CASS
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2024, n. 44286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44286 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP DI PALMI nei confronti di: CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA con l'ordinanza del 26/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PALMI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/ti te le conclusioni del PG Il P.G conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di Reggio Calabria. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 44286 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 22/10/2024 Il Procuratore generale chiede dichiararsi la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Palmi solleva conflitto di competenza con la Corte di appello di Reggio Calabria presso la quale si sta celebrando il processo di appello contro la sentenza n. 1065/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 29.3.2023, depositata il 23.6.2023, in relazione al procedimento relativo a più imputati tra i quali LI ES imputata del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., per aver omesso di fornire le informazioni dovute e per aver conseguito così indebitamente contributi per 34.865,04 euro dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia "Feaga" a Palmi dal 12.11.2014 al 30.6.2017 Contro la medesima imputata per il più ampio fatto storico qualificato ex artt. 640- bis, 61 n. 9 e 416-bis.1 cod. pen. commesso dal 2012 al 2017 erano stati conseguiti illecitamente i finanziamenti europei con identiche condotte. Si è costituita LI ES difesa dall'Avv. Vianello Accorretti che ha chiesto la discussione orale. Il conflitto è motivato sul fatto che pur essendo Palmi il luogo dove è avvenuto il conseguimento indebito dell'erogazione, non vi sarebbe concorso formale tra i reati, atteso che l'art. 316-ter c.p. sarebbe norma sussidiaria rispetto all'art. 640- bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che vada dichiarata l'insussistenza di un conflitto di competenza, perché non solo non è di regola configurabile un conflitto di competenza fra Tribunale e Corte d'appello per l'identità del fatto per il quale entrambi procedono, stante l'autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale, ma, nel caso di specie, il Tribunale o la Corte di appello di Reggio Calabria, rispettivamente nel procedimento di primo e secondo grado, non hanno ricevuto una richiesta dal G.i.p. del Tribunale di Palmi di procedere anche per i fatti di reato parzialmente identici per i quali sta procedendo quest'ultimo ufficio giudiziario. Va infatti posto in evidenza come, nel caso in esame, non si sia verificata quella stasi processuale che sola giustifica l'intervento della Corte di legittimità quale risolutrice dei conflitti (Sez. 1, n. 3899 del 26/05/1999, Rv. 213946 - 01). La giurisprudenza ha per di più precisato che il codice ai sensi art. 649 cod. proc. pen.) sancisce il divieto di un secondo giudizio (c.d. preclusione del ne bis in 2 idem) che deriva però soltanto dal concetto di sentenza irrevocabile, cioè da una situazione che nel caso di specie non si è ancora realizzata, essendo stata promossa l'azione penale da due uffici del pubblico ministero territorialmente distinti. Difetta quindi quella situazione di stallo processuale che sola rende indispensabile l'intervento di questa Suprema Corte regolatrice, e di conseguenza non è ipotizzabile nella vicenda in esame alcun conflitto (Sez. 6, n. 41380 del 19/09/2023, Rv. 285354 — 01). 2. Alla declaratoria di insussistenza del conflitto consegue che va disposta la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, affinché prosegua nel giudizio.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi. Così deciso il 22/10/2024.
lette/ti te le conclusioni del PG Il P.G conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di Reggio Calabria. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 44286 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 22/10/2024 Il Procuratore generale chiede dichiararsi la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Palmi solleva conflitto di competenza con la Corte di appello di Reggio Calabria presso la quale si sta celebrando il processo di appello contro la sentenza n. 1065/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 29.3.2023, depositata il 23.6.2023, in relazione al procedimento relativo a più imputati tra i quali LI ES imputata del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., per aver omesso di fornire le informazioni dovute e per aver conseguito così indebitamente contributi per 34.865,04 euro dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia "Feaga" a Palmi dal 12.11.2014 al 30.6.2017 Contro la medesima imputata per il più ampio fatto storico qualificato ex artt. 640- bis, 61 n. 9 e 416-bis.1 cod. pen. commesso dal 2012 al 2017 erano stati conseguiti illecitamente i finanziamenti europei con identiche condotte. Si è costituita LI ES difesa dall'Avv. Vianello Accorretti che ha chiesto la discussione orale. Il conflitto è motivato sul fatto che pur essendo Palmi il luogo dove è avvenuto il conseguimento indebito dell'erogazione, non vi sarebbe concorso formale tra i reati, atteso che l'art. 316-ter c.p. sarebbe norma sussidiaria rispetto all'art. 640- bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che vada dichiarata l'insussistenza di un conflitto di competenza, perché non solo non è di regola configurabile un conflitto di competenza fra Tribunale e Corte d'appello per l'identità del fatto per il quale entrambi procedono, stante l'autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale, ma, nel caso di specie, il Tribunale o la Corte di appello di Reggio Calabria, rispettivamente nel procedimento di primo e secondo grado, non hanno ricevuto una richiesta dal G.i.p. del Tribunale di Palmi di procedere anche per i fatti di reato parzialmente identici per i quali sta procedendo quest'ultimo ufficio giudiziario. Va infatti posto in evidenza come, nel caso in esame, non si sia verificata quella stasi processuale che sola giustifica l'intervento della Corte di legittimità quale risolutrice dei conflitti (Sez. 1, n. 3899 del 26/05/1999, Rv. 213946 - 01). La giurisprudenza ha per di più precisato che il codice ai sensi art. 649 cod. proc. pen.) sancisce il divieto di un secondo giudizio (c.d. preclusione del ne bis in 2 idem) che deriva però soltanto dal concetto di sentenza irrevocabile, cioè da una situazione che nel caso di specie non si è ancora realizzata, essendo stata promossa l'azione penale da due uffici del pubblico ministero territorialmente distinti. Difetta quindi quella situazione di stallo processuale che sola rende indispensabile l'intervento di questa Suprema Corte regolatrice, e di conseguenza non è ipotizzabile nella vicenda in esame alcun conflitto (Sez. 6, n. 41380 del 19/09/2023, Rv. 285354 — 01). 2. Alla declaratoria di insussistenza del conflitto consegue che va disposta la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, affinché prosegua nel giudizio.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi. Così deciso il 22/10/2024.