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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 03/12/2025 , ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2252 /2025 la seguente
SENTENZA
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
MA domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n°65 ; Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
P.IVA_1 domi ggio Calabria, viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento ed ar. 3 co. 3 L.104/1992 Opposizione ad ATPO num.R.G.4891/2024 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 22\03\2024 presentava domande on Parte_1
line prot. n°9140000102871 e prot. n°9140000102872, allegandovi la relativa documentazione medica, all'Istituto sede di Reggio Calabria, per essere CP_1
riconosciuta persona totalmente inabile con necessità di assistenza costante e continua ex L. n°18\1980 nonché persona portatrice di handicap con carattere di permanenza ed in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104\1992 .
In data 07\06\2024, a seguito di visite mediche collegiali da parte della
Commissione Medica di prima istanza, la ricorrente veniva riconosciuta persona invalida in misura pari al 99% ex lege 118\71 senza diritto all'accompagnatore, nonchè persona portatrice di handicap con carattere di permanenza ex art. 3
comma 1 L 104\1992, senza tuttavia i requisiti di cui all'art. 4 D.L. n°5\2012.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di
Reggio Calabria- Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento dell' accertamento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L. 508/88, le condizioni sanitarie per ottenere il riconoscimento dei benefici ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. 104/1992 nonché l'accertamento del requisito sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 5 del 2012.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e il CTU concludeva
“Procedendo alla valutazione delle patologie sofferte e riscontrate agli atti, si può concludere che la perizianda è da considerare “persona invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (invalidità 100%)” a far data dalla presentazione della domanda del
22.03.2024
Per quanto attiene invece i benefici economici previsti dalla legge 18/80, ovvero le condizioni dell'accompagnamento: Non sussistono.
Sussistono invece le condizioni per ottenere i benefici previsti dalla legge 104/1992 art. 3 comma 3, ovvero handicap in situazione di gravità Infatti la Sig.ra può Parte_1
obiettivamente e con certezza ritenersi persona con necessità di sostegno elevato in quanto presenta una minorazione che ne riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale. Inoltre la perizianda è persona invalida con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. art. 4 D.L. 5/12 e s.m. Tale beneficio può essere concesso dalla data della domanda del 22.03.2024”.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di parziale dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto l'odierno ricorso, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 (e art. 1 L. 508/88), la sussistenza dei quali era stata esclusa dal
C.T.U. in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, depositava inoltre nuova documentazione sanitaria attestanti aggravamento delle condizioni sanitarie .
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, in subordine che fosse convocato il CTU della Fase di ATPO affinchè valutasse la nuova documentazione. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' resistendo al CP_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase, con richiesta ex art. 149 disp. Att. Cpc volte ad evidenziare un aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorrente, hanno indotto alla integrazione istruttoria, con lo stesso CTU della fase di ATPO.
Il CTU dopo aver sottoposto la ricorrente a nuova visita medico legale, e nel riesaminare la documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale conclude: “Si conferma che non sussistevano i requisiti per ottenere i benefici previsti dalla Legge 18/1980 ovvero le condizioni dell'accompagnamento, dalla data di
presentazione della domanda del 22/03/2024 perché anche se con difficoltà la signora deambulava autonomamente alla visita dell'08/01/2025. I requisiti previsti per ottenere i
benefici dell'accompagnamento (legge 18/1980) sussistono invece adesso, dalla data di prescrizione della sedia a rotelle dell'01/03/2025 (…) infatti da tale data è evidente
l'impossibilità della perizianda a deambulare ma anche a mantenere la stazione eretta in modo autonomo. Pertanto dal 01/03/2025 la perizianda può usufruire anche dei benefici
previsti dall'art. 8, legge 449/1997 e dall'art. 30, comma 7, legge 388/2000.
Si conferma che sussistono le condizioni per ottenere i benefici previsti dalla legge 104/1992
art. 3 comma 3, ovvero handicap in situazione di gravità dalla data di presentazione della domanda del 22/03/2024”.
Le argomentazioni del CTU appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente. Le spese di lite del procedimento di merito, sono suscettibili di compensazione totale , in quanto il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'indennità
di accompagno ex L. 18/ 1980 è insorto successivamente alla proposizione del ricorso di ATPO;
Le spese di lite della fase di ATPO possono essere invece compensate per la metà, liquidate come da dispositivo, stante il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari per i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa;
Si pongono a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il G.O. P. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , C.F. , nei Parte_1 C.F._1
confronti dell' ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così CP_1
provvede:
• Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente riconoscendo in capo alla stessa il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'indennità di accompagno ex L. 18/ 1980 e dell'art. 4 del D.L. 5 del 2012 (art. 8,
L.449/1997 e art. 30, comma 7, L. 388/2000) con decorrenza 01.03.2025
e i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 L.104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda del 22/03/2024.
• Compensa per intero le spese di lite della fase di merito;
• Compensa per metà le spese di lite della fase di ATPO e condanna l' , in persona del l.r.p.t., a rifondere alla ricorrente le spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 775,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Reggio Calabria, 03/12/2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano