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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3100 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA XVVII LUGLIO, 34 C.F._1
Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 CP_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
ON che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , esponendo di essere titolare di pensione di CP_1 invalidità civile n. 07132032 e deducendo che, a seguito di riliquidazione della prestazione, l' , con missiva del 2.5.2019, le aveva comunicato la CP_3 sussistenza di un indebito pari ad € 6.203,65, relativo al periodo 1.6.2018 –
31.5.2019, chiedendone la restituzione.
La ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Comitato provinciale in data 4.7.2019, rimasto privo di esito, e ha impugnato in giudizio la CP_1 pretesa restitutoria, deducendo, in sintesi:
– il difetto di motivazione della comunicazione di indebito, in violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990;
– la violazione dell'art. 52 L. n. 88/1989, assumendo che le somme non sarebbero ripetibili in difetto di dolo o colpa grave dell'accipiens;
– la violazione delle norme sulla pignorabilità dei crediti previdenziali.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che: CP_1
– l'azione proposta integra un accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, con conseguente onere probatorio a carico della ricorrente;
– la sig.ra era titolare di indennità di accompagnamento dal 1.7.2017, Pt_1 con revisione fissata per giugno 2018;
– all'esito della visita di revisione del 24.5.2018, all'interessata non è stata più riconosciuta l'indennità di accompagnamento dal 1.6.2018, ma solo il grado di invalidità al 100%, verbalizzato come “Verbale negativo” per l'indennità stessa;
– il verbale negativo è stato notificato alla ricorrente in data 31.5.2018, che, pur edotta della diversa condizione, ha continuato a percepire l'indennità senza segnalare l'anomalia;
– la ricostituzione ha evidenziato un indebito pari ad € 6.203,65, relativo al periodo 1.6.2018 – 31.5.2019.
L' ha quindi sostenuto la piena ripetibilità delle somme, CP_3 qualificando l'indebito come oggettivo ex art. 2033 c.c. e ritenendo inapplicabile l'art. 52 L. n. 88/1989, trattandosi di prestazione assistenziale (invalidità civile/indennità di accompagnamento) e, comunque, di erogazioni sine titulo successive a formale accertamento negativo dei requisiti sanitari.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
In diritto
L'azione proposta dalla sig.ra è qualificabile come azione di Pt_1 accertamento negativo dell'obbligo di restituzione dell'indebito contestato dall' . In tali controversie, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito CP_1 che, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il proprio diritto alla prestazione già ricevuta e ha, pertanto, l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Ne consegue che non è l'ente previdenziale a dover dimostrare, in via principale, l'insussistenza dei presupposti della prestazione, ma è il beneficiario che deve provare il titolo e la legittimità della prestazione nella misura percepita, quando intenda farne accertare la non ripetibilità.
Nel caso di specie, l' ha puntualmente allegato e documentato: CP_1
– il verbale originario di concessione dell'indennità di accompagnamento;
– il successivo verbale di revisione del 24.5.2018, recante esito negativo per l'indennità stessa;
– la notifica del verbale negativo alla ricorrente in data 31.5.2018;
– il ricalcolo delle prestazioni con individuazione dell'indebito relativo al periodo successivo alla revisione.
La ricorrente, per contro, si è limitata a contestare in via generica la pretesa restitutoria, senza dimostrare che, nel periodo 1.6.2018 – 31.5.2019, permanessero i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento o che la prestazione fosse comunque dovuta.
La sig.ra lamenta che la comunicazione del 2.5.2019 Pt_1 CP_1 sarebbe priva di adeguata motivazione in violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990, non indicando in modo puntuale i criteri di calcolo e le ragioni della pretesa.
Va premesso che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che eventuali carenze motivazionali del provvedimento amministrativo di recupero non incidono sulla validità del rapporto sostanziale né sulla ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio civile, ove l'ente esponga e provi in giudizio i presupposti dell'indebito.
In particolare, si è affermato che è irrilevante, ai fini della ripartizione dell'onere della prova, la condotta dell'ente in sede stragiudiziale – ivi compresa la mancata o inadeguata specificazione delle ragioni della ripetizione – quando, in sede giudiziaria, l' fornisca una compiuta ricostruzione dei presupposti di CP_1 fatto e di diritto dell'indebito.
Nella fattispecie, l' ha chiarito, in comparsa di costituzione, che CP_1
l'indebito deriva dall'erogazione, per il periodo 1.6.2018 – 31.5.2019, dell'indennità di accompagnamento non più spettante a seguito di revisione sanitaria con esito negativo, tempestivamente notificata alla ricorrente. Pertanto, pur potendo riconoscersi che la comunicazione originaria non conteneva un'articolata descrizione dei criteri di calcolo, tale carenza risulta superata dalla difesa in giudizio, che ha reso pienamente intellegibile l'origine dell'indebito e ha consentito alla parte di articolare compiutamente le proprie difese.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di illegittimità del provvedimento di recupero per difetto di motivazione.
La ricorrente invoca l'art. 52 L. n. 88/1989, sostenendo che, in assenza di dolo o colpa grave del beneficiario, non sarebbe ammesso il recupero delle somme.
Tale prospettazione non è condivisibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
l'art. 52 L. n. 88/1989, integrato dall'art. 13 L. n. 412/1991, opera, in via generale, per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni ad essa assimilate, regolando l'indebito previdenziale;
per le prestazioni assistenziali (come l'assegno sociale o, per quanto qui interessa, l'indennità di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento) trova ordinaria applicazione l'art. 2033 c.c., salva diversa previsione espressa del legislatore;
anche in ambito previdenziale, le norme speciali sull'irripetibilità non si applicano quando il trattamento sia stato attribuito sine titulo, cioè in assenza dei requisiti di legge, ma solo nei casi di errore di calcolo o di quantificazione di una prestazione in sé dovuta.
Nel caso in esame, l'indennità di accompagnamento è venuta meno a seguito di revisione sanitaria negativa, con effetto dal 1.6.2018; i ratei successivamente erogati non trovano più alcun fondamento nel titolo originario, essendo venuto meno uno dei presupposti essenziali (requisito sanitario).
La Corte di cassazione ha affermato, in fattispecie analoghe di indebito assistenziale derivante da esito negativo della visita di revisione, che l'irripetibilità può riguardare, al più, i ratei corrisposti sino alla data della visita di verifica, mentre i ratei successivi all'accertamento negativo sono, in linea generale, ripetibili, anche in considerazione del venir meno di ogni affidamento legittimo circa la spettanza della prestazione.
Si deve, pertanto, ritenere che, rispetto ai ratei di indennità di accompagnamento percepiti dalla sig.ra dopo la visita di revisione del Pt_1
24.5.2018 e la notifica del verbale negativo del 31.5.2018, trovi applicazione la disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., e non l'art. 52
L. n. 88/1989.
La ricorrente invoca la propria buona fede per escludere l'obbligo restitutorio.
In proposito, va rammentato che, secondo l'orientamento consolidato, nell'ambito dell'indebito ex art. 2033 c.c. la buona fede dell'accipiens rileva esclusivamente ai fini della decorrenza degli interessi e non esclude, di regola,
l'obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita.
Peraltro, nella fattispecie concreta, la buona fede soggettiva è comunque seriamente posta in dubbio dalla circostanza – non contestata – che la sig.ra
Pt_1
– ha ricevuto la notifica del verbale di revisione negativa in data 31.5.2018;
– ha continuato a percepire per un anno intero i ratei di indennità di accompagnamento;
– non ha in alcun modo segnalato all' la permanenza dei pagamenti CP_1 nonostante l'intervenuta revoca.
Alla luce della giurisprudenza che equipara, ai fini dell'elemento soggettivo, l'omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione alla consapevole percezione di somme non dovute, il comportamento della ricorrente non appare idoneo a fondare un legittimo affidamento incolpevole sulla definitività della prestazione dopo l'esito negativo della revisione.
Dalle considerazioni che precedono discende che:
l' ha adeguatamente dimostrato la formazione dell'indebito derivante CP_1 dall'erogazione dell'indennità di accompagnamento nel periodo successivo alla revisione sanitaria negativa;
la ricorrente non ha fornito prova dei fatti costitutivi del proprio diritto a trattenere le somme percepite;
le censure di difetto di motivazione del provvedimento e di applicabilità dell'art. 52 L. n. 88/1989 risultano infondate nel quadro della disciplina dell'indebito assistenziale e della giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In ordine alle spese, si ritiene che la particolare natura della controversia – incidenti su prestazioni assistenziali di carattere alimentare – nonché la complessità e l'evoluzione della giurisprudenza in materia di indebito previdenziale e assistenziale integrino gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , Parte_1 CP_1 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo