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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 64/2025 R.G., avente ad oggetto “Espropriazione”, riservato dall'istruttore per la decisione al collegio all'udienza del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. CIRO PASQUA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Torre del Greco alla Via Nazionale n. 761;
RICORRENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Ing. rappresentata e difesa, in virtù di procura alle Controparte_2 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
LA CA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 indirizzo di posta elettronica certificata ”; Email_1
RESISTENTE
NONCHE'
(P.IVA Controparte_3
), in persona del liquidatore unico e legale rapp.te p.t., dott. P.IVA_2 CP_4
1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ALFREDO SCIALÒ (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in alla via Domenico Cimarosa n. 93; CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proposto dinanzi a questa Corte, conveniva le Parte_1 società indicate in epigrafe, riassumendo il giudizio previamente proposto in data 22.11.2023 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, dichiaratosi funzionalmente incompetente ai sensi degli artt. 53, comma 2 e 54 DPR 327/2001, per ottenere il pagamento della somma di € 18.656,55, a titolo di indennità per l'esproprio del proprio immobile sito in Torre del Greco, via Viuli n. 1
(identificato in catasto al fl. 29, part. 1772.2), lamentando che non era stata concessa l'autorizzazione, da parte di dello svincolo della predetta somma Controparte_3 depositata presso la Controparte_5
Costituendosi in giudizio entrambe le convenute hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda sotto molteplici profili.
All'udienza del 30.4.2025, il procuratore della parte ricorrente, viste le eccezioni preliminari formulate dai convenuti, dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio, chiedendone l'estinzione con compensazione delle spese di lite.
Rinviata la causa al fine di acquisire l'accettazione delle altre parti alla rinuncia agli atti, con particolare riferimento alla richiesta di compensazione delle spese di lite, finalmente all'udienza del
5.11.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio e decisa con la presente sentenza.
Va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, primo comma, c.p.c., stante la rinuncia agli atti formulata dalla parte ricorrente e accettata da entrambe le convenute.
Tutte le parti in causa, infatti, nelle note scritte per l'udienza del 5.11.2025 hanno dichiarato di concordare, accettandola, sull'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti formulata dalla parte ricorrente, depositando, a tal fine, le procure speciali rilasciate agli avvocati costituiti all'atto della costituzione in giudizio (per la ricorrente e per la società Controparte_3
e la specifica rinuncia proveniente dalla parte per la società Controparte_6
Peraltro, va rilevato che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti formulata da una delle parti deve essere accettata dalle altre parti costituite, sole ove esse potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
2 Orbene, nel caso di specie, considerata la posizione processuale delle parti e l'oggetto della domanda, le convenute non avrebbero nessun interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui in tal caso la loro accettazione non sarebbe neppure necessaria.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La pronuncia di estinzione va resa nella forma della sentenza dal collegio, atteso che l'art. 350, sesto comma, c.p.c. prevede la definizione con ordinanza dell'istruttore, se nominato, solo “nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355 c.p.c.”, aggiungendo che “in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”.
Va, infine, disposta, sull'accordo delle parti, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di esproprio rubricato al n.
64/2025 del ruolo generale affari civili contenziosi, tra e Parte_1 [...] nonché la società così provvede: Controparte_3 Controparte_6
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 64/2025 R.G., avente ad oggetto “Espropriazione”, riservato dall'istruttore per la decisione al collegio all'udienza del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. CIRO PASQUA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Torre del Greco alla Via Nazionale n. 761;
RICORRENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Ing. rappresentata e difesa, in virtù di procura alle Controparte_2 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
LA CA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 indirizzo di posta elettronica certificata ”; Email_1
RESISTENTE
NONCHE'
(P.IVA Controparte_3
), in persona del liquidatore unico e legale rapp.te p.t., dott. P.IVA_2 CP_4
1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ALFREDO SCIALÒ (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in alla via Domenico Cimarosa n. 93; CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proposto dinanzi a questa Corte, conveniva le Parte_1 società indicate in epigrafe, riassumendo il giudizio previamente proposto in data 22.11.2023 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, dichiaratosi funzionalmente incompetente ai sensi degli artt. 53, comma 2 e 54 DPR 327/2001, per ottenere il pagamento della somma di € 18.656,55, a titolo di indennità per l'esproprio del proprio immobile sito in Torre del Greco, via Viuli n. 1
(identificato in catasto al fl. 29, part. 1772.2), lamentando che non era stata concessa l'autorizzazione, da parte di dello svincolo della predetta somma Controparte_3 depositata presso la Controparte_5
Costituendosi in giudizio entrambe le convenute hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda sotto molteplici profili.
All'udienza del 30.4.2025, il procuratore della parte ricorrente, viste le eccezioni preliminari formulate dai convenuti, dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio, chiedendone l'estinzione con compensazione delle spese di lite.
Rinviata la causa al fine di acquisire l'accettazione delle altre parti alla rinuncia agli atti, con particolare riferimento alla richiesta di compensazione delle spese di lite, finalmente all'udienza del
5.11.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio e decisa con la presente sentenza.
Va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, primo comma, c.p.c., stante la rinuncia agli atti formulata dalla parte ricorrente e accettata da entrambe le convenute.
Tutte le parti in causa, infatti, nelle note scritte per l'udienza del 5.11.2025 hanno dichiarato di concordare, accettandola, sull'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti formulata dalla parte ricorrente, depositando, a tal fine, le procure speciali rilasciate agli avvocati costituiti all'atto della costituzione in giudizio (per la ricorrente e per la società Controparte_3
e la specifica rinuncia proveniente dalla parte per la società Controparte_6
Peraltro, va rilevato che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti formulata da una delle parti deve essere accettata dalle altre parti costituite, sole ove esse potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
2 Orbene, nel caso di specie, considerata la posizione processuale delle parti e l'oggetto della domanda, le convenute non avrebbero nessun interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui in tal caso la loro accettazione non sarebbe neppure necessaria.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La pronuncia di estinzione va resa nella forma della sentenza dal collegio, atteso che l'art. 350, sesto comma, c.p.c. prevede la definizione con ordinanza dell'istruttore, se nominato, solo “nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355 c.p.c.”, aggiungendo che “in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”.
Va, infine, disposta, sull'accordo delle parti, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di esproprio rubricato al n.
64/2025 del ruolo generale affari civili contenziosi, tra e Parte_1 [...] nonché la società così provvede: Controparte_3 Controparte_6
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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