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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1584/2013 R.G. cui è riunito il procedimento N. 1584-1/2013, vertente tra:
di e (P.IV , con sede in Controparte_1 CP_2 CP_3 P.IV_1
Sant'TA EL – C.da Gaglio n. 72, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Rita Lazzara, presso il cui studio sito in
Sant'TA di EL via S. Martino n. 56, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Regina Margherita n. 125 RO
(P.IV.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IV_2
per procura in atti, dall'Avv. Valeria Liuzzo, presso il cui studio sito in via Emilia n.8, Sant'TA
di EL, è elettivamente domiciliata;
- resistente –
E
(già con sede legale in Roma, Via Controparte_5 Controparte_6
Ombrone n. 2 (P.IV.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IV_3
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Valeria Liuzzo, presso il cui studio sito in via
Emilia n.8, Sant'TA di EL, è elettivamente domiciliata;
- intervenuta -
Oggetto: diritti reali. Conclusioni delle parti, come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 08.11.2013, la società Controparte_7
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Patti, la
[...] CP_3
società RO
La ricorrente deduceva di essere proprietaria dell'immobile identificato in catasto al Foglio n. 4,
part. 797, al quale risultavano ancorati cavi, fili ed impianti elettrici che impedivano l'esecuzione dell'intervento di demolizione assentito per la messa in sicurezza del fabbricato.
La società ricorrente chiedeva, pertanto, di accertare, ritenere e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la rimozione o lo spostamento dei suddetti impianti e, per l'effetto, di ordinare ad
[...]
di rimuovere, spostare, anche tramite interramento dei cavi, gli RO
impianti di cui sopra, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.11.2014, si costituiva la società
[...]
la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva della RO
ricorrente, per non avere la società fornito Controparte_7 CP_3
la prova della titolarità dell'immobile. La resistente eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva deducendo che a seguito della liberalizzazione di cui al D.lgs n. 79/1999, il regime di separazione tra chi distribuisce e chi, invece, si occupa soltanto di vendere l'energia elettrica,
prevede la competenza dell'ente distributore su ogni questione riguardante la gestione delle infrastrutture e della rete. Nel merito, concludeva per l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, con condanna della medesima al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.12.2014, interveniva volontariamente nel giudizio la società la quale si dichiarava unica ed esclusiva Controparte_6
proprietaria degli impianti di trasmissione dell'energia elettrica e, come tale, unica legittimata a resistere alle domande di parte ricorrente. Chiedeva, preliminarmente, di ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
per l'assoluta carenza degli elementi comprovanti la legittimazione all'azione e, nel merito,
chiedeva il rigetto della domanda di parte ricorrente per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi, con condanna al pagamento di spese e compensi di causa. In via gradata chiedeva il mutamento del rito con concessione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.
La società in corso di causa, introduceva Controparte_7 CP_3
ricorso ex art. 700 c.p.c., paventando il concreto ed attuale pericolo di crollo dell'immobile di parte ricorrente sul quale era stato assentito un intervento di demolizione. Chiedeva, pertanto,
l'immediata rimozione o lo spostamento, con conseguente interramento, dei cavi elettrici ancorati sulla facciata dell'edificio, in modo da non ostacolare l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione.
Nella fase cautelare, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_6
l'irritualità del ricorso, perché notificato a soggetto che non era parte in causa nel giudizio di merito presupposto.
Con comparsa di costituzione e risposta, la società , spiegava altresì Controparte_6
intervento volontario nel giudizio principale, affermando la propria legittimazione a resistere nei riguardi della ricorrente. In particolare, riconosceva di essere stata destinataria della richiesta stragiudiziale, ante causam, relativa allo spostamento dei cavi;
contestava la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza di petitum e causa petendi, nonché la carenza della legittimazione attiva della ricorrente, per la mancanza di un principio di prova relativo al diritto di proprietà
sull'immobile;
Alla prima udienza, svolta in data 11.12.2014, la ricorrente estendeva nei riguardi della società
intervenuta, , le domande proposte nei confronti della resistente Controparte_6
originaria.
Nella medesima udienza, eccepiva l'irritualità della notifica, essendo Controparte_6 divenuta destinataria della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo verbale di prima udienza, nonostante fosse soggetto del tutto estraneo al giudizio, in quanto non individuato come controparte all'interno del ricorso ex art. 702 bis cpc.
Con provvedimento presidenziale, depositato il 19.12.2014, il procedimento cautelare, iscritto al n.
1584-1/2013, veniva riunito al presente procedimento di merito.
Con ordinanza depositata il 23.04.2015, il precedente giudicante, accoglieva la domanda cautelare della ricorrente, così disponendo: “ordina ad in persona del suo Controparte_6
rappresentante legale pro tempore, di provvedere, senza ritardo, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza, avvalendosi della specifica competenza tecnica, allo spostamento dei fili, pali ed impianti ancorati al fabbricato, sito in S. TA EL (ME), Via Catania,
identificato in catasto al fg. 4, part. 797, in modo da non ostacolare l'intervento urgente di adeguamento e/o demolizione dell'immobile e, comunque, la sua messa in sicurezza;
spese al merito”.
Con ordinanza, depositata l'01.02.2016, veniva disposto il mutamento del rito, concedendo i termini per il deposito delle memorie.
La causa veniva istruita documentalmente, atteso che la prova per testi, in precedenza ammessa,
veniva poi rinunciata dalle parti.
Matura per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
La ricorrente, nella comparsa conclusionale, ha dichiarato che , in ossequio al Controparte_5
provvedimento ex art. 700, ha eseguito l'ordine di spostamento degli impianti oggetto di causa. Ha
insistito, tuttavia, per l'accoglimento nel merito della domanda, sia nei riguardi di
[...]
che di , chiedendo la condanna alle spese RO Controparte_5 processuali.
La convenuta , nella comparsa conclusionale, ha insistito RO
nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna alle spese processuali.
Anche l'intervenuta ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito e la rifusione Controparte_5
delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente, va esclusa la fondatezza dei vizi del contraddittorio dedotti dalla parte intervenuta.
In punto di legittimazione processuale, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “l'intervento di cui all'art 105 c.p.c., concerne non la causa, ma il processo ed
è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni” (v. Cass. civ. n. 36639/2021 ex multis: Cass. 743/2012; Cass. 8877/2023).
La domanda è, pertanto, procedibile nei riguardi di . Controparte_5
In ordine, poi, alle eccepite irritualità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e delle dedotte preclusioni istruttorie, va osservato che secondo la regola generale, priva di eccezioni nel caso di specie,
le preclusioni maturate nella fase sommaria del procedimento non rilevano nel giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito sommario, atteso che a riguardo nulla dispone l'art. 702-ter c.p.c. (Cass., Sez. III, 06/07/2020, n. 13879).
Va, dunque, osservato che all'esito del mutamento del rito, da sommario in ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., trovano applicazione i termini indicati all'art. 183 c.p.c., entro i quali è
possibile precisare e modificare la domanda, adeguando le proprie difese in conseguenza di quelle proposte dal convenuto, in modo da renderle più idonee al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Devono, dunque, ritenersi tempestive e rituali le allegazioni della ricorrente, ivi compresa la documentazione che dimostra la titolarità del bene legittimante l'azione ed il diritto invocato in giudizio (rogito Rep. N. 27.240 Racc. n. 7924, Registrato a S. TA di EL il 25.07.2013 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio ufficio provinciale di Messina il 26.07.2013 al Reg. Gen.
N. 19381 Reg. Part. N. 1524).
Va, pertanto, ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, come formulata in atti da e dall'intervenuta RO [...]
Controparte_6
Va, invece, ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta da
[...]
per le ragioni che vengono in evidenza attraverso l'esame del RO
merito.
Il merito della questione passa, prima di tutto, attraverso l'esame del quadro normativo di riferimento. L'art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933, prevede che “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che perciò
sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”.
È noto che la richiamata disposizione configura un vero e proprio diritto soggettivo che legittima la pretesa di ottenere la rimozione o un diverso collocamento di tali impianti ad onere e spese del gestore della rete;
e ciò, a prescindere dalla circostanza che la servitù di elettrodotto sia stata costituita con atto impositivo o per contratto o, eventualmente, anche per usucapione. o, ancora, a maggior ragione, in caso di occupazione non sorretta da alcun titolo.
Ed infatti, l'art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933, disciplina le servitù di elettrodotto alla stregua di quanto previsto per gli impianti telefonici dall'art. 92 d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle
Comunicazioni) e, segnatamente, al comma 7 ove dispone che “il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”.
È, pertanto, vero che tra i presupposti per ottenere lo spostamento di una servitù di elettrodotto basta la semplice volontà di eseguire “qualunque innovazione, costruzione o impianto” da parte del proprietario del fondo servente, senza ulteriori prescrizioni inerenti a particolari qualità o caratteristiche degli interventi da compiere.
Viene, dunque, previsto l'obbligo di rimozione o spostamento a carico del titolare della servitù a fronte del mero esercizio da parte del proprietario gravato della facoltà di realizzare innovazioni,
costruzioni o impianti nella rispettiva proprietà, senza subordinare detta facoltà ad una sindacato di necessità o di opportunità o, ancora, al pagamento di contributi economici per l'esecuzione dei lavori.
Nel caso in esame, invece, la società on si è attivata, pur avendo Controparte_6
ricevuto dalla società la missiva, inoltrata a mezzo pec in data 09.08.2013, Controparte_1
contenente la richiesta stragiudiziale di provvedere allo spostamento dei cavi e degli impianti ancorati sulla facciata dell'edificio.
A fronte della superiore richiesta, recapitata anche alla società RO
, non è stata attivata nessuna procedura da parte della società
[...] Controparte_6
che, nel presente giudizio, invece, ha affermato di essere l'ente legittimato all'esecuzione di tali pratiche. L'unico riscontro, invero, è pervenuto dalla che RO
richiedeva delle integrazioni documentali ed il versamento di un “anticipo contributi a preventivo”,
a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo propedeutiche alla predisposizione di un preventivo per l'esecuzione dell'intervento di rimozione o spostamento degli impianti.
Pertanto, va ritenuto illegittimo il comportamento di , per non avere Controparte_6
esitato, pur avendola ricevuta, l'istanza presentata dalla società di Controparte_1 CP_7
e
[...] CP_3
Pertanto, il ricorso appare fondato nei riguardi della società intervenuta Controparte_6
che, in corso di causa, come detto, in esecuzione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., ha
[...]
provveduto allo spostamento dei cavi oggetto della domanda di parte ricorrente.
Va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente, allo spostamento dei fili, pali, ed impianti ancorati al fabbricato sito in S. TA EL, Via Catania, identificato in Catasto al Fg. 4, part. 797, e, conseguentemente confermata l'ordinanza depositata il 23.04.2015, con la quale il precedente giudicante, accoglieva la domanda cautelare della ricorrente.
Le spese di lite vengono poste a carico della (già Controparte_5 [...]
) e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori Controparte_6
minimi, sia per la fase di merito che per quella cautelare, considerata la semplicità della questione affrontata ed il tenore dell'atto introduttivo, attesa la mancata individuazione di
[...]
tra le parti del giudizio che, invero, è stato introdotto esclusivamente nei Controparte_6
riguardi di . RO
La ricorrente va, invece, condannata a pagare le spese processuali nei confronti della società
[...]
rispetto alla quale va accolta l'eccezione di carenza di RO
legittimazione passiva. Esse vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€. 5.000,00) e della non particolare difficoltà della tematica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
1)Dichiara definitivamente riconosciuto il diritto di parte ricorrente, allo spostamento dei fili, pali ed impianti ancorati al fabbricato sito in S. TA EL, Via Catania, identificato in Catasto al
Fg. 4, part. 797, confermando l'ordinanza cautelare depositata il 23.04.2015, e, conseguentemente,
condanna (già ), a lasciare inalterato lo Controparte_5 Controparte_6
stato dei luoghi presente a seguito dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del
23.04.2015;
2)Dichiara il difetto di legittimazione passiva di per le RO
ragioni di cui alla parte motiva;
3)Condanna (già ) alla refusione, in Controparte_5 Controparte_6
favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.435,00, per la fase cautelare e di merito,
di cui Euro 76,00 per esborsi ed Euro 2.359,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
4)Condanna la società al pagamento, in Controparte_8
favore della resistente delle spese processuali che liquida in RO € 1.278,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Patti 01/07/2025.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1584/2013 R.G. cui è riunito il procedimento N. 1584-1/2013, vertente tra:
di e (P.IV , con sede in Controparte_1 CP_2 CP_3 P.IV_1
Sant'TA EL – C.da Gaglio n. 72, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Rita Lazzara, presso il cui studio sito in
Sant'TA di EL via S. Martino n. 56, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Regina Margherita n. 125 RO
(P.IV.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IV_2
per procura in atti, dall'Avv. Valeria Liuzzo, presso il cui studio sito in via Emilia n.8, Sant'TA
di EL, è elettivamente domiciliata;
- resistente –
E
(già con sede legale in Roma, Via Controparte_5 Controparte_6
Ombrone n. 2 (P.IV.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IV_3
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Valeria Liuzzo, presso il cui studio sito in via
Emilia n.8, Sant'TA di EL, è elettivamente domiciliata;
- intervenuta -
Oggetto: diritti reali. Conclusioni delle parti, come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 08.11.2013, la società Controparte_7
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Patti, la
[...] CP_3
società RO
La ricorrente deduceva di essere proprietaria dell'immobile identificato in catasto al Foglio n. 4,
part. 797, al quale risultavano ancorati cavi, fili ed impianti elettrici che impedivano l'esecuzione dell'intervento di demolizione assentito per la messa in sicurezza del fabbricato.
La società ricorrente chiedeva, pertanto, di accertare, ritenere e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la rimozione o lo spostamento dei suddetti impianti e, per l'effetto, di ordinare ad
[...]
di rimuovere, spostare, anche tramite interramento dei cavi, gli RO
impianti di cui sopra, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.11.2014, si costituiva la società
[...]
la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva della RO
ricorrente, per non avere la società fornito Controparte_7 CP_3
la prova della titolarità dell'immobile. La resistente eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva deducendo che a seguito della liberalizzazione di cui al D.lgs n. 79/1999, il regime di separazione tra chi distribuisce e chi, invece, si occupa soltanto di vendere l'energia elettrica,
prevede la competenza dell'ente distributore su ogni questione riguardante la gestione delle infrastrutture e della rete. Nel merito, concludeva per l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, con condanna della medesima al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.12.2014, interveniva volontariamente nel giudizio la società la quale si dichiarava unica ed esclusiva Controparte_6
proprietaria degli impianti di trasmissione dell'energia elettrica e, come tale, unica legittimata a resistere alle domande di parte ricorrente. Chiedeva, preliminarmente, di ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
per l'assoluta carenza degli elementi comprovanti la legittimazione all'azione e, nel merito,
chiedeva il rigetto della domanda di parte ricorrente per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi, con condanna al pagamento di spese e compensi di causa. In via gradata chiedeva il mutamento del rito con concessione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.
La società in corso di causa, introduceva Controparte_7 CP_3
ricorso ex art. 700 c.p.c., paventando il concreto ed attuale pericolo di crollo dell'immobile di parte ricorrente sul quale era stato assentito un intervento di demolizione. Chiedeva, pertanto,
l'immediata rimozione o lo spostamento, con conseguente interramento, dei cavi elettrici ancorati sulla facciata dell'edificio, in modo da non ostacolare l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione.
Nella fase cautelare, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_6
l'irritualità del ricorso, perché notificato a soggetto che non era parte in causa nel giudizio di merito presupposto.
Con comparsa di costituzione e risposta, la società , spiegava altresì Controparte_6
intervento volontario nel giudizio principale, affermando la propria legittimazione a resistere nei riguardi della ricorrente. In particolare, riconosceva di essere stata destinataria della richiesta stragiudiziale, ante causam, relativa allo spostamento dei cavi;
contestava la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza di petitum e causa petendi, nonché la carenza della legittimazione attiva della ricorrente, per la mancanza di un principio di prova relativo al diritto di proprietà
sull'immobile;
Alla prima udienza, svolta in data 11.12.2014, la ricorrente estendeva nei riguardi della società
intervenuta, , le domande proposte nei confronti della resistente Controparte_6
originaria.
Nella medesima udienza, eccepiva l'irritualità della notifica, essendo Controparte_6 divenuta destinataria della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo verbale di prima udienza, nonostante fosse soggetto del tutto estraneo al giudizio, in quanto non individuato come controparte all'interno del ricorso ex art. 702 bis cpc.
Con provvedimento presidenziale, depositato il 19.12.2014, il procedimento cautelare, iscritto al n.
1584-1/2013, veniva riunito al presente procedimento di merito.
Con ordinanza depositata il 23.04.2015, il precedente giudicante, accoglieva la domanda cautelare della ricorrente, così disponendo: “ordina ad in persona del suo Controparte_6
rappresentante legale pro tempore, di provvedere, senza ritardo, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza, avvalendosi della specifica competenza tecnica, allo spostamento dei fili, pali ed impianti ancorati al fabbricato, sito in S. TA EL (ME), Via Catania,
identificato in catasto al fg. 4, part. 797, in modo da non ostacolare l'intervento urgente di adeguamento e/o demolizione dell'immobile e, comunque, la sua messa in sicurezza;
spese al merito”.
Con ordinanza, depositata l'01.02.2016, veniva disposto il mutamento del rito, concedendo i termini per il deposito delle memorie.
La causa veniva istruita documentalmente, atteso che la prova per testi, in precedenza ammessa,
veniva poi rinunciata dalle parti.
Matura per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
La ricorrente, nella comparsa conclusionale, ha dichiarato che , in ossequio al Controparte_5
provvedimento ex art. 700, ha eseguito l'ordine di spostamento degli impianti oggetto di causa. Ha
insistito, tuttavia, per l'accoglimento nel merito della domanda, sia nei riguardi di
[...]
che di , chiedendo la condanna alle spese RO Controparte_5 processuali.
La convenuta , nella comparsa conclusionale, ha insistito RO
nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna alle spese processuali.
Anche l'intervenuta ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito e la rifusione Controparte_5
delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente, va esclusa la fondatezza dei vizi del contraddittorio dedotti dalla parte intervenuta.
In punto di legittimazione processuale, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “l'intervento di cui all'art 105 c.p.c., concerne non la causa, ma il processo ed
è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni” (v. Cass. civ. n. 36639/2021 ex multis: Cass. 743/2012; Cass. 8877/2023).
La domanda è, pertanto, procedibile nei riguardi di . Controparte_5
In ordine, poi, alle eccepite irritualità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e delle dedotte preclusioni istruttorie, va osservato che secondo la regola generale, priva di eccezioni nel caso di specie,
le preclusioni maturate nella fase sommaria del procedimento non rilevano nel giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito sommario, atteso che a riguardo nulla dispone l'art. 702-ter c.p.c. (Cass., Sez. III, 06/07/2020, n. 13879).
Va, dunque, osservato che all'esito del mutamento del rito, da sommario in ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., trovano applicazione i termini indicati all'art. 183 c.p.c., entro i quali è
possibile precisare e modificare la domanda, adeguando le proprie difese in conseguenza di quelle proposte dal convenuto, in modo da renderle più idonee al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Devono, dunque, ritenersi tempestive e rituali le allegazioni della ricorrente, ivi compresa la documentazione che dimostra la titolarità del bene legittimante l'azione ed il diritto invocato in giudizio (rogito Rep. N. 27.240 Racc. n. 7924, Registrato a S. TA di EL il 25.07.2013 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio ufficio provinciale di Messina il 26.07.2013 al Reg. Gen.
N. 19381 Reg. Part. N. 1524).
Va, pertanto, ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, come formulata in atti da e dall'intervenuta RO [...]
Controparte_6
Va, invece, ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta da
[...]
per le ragioni che vengono in evidenza attraverso l'esame del RO
merito.
Il merito della questione passa, prima di tutto, attraverso l'esame del quadro normativo di riferimento. L'art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933, prevede che “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che perciò
sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”.
È noto che la richiamata disposizione configura un vero e proprio diritto soggettivo che legittima la pretesa di ottenere la rimozione o un diverso collocamento di tali impianti ad onere e spese del gestore della rete;
e ciò, a prescindere dalla circostanza che la servitù di elettrodotto sia stata costituita con atto impositivo o per contratto o, eventualmente, anche per usucapione. o, ancora, a maggior ragione, in caso di occupazione non sorretta da alcun titolo.
Ed infatti, l'art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933, disciplina le servitù di elettrodotto alla stregua di quanto previsto per gli impianti telefonici dall'art. 92 d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle
Comunicazioni) e, segnatamente, al comma 7 ove dispone che “il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”.
È, pertanto, vero che tra i presupposti per ottenere lo spostamento di una servitù di elettrodotto basta la semplice volontà di eseguire “qualunque innovazione, costruzione o impianto” da parte del proprietario del fondo servente, senza ulteriori prescrizioni inerenti a particolari qualità o caratteristiche degli interventi da compiere.
Viene, dunque, previsto l'obbligo di rimozione o spostamento a carico del titolare della servitù a fronte del mero esercizio da parte del proprietario gravato della facoltà di realizzare innovazioni,
costruzioni o impianti nella rispettiva proprietà, senza subordinare detta facoltà ad una sindacato di necessità o di opportunità o, ancora, al pagamento di contributi economici per l'esecuzione dei lavori.
Nel caso in esame, invece, la società on si è attivata, pur avendo Controparte_6
ricevuto dalla società la missiva, inoltrata a mezzo pec in data 09.08.2013, Controparte_1
contenente la richiesta stragiudiziale di provvedere allo spostamento dei cavi e degli impianti ancorati sulla facciata dell'edificio.
A fronte della superiore richiesta, recapitata anche alla società RO
, non è stata attivata nessuna procedura da parte della società
[...] Controparte_6
che, nel presente giudizio, invece, ha affermato di essere l'ente legittimato all'esecuzione di tali pratiche. L'unico riscontro, invero, è pervenuto dalla che RO
richiedeva delle integrazioni documentali ed il versamento di un “anticipo contributi a preventivo”,
a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo propedeutiche alla predisposizione di un preventivo per l'esecuzione dell'intervento di rimozione o spostamento degli impianti.
Pertanto, va ritenuto illegittimo il comportamento di , per non avere Controparte_6
esitato, pur avendola ricevuta, l'istanza presentata dalla società di Controparte_1 CP_7
e
[...] CP_3
Pertanto, il ricorso appare fondato nei riguardi della società intervenuta Controparte_6
che, in corso di causa, come detto, in esecuzione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., ha
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provveduto allo spostamento dei cavi oggetto della domanda di parte ricorrente.
Va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente, allo spostamento dei fili, pali, ed impianti ancorati al fabbricato sito in S. TA EL, Via Catania, identificato in Catasto al Fg. 4, part. 797, e, conseguentemente confermata l'ordinanza depositata il 23.04.2015, con la quale il precedente giudicante, accoglieva la domanda cautelare della ricorrente.
Le spese di lite vengono poste a carico della (già Controparte_5 [...]
) e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori Controparte_6
minimi, sia per la fase di merito che per quella cautelare, considerata la semplicità della questione affrontata ed il tenore dell'atto introduttivo, attesa la mancata individuazione di
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tra le parti del giudizio che, invero, è stato introdotto esclusivamente nei Controparte_6
riguardi di . RO
La ricorrente va, invece, condannata a pagare le spese processuali nei confronti della società
[...]
rispetto alla quale va accolta l'eccezione di carenza di RO
legittimazione passiva. Esse vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€. 5.000,00) e della non particolare difficoltà della tematica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
1)Dichiara definitivamente riconosciuto il diritto di parte ricorrente, allo spostamento dei fili, pali ed impianti ancorati al fabbricato sito in S. TA EL, Via Catania, identificato in Catasto al
Fg. 4, part. 797, confermando l'ordinanza cautelare depositata il 23.04.2015, e, conseguentemente,
condanna (già ), a lasciare inalterato lo Controparte_5 Controparte_6
stato dei luoghi presente a seguito dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del
23.04.2015;
2)Dichiara il difetto di legittimazione passiva di per le RO
ragioni di cui alla parte motiva;
3)Condanna (già ) alla refusione, in Controparte_5 Controparte_6
favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.435,00, per la fase cautelare e di merito,
di cui Euro 76,00 per esborsi ed Euro 2.359,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
4)Condanna la società al pagamento, in Controparte_8
favore della resistente delle spese processuali che liquida in RO € 1.278,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Patti 01/07/2025.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Il Giudice on.
Antonino Casdia