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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.565/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell' 11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 565/2024 tra
(C.F. ,) , elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
GI La TA (CT), Via Etna 79, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO SALAMONE , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( P.IVA ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Via Berardi n.8, Taranto (TA);
-resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2024 , premesso di Parte_2 essere stato assunto in data 25.1.2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla dipendenze della società resistente con inquadramento nel livello J del CCNL Fise-Assoambiente, rivendicava il riconoscimento dell'inquadramento superiore (Livello 3B) per aver svolto, sin dalla sua assunzione, mansioni riconducibili al superiore livello.
La società resistente, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e all'udienza del
5.6.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Ammesse le istanze istruttorie dedotte dal ricorrente, con istanza depositata in data 23.10.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione della lite formalizzata in sede protetta ex art. 2113 c.c., come da verbale prodotto in allegato all'istanza. Il
Giudice riservava ogni determinazione sull'istanza all'odierna udienza.
Preliminarmente, va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella vicenda in esame, il procuratore della parte costituita ha dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, con il quale è stata definita la presente controversia e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n. 565/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo;
- Nulla sulle spese.
Siracusa, 19/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell' 11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 565/2024 tra
(C.F. ,) , elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
GI La TA (CT), Via Etna 79, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO SALAMONE , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( P.IVA ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Via Berardi n.8, Taranto (TA);
-resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2024 , premesso di Parte_2 essere stato assunto in data 25.1.2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla dipendenze della società resistente con inquadramento nel livello J del CCNL Fise-Assoambiente, rivendicava il riconoscimento dell'inquadramento superiore (Livello 3B) per aver svolto, sin dalla sua assunzione, mansioni riconducibili al superiore livello.
La società resistente, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e all'udienza del
5.6.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Ammesse le istanze istruttorie dedotte dal ricorrente, con istanza depositata in data 23.10.2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione della lite formalizzata in sede protetta ex art. 2113 c.c., come da verbale prodotto in allegato all'istanza. Il
Giudice riservava ogni determinazione sull'istanza all'odierna udienza.
Preliminarmente, va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella vicenda in esame, il procuratore della parte costituita ha dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, con il quale è stata definita la presente controversia e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n. 565/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo;
- Nulla sulle spese.
Siracusa, 19/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta