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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12657/2024 promossa da: on gli avv.ti Marianna Pugliese e Angela Pasqua Parte_1
RICORRENTE contro
e on l'avv. Elisabetta Severi Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: all'udienza del 19.02.2025 “si riporta al ricorso e trattandosi causa documentale chiede che venga trattenuta in decisione con i termini per una conclusionale.”
Per i resistenti: all'udienza del 19.02.2025 “si riporta a quanto argomentato in comparsa di costituzione.”
pagina 1 di 4 Fatto e diritto
1. con ricorso iscritto a ruolo l'8.11.2024, premesso che il Tribunale di Parte_1
Firenze con decreto n. 572/2020 del 25.03.2020 relativo al procedimento RG n. 2754/2018
VG aveva così disposto “assegna la casa ex familiare alla che la abiterà CP_1
assieme al figlio e dovrà intestare a sé le utenze della casa medesima entro il CP_2
termine di tre mesi;
pone a carico del un contributo al mantenimento ordinario Parte_1
del figlio (vitto, alloggio e vestiario) di euro 500,00 mensili, da versarsi quanto a metà a mani della “moglie” (in realtà ex convivente)”, l'altra metà direttamente al figlio, entro il giorno 28 di ogni mese;
nonché il 75% delle spese c.d. straordinarie, come definite e con le modalità di cui al vigente protocollo di questo Tribunale in materia;
spese di causa interamente compensate tra le parti, provvedimento immediatamente esecutivo”, ne ha chiesto la modifica in ragione dell'asserito raggiungimento da parte del figlio CP_2 dell'indipendenza economica rappresentata e di un reddito adeguato alle proprie aspirazioni. Ha quindi chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio CP_2
posto a carico del ricorrente, o in ipotesi la riduzione e, per l'effetto, la revoca dell'assegnazione della ex casa familiare alla resistente Controparte_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e Controparte_1 [...]
la madre nulla ha opposto alle richieste del ricorrente mentre il figlio si è CP_2
dichiarato remissivo alle decisioni del Tribunale.
3. All'udienza del 19.02.2025 il Giudice ha sentito le parti e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, le ha invitate a precisare le conclusioni riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dal ricorrente di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale decise dal Tribunale di
Firenze con decreto n. 572/2020 del 25.03.2020 deve essere accolta. Si osserva, infatti, che il figlio (nato il [...]), conseguito nel 2019 il diploma di perito Controparte_2
agrario, ha da allora svolto attività lavorative, seppur a tempo determinato, in modo continuativo nel tempo e, in linea di massima, corrispondenti al percorso di studi allo stesso seguito. Si osserva, infatti, che lo stesso ha lavorato, tra gli altri, presso la Cooperativa vinicola Chianti, presso la Cooperativa Montalbano, presso Sensi Vigne e presso un
Frantoio a Vinci. Dalla documentazione sui redditi prodotta si evince che il figlio CP_2
pagina 2 di 4 nel 2023 ha percepito un reddito pari ad € 8.050,84, in costante aumento rispetto al reddito degli anni precedenti (nel 2021 era di € 2.080,15 e nel 2022 di € 2.500,00). Dall'attività istruttoria, quindi, è emerso che il figlio ha dimostrato ampia capacità lavorativa CP_2
anche in virtù del titolo di studio specifico in materia agraria, conseguito nel 2019, che gli consente di trovare occasioni lavorative rispondenti al percorso fatto.
Conseguentemente, stante l'indipendenza economica del figlio e la raggiunta CP_2
maggiore età dello stesso, dovrà essere revocata l'assegnazione della casa familiare alla resistente Vi è, infatti, uno stretto legame tra l'autosufficienza del figlio e Controparte_1
l'assegnazione della casa familiare e, sebbene questo svolga un'attività lavorativa a tempo determinato e peraltro con guadagni non elevati, deve comunque essere ritenuto in grado di provvedere a sé stesso, facendo venire meno il presupposto sul quale poggia l'assegnazione della casa.
5. Le spese del presente giudizio, stante la pronta definizione dello stesso, dovranno essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio posto a CP_2
carico del ricorrente;
2) revoca l'assegnazione della casa familiare alla resistente Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi pagina 3 di 4 della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12657/2024 promossa da: on gli avv.ti Marianna Pugliese e Angela Pasqua Parte_1
RICORRENTE contro
e on l'avv. Elisabetta Severi Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: all'udienza del 19.02.2025 “si riporta al ricorso e trattandosi causa documentale chiede che venga trattenuta in decisione con i termini per una conclusionale.”
Per i resistenti: all'udienza del 19.02.2025 “si riporta a quanto argomentato in comparsa di costituzione.”
pagina 1 di 4 Fatto e diritto
1. con ricorso iscritto a ruolo l'8.11.2024, premesso che il Tribunale di Parte_1
Firenze con decreto n. 572/2020 del 25.03.2020 relativo al procedimento RG n. 2754/2018
VG aveva così disposto “assegna la casa ex familiare alla che la abiterà CP_1
assieme al figlio e dovrà intestare a sé le utenze della casa medesima entro il CP_2
termine di tre mesi;
pone a carico del un contributo al mantenimento ordinario Parte_1
del figlio (vitto, alloggio e vestiario) di euro 500,00 mensili, da versarsi quanto a metà a mani della “moglie” (in realtà ex convivente)”, l'altra metà direttamente al figlio, entro il giorno 28 di ogni mese;
nonché il 75% delle spese c.d. straordinarie, come definite e con le modalità di cui al vigente protocollo di questo Tribunale in materia;
spese di causa interamente compensate tra le parti, provvedimento immediatamente esecutivo”, ne ha chiesto la modifica in ragione dell'asserito raggiungimento da parte del figlio CP_2 dell'indipendenza economica rappresentata e di un reddito adeguato alle proprie aspirazioni. Ha quindi chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio CP_2
posto a carico del ricorrente, o in ipotesi la riduzione e, per l'effetto, la revoca dell'assegnazione della ex casa familiare alla resistente Controparte_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e Controparte_1 [...]
la madre nulla ha opposto alle richieste del ricorrente mentre il figlio si è CP_2
dichiarato remissivo alle decisioni del Tribunale.
3. All'udienza del 19.02.2025 il Giudice ha sentito le parti e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, le ha invitate a precisare le conclusioni riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dal ricorrente di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale decise dal Tribunale di
Firenze con decreto n. 572/2020 del 25.03.2020 deve essere accolta. Si osserva, infatti, che il figlio (nato il [...]), conseguito nel 2019 il diploma di perito Controparte_2
agrario, ha da allora svolto attività lavorative, seppur a tempo determinato, in modo continuativo nel tempo e, in linea di massima, corrispondenti al percorso di studi allo stesso seguito. Si osserva, infatti, che lo stesso ha lavorato, tra gli altri, presso la Cooperativa vinicola Chianti, presso la Cooperativa Montalbano, presso Sensi Vigne e presso un
Frantoio a Vinci. Dalla documentazione sui redditi prodotta si evince che il figlio CP_2
pagina 2 di 4 nel 2023 ha percepito un reddito pari ad € 8.050,84, in costante aumento rispetto al reddito degli anni precedenti (nel 2021 era di € 2.080,15 e nel 2022 di € 2.500,00). Dall'attività istruttoria, quindi, è emerso che il figlio ha dimostrato ampia capacità lavorativa CP_2
anche in virtù del titolo di studio specifico in materia agraria, conseguito nel 2019, che gli consente di trovare occasioni lavorative rispondenti al percorso fatto.
Conseguentemente, stante l'indipendenza economica del figlio e la raggiunta CP_2
maggiore età dello stesso, dovrà essere revocata l'assegnazione della casa familiare alla resistente Vi è, infatti, uno stretto legame tra l'autosufficienza del figlio e Controparte_1
l'assegnazione della casa familiare e, sebbene questo svolga un'attività lavorativa a tempo determinato e peraltro con guadagni non elevati, deve comunque essere ritenuto in grado di provvedere a sé stesso, facendo venire meno il presupposto sul quale poggia l'assegnazione della casa.
5. Le spese del presente giudizio, stante la pronta definizione dello stesso, dovranno essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio posto a CP_2
carico del ricorrente;
2) revoca l'assegnazione della casa familiare alla resistente Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi pagina 3 di 4 della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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