TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.10.2025, assunto in decisione in data 20.10.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Laura Borella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza (MB), Via
Bergamo, n. 11;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. il signor ntro sei mesi dall'omologa Pt_1 della separazione consensuale trasferirà la propria residenza in altro immobile sito in TE BR (MB) in
Via Agazzi n. 4 ivi trasferendo i propri beni ed effetti personali;
Per_ 2) le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e manterranno la Per_1 propria residenza con la madre presso la quale avranno collocazione prevalente nell'abitazione in TE
BR – Via Longoni n. 9 di proprietà esclusiva della signora;
Pt_2
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie tenendo conto delle capacità dell'inclinazione e delle aspirazioni della stessa.
Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di Per_ ordinaria amministrazione durante il tempo in cui e resteranno con ognuno di essi;
Per_1
4) quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie minori, il sig. potrà vedere e tenere con sé e Pt_1 Per_1
Per_ secondo il seguente calendario: Per_
- a fine settimana alternati con la madre: in particolare il padre terrà con sé e dalle ore 15 del Per_1 sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà le figlie a scuola, il tutto salvi migliori accordi tra genitori anche in ragione delle esigenze e necessità delle figlie. Per_ Nella settimana in cui non avrà con sé le figlie per il weekend, il sig. rascorrerà con e anche Pt_1 Per_1 due giornata infrasettimanali: in particolare il martedì e il giovedì il padre terrà con sé le figlie dalle 18.30 e fino alle 22.00, allorquando – dopo cena- provvederà a riaccompagnare le figlie presso l'abitazione della madre, il tutto salvo diversi accordi presi dai genitori. Per_ Nella settimana in cui avrà con sé le figlie per il weekend, il sig. trascorrerà con e anche Pt_1 Per_1 una giornata infrasettimanale: in particolare il mercoledì il padre terrà con sé le figlie dalle 18.30 e fino alle
22.00, allorquando – dopo cena- provvederà a riaccompagnare le figlie presso l'abitazione della madre, il tutto salvo diversi accordi presi dai genitori.
Le vacanze natalizie saranno trascorse dalle minori come segue: ad anni alterni le stesse trascorreranno il giorno della Vigilia d con ciascun genitore, così come-parimenti il giorno di Natale. Per_ Per il presente anno e trascorreranno con il padre la Vigilia e con la madre il giorno di Natale. Per_1
Per_ e resteranno con un genitore il 26/12 e con l'altro ad anni alterni per il presente anno resteranno Per_1 con il padre, Per_ Dal 27 dicembre al 01 gennaio e resteranno con un genitore e dal 01/01 al 06/06 con l'altro ad Per_1
Per_ anni alterni. Per l'anno corrente e resteranno con la madre dal 27/12 al 01/01 e con il papà dal Per_1
01/01 al 06/01,
pagina 2 di 6 Per le vacanze pasquali ad anni alterni le figlie trascorreranno sia la Pasqua che il Lunedì dell'Angelo con un genitore, e l'anno successivo con l'altro. Per l'anno 2026 ii giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi con il padre.
-durante le vacanze estive: le ragazze trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 marzo di ogni anno. Parimenti le minori trascorreranno due settimane anche non consecutive di vacanza con la madre;
-Per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio della alternanza annuale.
Il tutto salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze e dei desideri delle figlie.
Nei periodi di vacanza, ciascun genitore si premurerà di comunicare all'altro i propri recapiti, anche telefonici, nonché gli spostamenti in altre località allorquando verranno organizzate con le figlie gite di più giorni ovvero soggiorni che prevedano il pernottamento;
5)Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla sig.ra , entro il giorno 15 di Pt_2 ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma mensile complessiva di Euro 600,00 (€ 300,00= a figlia).
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) il Sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da Pt_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica) e da versarsi a presentazione dei relativi documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese mediche: ticket dovuti relativamente a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate, spese per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica ed integrativa (a mero titolo esemplificativo: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico nei limiti di un costo medio di mercato, spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal S.N.N. se prescritti dal medico curante (ad esempio: fisioterapia) e spese mediche urgenti. Non richiedono inoltre il preventivo accordo tra i genitori e sono a carico di ciascuno nella misura del 50% le seguenti spese scolastiche: tasse di iscrizione o contributi per la scuola pubblica, libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno anche nel caso di scuole private, per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dall'istituto scolastico anche in corso di anno, corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza, partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento, frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da Istituti religiosi senza scopo di lucro (es. oratori). Richiedono invece il preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese: le spese inerenti esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate salvo urgenze, cure odontoiatriche od ortodontiche pur se presso strutture pagina 3 di 6 pubbliche ed anche ai fini del consenso informato, interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato, farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali. Richiedono sempre il preventivo accordo tra i genitori e sono a carico di ciascuno nella misura del 50% ciascuno le gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi), iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (a mero titolo esemplificativo: corso di lingue, informatica, attività artistiche ecc.) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore, iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria, iscrizione, corsi, oneri di frequenza ed attrezzature per attività sportive, viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti e manutenzione). Per ogni altro maggiore dettaglio, si fa comunque riferimento al
Protocollo vigente avanti il Tribunale di Monza redatto dalla Commissione Famiglia in materia;
7) in relazione a quanto previsto al punto 6) la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica certificata, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui deriva la relativa spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro 7 giorni dalla comunicazione il destinatario dovrà esprimere l'eventuale dissenso, specificando chiaramente i motivi dello stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà - a parità di condizioni - proporre eventuali diversi preventivi. Ogni spesa per la quale si intenda chiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di documentazione idonea. I genitori dovranno mensilmente eseguire i conteggi di dare ed avere e dovranno prospettare mese per mese le spese di competenza. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggi whatsapp), con i relativi giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo
- almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre il suddetto termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro 500,00=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza;
Per_ 8) l'importo stabilito per il mantenimento ordinario di e a carico del sig. non potrà essere Per_1 Pt_1 oggetto di compensazione di qualunque genere con eventuali debiti e/o crediti reciproci tra i ricorrenti;
pagina 4 di 6 9) l “Assegno unico ed universale per i figli a carico” erogato dall' continuerà ad essere incassato CP_1 interamente dalla signora che ha presentato la domanda. Pt_2
10) I Sigg.ri e dichiarano di reciprocamente consentire al rilascio di documenti validi per Pt_1 Pt_2
l'espatrio per sé stessi e per le figlie ancora minori;
11) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per il che nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente. Si dà atto che i conti correnti bancari personali sono stati già divisi e i Sigg.ri Pt_1
e ; Pt_2
12) per accordo tra le parti, le spese legali del presente procedimento saranno sostenute nella misura del 50% da ciascuna parte;
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 18.12.2004 a TE BR;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nate in data 30.1.2008 e in data 4.7.2011. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
20.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 30.1.2008 e 4.7.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro Per_1 di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 1.10.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in TE BR in data 18.12.2004 (Atto n. 13, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di TE BR), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di TE BR, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente est.
CL BO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.10.2025, assunto in decisione in data 20.10.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato Laura Borella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza (MB), Via
Bergamo, n. 11;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. il signor ntro sei mesi dall'omologa Pt_1 della separazione consensuale trasferirà la propria residenza in altro immobile sito in TE BR (MB) in
Via Agazzi n. 4 ivi trasferendo i propri beni ed effetti personali;
Per_ 2) le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e manterranno la Per_1 propria residenza con la madre presso la quale avranno collocazione prevalente nell'abitazione in TE
BR – Via Longoni n. 9 di proprietà esclusiva della signora;
Pt_2
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie tenendo conto delle capacità dell'inclinazione e delle aspirazioni della stessa.
Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di Per_ ordinaria amministrazione durante il tempo in cui e resteranno con ognuno di essi;
Per_1
4) quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie minori, il sig. potrà vedere e tenere con sé e Pt_1 Per_1
Per_ secondo il seguente calendario: Per_
- a fine settimana alternati con la madre: in particolare il padre terrà con sé e dalle ore 15 del Per_1 sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà le figlie a scuola, il tutto salvi migliori accordi tra genitori anche in ragione delle esigenze e necessità delle figlie. Per_ Nella settimana in cui non avrà con sé le figlie per il weekend, il sig. rascorrerà con e anche Pt_1 Per_1 due giornata infrasettimanali: in particolare il martedì e il giovedì il padre terrà con sé le figlie dalle 18.30 e fino alle 22.00, allorquando – dopo cena- provvederà a riaccompagnare le figlie presso l'abitazione della madre, il tutto salvo diversi accordi presi dai genitori. Per_ Nella settimana in cui avrà con sé le figlie per il weekend, il sig. trascorrerà con e anche Pt_1 Per_1 una giornata infrasettimanale: in particolare il mercoledì il padre terrà con sé le figlie dalle 18.30 e fino alle
22.00, allorquando – dopo cena- provvederà a riaccompagnare le figlie presso l'abitazione della madre, il tutto salvo diversi accordi presi dai genitori.
Le vacanze natalizie saranno trascorse dalle minori come segue: ad anni alterni le stesse trascorreranno il giorno della Vigilia d con ciascun genitore, così come-parimenti il giorno di Natale. Per_ Per il presente anno e trascorreranno con il padre la Vigilia e con la madre il giorno di Natale. Per_1
Per_ e resteranno con un genitore il 26/12 e con l'altro ad anni alterni per il presente anno resteranno Per_1 con il padre, Per_ Dal 27 dicembre al 01 gennaio e resteranno con un genitore e dal 01/01 al 06/06 con l'altro ad Per_1
Per_ anni alterni. Per l'anno corrente e resteranno con la madre dal 27/12 al 01/01 e con il papà dal Per_1
01/01 al 06/01,
pagina 2 di 6 Per le vacanze pasquali ad anni alterni le figlie trascorreranno sia la Pasqua che il Lunedì dell'Angelo con un genitore, e l'anno successivo con l'altro. Per l'anno 2026 ii giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi con il padre.
-durante le vacanze estive: le ragazze trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 marzo di ogni anno. Parimenti le minori trascorreranno due settimane anche non consecutive di vacanza con la madre;
-Per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio della alternanza annuale.
Il tutto salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle esigenze e dei desideri delle figlie.
Nei periodi di vacanza, ciascun genitore si premurerà di comunicare all'altro i propri recapiti, anche telefonici, nonché gli spostamenti in altre località allorquando verranno organizzate con le figlie gite di più giorni ovvero soggiorni che prevedano il pernottamento;
5)Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla sig.ra , entro il giorno 15 di Pt_2 ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma mensile complessiva di Euro 600,00 (€ 300,00= a figlia).
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) il Sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da Pt_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica) e da versarsi a presentazione dei relativi documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese mediche: ticket dovuti relativamente a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate, spese per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica ed integrativa (a mero titolo esemplificativo: occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico nei limiti di un costo medio di mercato, spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal S.N.N. se prescritti dal medico curante (ad esempio: fisioterapia) e spese mediche urgenti. Non richiedono inoltre il preventivo accordo tra i genitori e sono a carico di ciascuno nella misura del 50% le seguenti spese scolastiche: tasse di iscrizione o contributi per la scuola pubblica, libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno anche nel caso di scuole private, per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dall'istituto scolastico anche in corso di anno, corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza, partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento, frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da Istituti religiosi senza scopo di lucro (es. oratori). Richiedono invece il preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese: le spese inerenti esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate salvo urgenze, cure odontoiatriche od ortodontiche pur se presso strutture pagina 3 di 6 pubbliche ed anche ai fini del consenso informato, interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato, farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali. Richiedono sempre il preventivo accordo tra i genitori e sono a carico di ciascuno nella misura del 50% ciascuno le gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi), iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (a mero titolo esemplificativo: corso di lingue, informatica, attività artistiche ecc.) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore, iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria, iscrizione, corsi, oneri di frequenza ed attrezzature per attività sportive, viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti e manutenzione). Per ogni altro maggiore dettaglio, si fa comunque riferimento al
Protocollo vigente avanti il Tribunale di Monza redatto dalla Commissione Famiglia in materia;
7) in relazione a quanto previsto al punto 6) la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica certificata, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui deriva la relativa spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro 7 giorni dalla comunicazione il destinatario dovrà esprimere l'eventuale dissenso, specificando chiaramente i motivi dello stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà - a parità di condizioni - proporre eventuali diversi preventivi. Ogni spesa per la quale si intenda chiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di documentazione idonea. I genitori dovranno mensilmente eseguire i conteggi di dare ed avere e dovranno prospettare mese per mese le spese di competenza. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggi whatsapp), con i relativi giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo
- almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre il suddetto termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro 500,00=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza;
Per_ 8) l'importo stabilito per il mantenimento ordinario di e a carico del sig. non potrà essere Per_1 Pt_1 oggetto di compensazione di qualunque genere con eventuali debiti e/o crediti reciproci tra i ricorrenti;
pagina 4 di 6 9) l “Assegno unico ed universale per i figli a carico” erogato dall' continuerà ad essere incassato CP_1 interamente dalla signora che ha presentato la domanda. Pt_2
10) I Sigg.ri e dichiarano di reciprocamente consentire al rilascio di documenti validi per Pt_1 Pt_2
l'espatrio per sé stessi e per le figlie ancora minori;
11) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per il che nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente. Si dà atto che i conti correnti bancari personali sono stati già divisi e i Sigg.ri Pt_1
e ; Pt_2
12) per accordo tra le parti, le spese legali del presente procedimento saranno sostenute nella misura del 50% da ciascuna parte;
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 18.12.2004 a TE BR;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nate in data 30.1.2008 e in data 4.7.2011. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
20.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 30.1.2008 e 4.7.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro Per_1 di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 1.10.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in TE BR in data 18.12.2004 (Atto n. 13, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di TE BR), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di TE BR, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente est.
CL BO
pagina 6 di 6