Versione
21 maggio 1991
21 maggio 1991
Art. 10. 1. Nel primo comma dell'articolo 2631 del codice civile , dopo le parole: "deliberazione del consiglio", sono aggiunte le seguenti: "o del comitato esecutivo".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo 2631, dopo le parole: "dalla deliberazione", sono aggiunte le seguenti: "o dall'operazione".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 2631 del codice civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2631 (Conflitto di interessi). - L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della societa', non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa, e' punito con la multa da lire quattrocentomila a lire quattromilioni.
Se dalla deliberazione o dall'operazione e' derivato un pregiudizio alla societa', si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo 2631, dopo le parole: "dalla deliberazione", sono aggiunte le seguenti: "o dall'operazione".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 2631 del codice civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2631 (Conflitto di interessi). - L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della societa', non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa, e' punito con la multa da lire quattrocentomila a lire quattromilioni.
Se dalla deliberazione o dall'operazione e' derivato un pregiudizio alla societa', si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni".
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- 1. Art. 214 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)https://www.brocardi.it/ · 1
1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni; b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376; f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, …
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