UI RI MI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Stefano Vaiano, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7312 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha assolto LL SO, caporal-maggiore dell'Esercito, dal reato di disobbedienza aggravata (rispetto all'ordine del superiore di occupare altra camerata dell'alloggio di servizio), trattandosi di soggetto non punibile per particolare tenuità del fatto, stante il carattere episodico della trasgressione e il suo scarso disvalore sociale. 2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Stefano Vaiano, denunciando mediante unico motivo l'erronea applicazione della legge penale quanto all'esistenza deì requisiti integrativi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 173 cod. pen. mil . pace. Assume il ricorrente che la disposizione di servizio fosse ancora interlocutoria, essendosi il superiore, maresciallo capo Salvatore Danilo Sonami, riservato di tornare più oltre in argomento nel corso della giornata;
che l'imputato confidasse perciò di disporre di maggiore tempo per ottemperare (e avesse alla fine iniziato a farlo, mettendo mano alla valigia, fino a sopraggiunto malore); che non di disobbedienza, dunque, si fosse trattato, ma di un mero atteggiamento di disappunto e di insofferenza, tradottosi in un'esecuzione indolente e non pronta, semmai sanzionabile in via esclusivamente disciplinare. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata si è conformata ad esatti principi di diritto. L'azione tipica del reato di disobbedienza, previsto dall'art. 173 cod. pen. mi!. Pace, consiste infatti nel rifiuto, nella omissione o nel ritardo di obbedienza ad un ordine attinente alla disciplina o al servizio, impartito da un superiore, da parte di un militare, dovendosi intendere per ordine qualunque manifestazione di volontà che, nei predetti ambiti, non lasci alcun margine di libertà al comportamento del subordinato (Sez. 1, n. 8716 del 15/07/1993, Cerrone, Rv. 195073-01). Non è necessario che tale volontà sia espressa categoricamente, o con speciali e determinate formalità, essendo il subordinato in ogni caso vincolato al dovere di obbedienza, che non può eludere (Sez. 1, n. 3007 del 23/12/1987, dep. 1988, Indice, 177825-01). Il dolo è quello generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obbedire, nella piena consapevolezza della ribellione funzionale e dell'attinenza alla disciplina o al servizio dell'ordine impartito (Sez. 1, n. 28232 del 13/06/2014, Ciccone, Rv. 261412-01). 3. La Corte militare di appello ha iscritto il comportamento dell'imputato in questo corretto quadro esegetico e ha adeguatamente e logicamente motivato in relazione all'intervenuto perfezionamento dell'ordine, a fronte di esternazione del superiore avente i caratteri di certezza e fermezza suoi tipici, nonché in relazione alla sua attinenza alla disciplina e al servizio, all'avvenuta comprensione di esso da parte dell'imputato e alla consapevole e attuata decisione di quest'ultimo di non ottemperarvi, avente dunque rilievo penale e non esclusivamente disciplinare. 4. Il ricorso deve essere rigettato alla stregua delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2023