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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 26 febbraio 2025
Alla udienza del 26 febbraio 2025, alle ore 14,50 è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 20528 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 20528 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione alla udienza di discussione ex articolo
437 del giorno 26 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Vincenzo Tizzani n. 15 presso lo studio dell'Giorgia Coppari che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello a margine del ricorso in primo grado.
APPELLANTE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dante giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma , in data 9 luglio 2024, rep, 22954 racc. 12378 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione avverso verbali di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di
Roma per la riforma della sentenza n. 20983/2023 con la quale è stata respinta la opposizione proposta in relazione al verbale di accertamento n. 67200/2023/1/1/11 elevato il 14 gennaio 2023 in quanto il veicolo stava percorrendo una corsia a traffico limitato senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.
Avverso tale verbale in primo grado aveva dedotto la mancata trasmissione della fotografia che costituiva la prova della infrazione essendo stata rilevata la infrazione a mezzo di un sistema informatizzato.
Inoltre da una verifica effettuata sul portale di aveva visionato due fotografie Parte_2
che raffiguravano il veicolo che non consentivano di identificare il luogo in cui il fatto contestato era stato posto in essere, chi fosse il conducente del veicolo. Inoltre non era leggibile la targa del veicolo né riconoscibile il luogo ove l'immagine era stata ripresa,
mentre la targa era leggibile solo in una fotografia che, tuttavia, non evidenziava alcun particolare atto a contestualizzare la infrazione.
Ha ricordato che l'onere della prova gravava sulla amministrazione e che i fotogrammi per le loro caratteristiche non erano idonei a costituire prova della infrazione.
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si era costituita evidenziando come la infrazione fosse stata registrata Parte_2
dall'impianto di controllo posto all'ingresso della ZTL di Testaccio e che l'immagine del veicolo era stata rilevata dall'apparato di registrazione della immagine dei veicoli in entrata al varco della ZTL che registra due immagini per ciascuna rilevazione, una dedicata alla evidenziazione della targa e l'altra nella quale il veicolo è ripreso nella sua integralità nel luogo di rilevazione indicato nel verbale di accertamento.
Aveva evidenziato come per disposizione del Garante per la privacy le immagini non dovevano riprendere il veicolo consentendo la riconoscibilità degli occupanti - e per questo i fotogrammi riprendeva in veicoli da dietro – e non potevano essere allegate al verbale di accertamento al momento della rilevazione della infrazione ma doveva essere messe a disposizione dell'interessato che poteva richiederle o visionarle sul sito di Parte_2
previa identificazione.
Inoltre, immagini di ciascun sistema di rilevazione erano trattate separatamente quindi si riferivano unicamente all'accesso in cui era stata posizionato l'apparato di videosorveglianza, attività che veniva poste in essere sotto la diretta constatazione del pubblico ufficiale che attestava il risultato dei controlli effettuati con apparato omologato.
Il giudice di pace, con la sentenza impugnata aveva respinto la opposizione ritenendo adeguata la prova della infrazione da parte del veicolo appartenente al ricorrente.
Avverso tale sentenza aveva proposto appello il deducendo la erroneità della Parte_1
sentenza di primo grado non essendo emersa la prova della effettiva infrazione non essendovi alcuna certificazione di conformità delle fotografie estrapolate dall'archivio delle sanzioni amministrative di ribadendo che dalle fotografie non era possibile Parte_2
individuare né il luogo della infrazione né il momento in cui la stessa sarebbe stata rilevata e che in una di ess non era neppure leggibile la targa del veicolo ed aveva errato il giudice nel ritenere che tali elementi potessero essere integrati attraverso il verbale di
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
accertamento, tenuto conto che la rilevazione della infrazione era avvenuta tredici giorni dopo nell'esame delle immagini registrate dall'apparato di rilevazione degli accessi e che comunque le fotografie non raffiguravano tutto lo spazio necessaria a dimostrare la commissione della infrazione da parte del veicolo.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ritenendo che correttamente il Parte_2
giudice di primo grado abbia considerato il verbale di accertamento nel quale era indicato il luogo ed il tempo della rilevata infrazione, dando atto che la stessa era stata elevata attraverso un sistema di registrazione di immagini ed al momento dell'esame delle stesse da parte dell'agente verbalizzante che aveva proceduto alla attività di esame delle targhe dei veicoli di cui era stato registrato il transito per individuare le targhe dei veicoli non autorizzati all'accesso.
Ha evidenziato che dette fotografie erano state inserite, unitamente a tutta la documentazione relativa al verbale di accertamento nella banca dati di alla Parte_2
quale era consentito l'accesso, sia pure attraverso l'utilizzo di apposite credenziali, anche da parte dei cittadini destinatari dei verbali di accertamento.
Di conseguenza il ricorrente aveva visionato le fotografie all'interno del fascicolo relativo alla sanzione amministrativa che era stata a lui notificata, sulla base della documentazione utilizzata dall'agente che aveva rilevato ed elevato la infrazione.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, mutato il rito, tenuto conto che il giudizio è stato introdotto in primo grado con ricorso ex articolo 7 del d.lgs 150/2011 e doveva essere trattato in appello con il medesimo rito, è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 437 cpc del giorno 26 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'appello proposto attiene unicamente alla corretta rilevazione della prova della commissione della infrazione da parte della amministrazione.
Al riguardo, dato atto che non è consentito alla amministrazione di allegare alla notifica del verbale di accertamento le fotografie del veicolo al momento della infrazione a seguito dello specifico divieto del Garante della Privacy che ha consentito la visione di dette fotografie solo all'interessato previa identificazione al fine di tutelare la sfera di riservatezza dello stesso, tenuto conto che la sanzione poteva essere notificata anche a persone diverse dall'interessato nel nostro sistema di notifiche, fotografie che lo stesso appellante ha dichiarato di aver potuto visionare all'interno del fascicolo relativo alla sanzione notificata, facente parte della banca dati delle sanzioni amministrative di , al Parte_2
quale aveva fatto accesso facendo uso delle credenziali preste al fine di garantire la identificazione del soggetto che poneva in essere l'accesso, essendo con sentito tale accesso al solo destinatario della sanzione amministrativa.
Accertato che la fotografia non poteva essere allegata al verbale di accertamento notificato, occorre esaminare la modalità di rilevazione della infrazione.
Il verbale di accertamento notificato indica che il giorno 14 gennaio 2023 alle ore 00.38 era stata accertato l'ingresso nella ZTL lungo via Franklin in corrispondenza del varco n. 116
in prossimità di via Manunzio. Nel verbale era indicato che la infrazione era stata accertata il 26 gennaio 2023, alle ore 12,05 nei locali della Unità operativa Pianificazione Servizi
operativi nella sede di via Ostiense n 131 L da parte da parte dell'agente accertatore
[...]
addetto alla verifica dei fotogrammi registrati dal dispositivoK53700/00- Controparte_1
01-02-03 presente per la rilevazione degli accessi nel luogo indicato autorizzato dalla
Giunta Comunale con le deliberazioni 153/2013 e 297/2013 ed autorizzato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4960/2013, dispositivo
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che prescinde da periodiche tarature essendo destinato alla rilevazione di tutti i veicoli che accedono senza alcun altro riferimento che al passaggio.
Sotto questo aspetto premesso che nei singoli verbali di accertamento risulta indicato il riferimento della omologazione posta in essere dei dispositivi per la rilevazione degli accessi alla ZTL e che la corte di cassazione ha poi in più occasioni ribadito che la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi. (In
applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato le decisioni dei giudici di merito di rigetto dell'opposizione proposta dal conducente di una vettura avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per avere circolato in una corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal centro storico, come accertato mediante dispositivo all'epoca Sirio Ves 1.0, cd.
"porta telematica"). (cfr da ultimo Cass. Sez. II, 31 luglio 2018, n. 20222)
Ile annotazione poste sul retro del verbale di accertamento indicano le modalità del trattamento dati posti in essere ed il responsabile del procedimento dando atto delle modalità eseguite per l'inserimento delle immagini rilevate dall'apparato di rilevazione sito al varco 116 all'interno del fascicolo relativo alla singola infrazioni, dando quindi prova del fatto che le immagini erano state riprese al varco 116 ed erano quelle poste a base del verbale di accertamento elevato.
Di conseguenza tali operazioni, essendo state poste in essere dall'agente accertatore sono assistite da pubblica fede e non possono essere oggetto di mera contestazione.
Infatti osserva il giudicante che il verbale di polizia fa piena prova, fino a querela di falso,
solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli
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segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
(Cass. Sez. III, 17 aprile 2023, n. 10376; Cass. Sez. III, 17 aprile 2024, n. 10376), prova che nel caso di specie non è stata neppure richiesta.
Se è certo il luogo e la data dio rilevazione dell'ingresso, le due fotografie individuano il veicolo e la targa dello stesso, provando in questo modo che nessun errore è stato posto in essere da parte dell'agente accertatore nella trascrizione della targa dovendosi ritenere che anche tale elemento sia coperto da pubblica fede essendo evidente che si tratta della corretta trascrizione di quanto rilevato dal sistema con indicazione del giorno e dell'orario della singola immagine.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del Giudice di pace n.
20893/2024 previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20893/2024 previa integrazione della motivazione.
Condanna rimborsare a le spese del presente grado Parte_3 Parte_2
di giudizio, spese che liquida in euro 500 complessivi di cui euro 500 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
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Così deciso in Roma, in data 26 febbraio 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
Alla udienza del 26 febbraio 2025, alle ore 14,50 è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 20528 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 20528 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione alla udienza di discussione ex articolo
437 del giorno 26 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Vincenzo Tizzani n. 15 presso lo studio dell'Giorgia Coppari che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello a margine del ricorso in primo grado.
APPELLANTE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_2 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dante giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma , in data 9 luglio 2024, rep, 22954 racc. 12378 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione avverso verbali di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di
Roma per la riforma della sentenza n. 20983/2023 con la quale è stata respinta la opposizione proposta in relazione al verbale di accertamento n. 67200/2023/1/1/11 elevato il 14 gennaio 2023 in quanto il veicolo stava percorrendo una corsia a traffico limitato senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.
Avverso tale verbale in primo grado aveva dedotto la mancata trasmissione della fotografia che costituiva la prova della infrazione essendo stata rilevata la infrazione a mezzo di un sistema informatizzato.
Inoltre da una verifica effettuata sul portale di aveva visionato due fotografie Parte_2
che raffiguravano il veicolo che non consentivano di identificare il luogo in cui il fatto contestato era stato posto in essere, chi fosse il conducente del veicolo. Inoltre non era leggibile la targa del veicolo né riconoscibile il luogo ove l'immagine era stata ripresa,
mentre la targa era leggibile solo in una fotografia che, tuttavia, non evidenziava alcun particolare atto a contestualizzare la infrazione.
Ha ricordato che l'onere della prova gravava sulla amministrazione e che i fotogrammi per le loro caratteristiche non erano idonei a costituire prova della infrazione.
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
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Si era costituita evidenziando come la infrazione fosse stata registrata Parte_2
dall'impianto di controllo posto all'ingresso della ZTL di Testaccio e che l'immagine del veicolo era stata rilevata dall'apparato di registrazione della immagine dei veicoli in entrata al varco della ZTL che registra due immagini per ciascuna rilevazione, una dedicata alla evidenziazione della targa e l'altra nella quale il veicolo è ripreso nella sua integralità nel luogo di rilevazione indicato nel verbale di accertamento.
Aveva evidenziato come per disposizione del Garante per la privacy le immagini non dovevano riprendere il veicolo consentendo la riconoscibilità degli occupanti - e per questo i fotogrammi riprendeva in veicoli da dietro – e non potevano essere allegate al verbale di accertamento al momento della rilevazione della infrazione ma doveva essere messe a disposizione dell'interessato che poteva richiederle o visionarle sul sito di Parte_2
previa identificazione.
Inoltre, immagini di ciascun sistema di rilevazione erano trattate separatamente quindi si riferivano unicamente all'accesso in cui era stata posizionato l'apparato di videosorveglianza, attività che veniva poste in essere sotto la diretta constatazione del pubblico ufficiale che attestava il risultato dei controlli effettuati con apparato omologato.
Il giudice di pace, con la sentenza impugnata aveva respinto la opposizione ritenendo adeguata la prova della infrazione da parte del veicolo appartenente al ricorrente.
Avverso tale sentenza aveva proposto appello il deducendo la erroneità della Parte_1
sentenza di primo grado non essendo emersa la prova della effettiva infrazione non essendovi alcuna certificazione di conformità delle fotografie estrapolate dall'archivio delle sanzioni amministrative di ribadendo che dalle fotografie non era possibile Parte_2
individuare né il luogo della infrazione né il momento in cui la stessa sarebbe stata rilevata e che in una di ess non era neppure leggibile la targa del veicolo ed aveva errato il giudice nel ritenere che tali elementi potessero essere integrati attraverso il verbale di
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
accertamento, tenuto conto che la rilevazione della infrazione era avvenuta tredici giorni dopo nell'esame delle immagini registrate dall'apparato di rilevazione degli accessi e che comunque le fotografie non raffiguravano tutto lo spazio necessaria a dimostrare la commissione della infrazione da parte del veicolo.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ritenendo che correttamente il Parte_2
giudice di primo grado abbia considerato il verbale di accertamento nel quale era indicato il luogo ed il tempo della rilevata infrazione, dando atto che la stessa era stata elevata attraverso un sistema di registrazione di immagini ed al momento dell'esame delle stesse da parte dell'agente verbalizzante che aveva proceduto alla attività di esame delle targhe dei veicoli di cui era stato registrato il transito per individuare le targhe dei veicoli non autorizzati all'accesso.
Ha evidenziato che dette fotografie erano state inserite, unitamente a tutta la documentazione relativa al verbale di accertamento nella banca dati di alla Parte_2
quale era consentito l'accesso, sia pure attraverso l'utilizzo di apposite credenziali, anche da parte dei cittadini destinatari dei verbali di accertamento.
Di conseguenza il ricorrente aveva visionato le fotografie all'interno del fascicolo relativo alla sanzione amministrativa che era stata a lui notificata, sulla base della documentazione utilizzata dall'agente che aveva rilevato ed elevato la infrazione.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, mutato il rito, tenuto conto che il giudizio è stato introdotto in primo grado con ricorso ex articolo 7 del d.lgs 150/2011 e doveva essere trattato in appello con il medesimo rito, è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 437 cpc del giorno 26 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'appello proposto attiene unicamente alla corretta rilevazione della prova della commissione della infrazione da parte della amministrazione.
Al riguardo, dato atto che non è consentito alla amministrazione di allegare alla notifica del verbale di accertamento le fotografie del veicolo al momento della infrazione a seguito dello specifico divieto del Garante della Privacy che ha consentito la visione di dette fotografie solo all'interessato previa identificazione al fine di tutelare la sfera di riservatezza dello stesso, tenuto conto che la sanzione poteva essere notificata anche a persone diverse dall'interessato nel nostro sistema di notifiche, fotografie che lo stesso appellante ha dichiarato di aver potuto visionare all'interno del fascicolo relativo alla sanzione notificata, facente parte della banca dati delle sanzioni amministrative di , al Parte_2
quale aveva fatto accesso facendo uso delle credenziali preste al fine di garantire la identificazione del soggetto che poneva in essere l'accesso, essendo con sentito tale accesso al solo destinatario della sanzione amministrativa.
Accertato che la fotografia non poteva essere allegata al verbale di accertamento notificato, occorre esaminare la modalità di rilevazione della infrazione.
Il verbale di accertamento notificato indica che il giorno 14 gennaio 2023 alle ore 00.38 era stata accertato l'ingresso nella ZTL lungo via Franklin in corrispondenza del varco n. 116
in prossimità di via Manunzio. Nel verbale era indicato che la infrazione era stata accertata il 26 gennaio 2023, alle ore 12,05 nei locali della Unità operativa Pianificazione Servizi
operativi nella sede di via Ostiense n 131 L da parte da parte dell'agente accertatore
[...]
addetto alla verifica dei fotogrammi registrati dal dispositivoK53700/00- Controparte_1
01-02-03 presente per la rilevazione degli accessi nel luogo indicato autorizzato dalla
Giunta Comunale con le deliberazioni 153/2013 e 297/2013 ed autorizzato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4960/2013, dispositivo
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che prescinde da periodiche tarature essendo destinato alla rilevazione di tutti i veicoli che accedono senza alcun altro riferimento che al passaggio.
Sotto questo aspetto premesso che nei singoli verbali di accertamento risulta indicato il riferimento della omologazione posta in essere dei dispositivi per la rilevazione degli accessi alla ZTL e che la corte di cassazione ha poi in più occasioni ribadito che la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi. (In
applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato le decisioni dei giudici di merito di rigetto dell'opposizione proposta dal conducente di una vettura avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per avere circolato in una corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal centro storico, come accertato mediante dispositivo all'epoca Sirio Ves 1.0, cd.
"porta telematica"). (cfr da ultimo Cass. Sez. II, 31 luglio 2018, n. 20222)
Ile annotazione poste sul retro del verbale di accertamento indicano le modalità del trattamento dati posti in essere ed il responsabile del procedimento dando atto delle modalità eseguite per l'inserimento delle immagini rilevate dall'apparato di rilevazione sito al varco 116 all'interno del fascicolo relativo alla singola infrazioni, dando quindi prova del fatto che le immagini erano state riprese al varco 116 ed erano quelle poste a base del verbale di accertamento elevato.
Di conseguenza tali operazioni, essendo state poste in essere dall'agente accertatore sono assistite da pubblica fede e non possono essere oggetto di mera contestazione.
Infatti osserva il giudicante che il verbale di polizia fa piena prova, fino a querela di falso,
solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
(Cass. Sez. III, 17 aprile 2023, n. 10376; Cass. Sez. III, 17 aprile 2024, n. 10376), prova che nel caso di specie non è stata neppure richiesta.
Se è certo il luogo e la data dio rilevazione dell'ingresso, le due fotografie individuano il veicolo e la targa dello stesso, provando in questo modo che nessun errore è stato posto in essere da parte dell'agente accertatore nella trascrizione della targa dovendosi ritenere che anche tale elemento sia coperto da pubblica fede essendo evidente che si tratta della corretta trascrizione di quanto rilevato dal sistema con indicazione del giorno e dell'orario della singola immagine.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del Giudice di pace n.
20893/2024 previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20893/2024 previa integrazione della motivazione.
Condanna rimborsare a le spese del presente grado Parte_3 Parte_2
di giudizio, spese che liquida in euro 500 complessivi di cui euro 500 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Così deciso in Roma, in data 26 febbraio 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 20528 ANNO 2024 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale