Art. 10. 1. Nel primo comma dell'articolo 2631 del codice civile , dopo le parole: "deliberazione del consiglio", sono aggiunte le seguenti: "o del comitato esecutivo".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo 2631, dopo le parole: "dalla deliberazione", sono aggiunte le seguenti: "o dall'operazione".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 2631 del codice civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2631 (Conflitto di interessi). - L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della societa', non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa, e' punito con la multa da lire quattrocentomila a lire quattromilioni.
Se dalla deliberazione o dall'operazione e' derivato un pregiudizio alla societa', si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo 2631, dopo le parole: "dalla deliberazione", sono aggiunte le seguenti: "o dall'operazione".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 2631 del codice civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2631 (Conflitto di interessi). - L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della societa', non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa, e' punito con la multa da lire quattrocentomila a lire quattromilioni.
Se dalla deliberazione o dall'operazione e' derivato un pregiudizio alla societa', si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni".