Art. 3. Norme applicabili 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 .
2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e' il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.
2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e' il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorita' giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.