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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4979/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PENUTI Parte_1 C.F._1
IA RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Mazzini
n. 2/B;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
IMPEDUGLIA CH e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano,
Via Besana n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Lovere, in data 07/07/2007, (atto n.
7, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007); separati consensualmente con verbale del 19.06.2016 e decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale di Pavia il 14.11.2016, R.G. 4066/2016;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7 luglio 2007 presso il Comune di Lovere, tra la IGnora e il IGnor Parte_1
iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 7, parte CP_1
pag. 1 di 4 II, serie A – anno 2007, nonché trascritto nel comune di Gussago (Bs) al n. 12, parte II, serie B, anno 2017;
-ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lovere di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-omologare le seguenti condizioni:
1) la casa adibita ad abitazione coniugale sita in Trivolzio (Pv), Via Papa Giovanni Paolo
II n. 2/A, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla IG.ra , convivente con Pt_1
i figli, compresa di tutto quanto attualmente l'arreda, ad eccezione dei beni ed effetti personali del marito già a suo tempo asportati;
2) i figli, e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente degli stessi presso la madre ed il diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita, salvo diverso e più ampio accordo a settimane alterne e, in particolare, una settimana dal venerdì dopo scuola al martedì mattina, e
l'altra dal lunedì dopo la scuola al mercoledì mattina.
Ciascun genitore, durante i giorni di propria spettanza sarà responsabile della gestione ed organizzazione di ogni aspetto legato alla vita, alle esigenze ed alle attività dei minori.
3) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, salvo diverso accordo, nel periodo che va dalla mattina al giorno di Natale fino al 30 dicembre ovvero nel diverso periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio, il tutto ad anni alterni con la madre: il
Natale 2024 spetterà alla madre ed il capodanno al padre.
4) I figli trascorreranno altresì col padre la domenica e con la madre il lunedì di Pasqua ad anni alterni.
5) I figli trascorreranno le vacanze estive con il padre, per la durata di almeno due settimane, anche non consecutive, per un periodo che verrà concordato da entrambi i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno il tutto salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta;
6) quale contributo per il mantenimento dei minori e il IG. Per_1 Per_2 CP_1
corrisponderà alla IGnora , in via anticipata entro il giorno cinque di ogni Pt_1 mese, l'importo di € 1.000,00 (euro mille/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT (prima rivalutazione indice base ottobre 2025), restando altresì a suo carico il
pag. 2 di 4 50% delle spese straordinarie di istruzione, mediche non mutuabili e ludico/ricreative, queste ultime da concordarsi previamente tra le parti secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Pavia.
Qualora uno dei genitori dovesse anticipare interamente l'onere delle predette spese,
l'altro dovrà provvedere al rimborso della qua quota parte entro il giorno cinque del mese successivo alla richiesta, il tutto dietro presentazione del relativo giustificativo di spesa.
7) entrambi i genitori si obbligano vicendevolmente a collaborare per la serena crescita dei figli, agevolando le visite di questi ultimi anche coi rispettivi familiari ed impegnandosi a tenere in considerazione in ogni scelta genitoriale non solo le esigenze ma anche le specifiche sensibilità di ciascun figlio. Eventuali nuovi compagni dei genitori saranno inseriti nella quotidianità dei figli gradualmente in modo da non turbare il loro equilibrio e la loro serenità;
8) i ricorrenti, allo stato precettori di redditi autonomi e indipendenti, danno atto di aver definito tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra di essi intercorrente, sin d'ora concedendosi reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c., rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della restante parte;
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove pag. 3 di 4 documentali depositate (verbale del 19.06.2016 e decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale di Pavia il 14.11.2016, R.G. 4066/2016, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 19.06.2016.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da n Lovere il giorno 07/07/2007 (atto n. 7, parte II, serie A,
[...] CP_1
anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio dell'11.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4979/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PENUTI Parte_1 C.F._1
IA RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Mazzini
n. 2/B;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
IMPEDUGLIA CH e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano,
Via Besana n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Lovere, in data 07/07/2007, (atto n.
7, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007); separati consensualmente con verbale del 19.06.2016 e decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale di Pavia il 14.11.2016, R.G. 4066/2016;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7 luglio 2007 presso il Comune di Lovere, tra la IGnora e il IGnor Parte_1
iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 7, parte CP_1
pag. 1 di 4 II, serie A – anno 2007, nonché trascritto nel comune di Gussago (Bs) al n. 12, parte II, serie B, anno 2017;
-ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lovere di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-omologare le seguenti condizioni:
1) la casa adibita ad abitazione coniugale sita in Trivolzio (Pv), Via Papa Giovanni Paolo
II n. 2/A, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla IG.ra , convivente con Pt_1
i figli, compresa di tutto quanto attualmente l'arreda, ad eccezione dei beni ed effetti personali del marito già a suo tempo asportati;
2) i figli, e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente degli stessi presso la madre ed il diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita, salvo diverso e più ampio accordo a settimane alterne e, in particolare, una settimana dal venerdì dopo scuola al martedì mattina, e
l'altra dal lunedì dopo la scuola al mercoledì mattina.
Ciascun genitore, durante i giorni di propria spettanza sarà responsabile della gestione ed organizzazione di ogni aspetto legato alla vita, alle esigenze ed alle attività dei minori.
3) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, salvo diverso accordo, nel periodo che va dalla mattina al giorno di Natale fino al 30 dicembre ovvero nel diverso periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio, il tutto ad anni alterni con la madre: il
Natale 2024 spetterà alla madre ed il capodanno al padre.
4) I figli trascorreranno altresì col padre la domenica e con la madre il lunedì di Pasqua ad anni alterni.
5) I figli trascorreranno le vacanze estive con il padre, per la durata di almeno due settimane, anche non consecutive, per un periodo che verrà concordato da entrambi i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno il tutto salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta;
6) quale contributo per il mantenimento dei minori e il IG. Per_1 Per_2 CP_1
corrisponderà alla IGnora , in via anticipata entro il giorno cinque di ogni Pt_1 mese, l'importo di € 1.000,00 (euro mille/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT (prima rivalutazione indice base ottobre 2025), restando altresì a suo carico il
pag. 2 di 4 50% delle spese straordinarie di istruzione, mediche non mutuabili e ludico/ricreative, queste ultime da concordarsi previamente tra le parti secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Pavia.
Qualora uno dei genitori dovesse anticipare interamente l'onere delle predette spese,
l'altro dovrà provvedere al rimborso della qua quota parte entro il giorno cinque del mese successivo alla richiesta, il tutto dietro presentazione del relativo giustificativo di spesa.
7) entrambi i genitori si obbligano vicendevolmente a collaborare per la serena crescita dei figli, agevolando le visite di questi ultimi anche coi rispettivi familiari ed impegnandosi a tenere in considerazione in ogni scelta genitoriale non solo le esigenze ma anche le specifiche sensibilità di ciascun figlio. Eventuali nuovi compagni dei genitori saranno inseriti nella quotidianità dei figli gradualmente in modo da non turbare il loro equilibrio e la loro serenità;
8) i ricorrenti, allo stato precettori di redditi autonomi e indipendenti, danno atto di aver definito tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra di essi intercorrente, sin d'ora concedendosi reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c., rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della restante parte;
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove pag. 3 di 4 documentali depositate (verbale del 19.06.2016 e decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale di Pavia il 14.11.2016, R.G. 4066/2016, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 19.06.2016.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da n Lovere il giorno 07/07/2007 (atto n. 7, parte II, serie A,
[...] CP_1
anno 2007);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio dell'11.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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