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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA LO Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6284/2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 28/10/2024, da
) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Rappresentati e difesi, la prima dall'Avv. FIORINI LUCIA, e il secondo dall'Avv. BOTTURA
AN e dall'avv. LUCA GIOIA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio. con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 Le parti all'udienza del 29 ottobre 2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Le parti precisano le conclusioni in modo congiunto per il recepimento quali definitivi dei provvedimenti temporanei ed urgenti, tranne che per la regolamentazione delle visite, per le quali è qui richiamato il verbale del 9.10.2025. Il signor verserà alla signora la somma di euro CP_1 Pt_1
2.000,00 a titolo transattivo entro il giorno 10 del mese di novembre prossimo. Spese di lite compensate”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
visto il ricorso depositato in data 28/10/2024 da Parte_1 rilevato che dalla relazione tra le parti sono nate le figlie , il 18/04/2008, e , Persona_1 Persona_2 il 31/03/2012, entrambe sentite nel corso del procedimento;
rilevato che con provvedimento del 7 maggio 2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, parzialmente richiamati nelle conclusioni indicate in epigrafe:
“- assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi alla ricorrente che l'abiterà con le figlie;
- affida le figlie minori ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
i figli avranno la residenza prevalente presso la madre a cui è affidata la gestione ordinaria, con diritto dovere del padre di tenerle con sé compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, secondo questa regolamentazione di base: le figlie trascorreranno due pomeriggi infrasettimanali con il padre, e un sabato o una domenica a weekend alternati, con progressiva introduzione del pernotto nel fine settimana di competenza paterno, con progressiva estensione del week end dal sabato alla domenica e, poi, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Restano salve diverse intese tra le parti, in relazione alle esigenze delle minori. Quanto al riparto dei periodi di vacanza, le minori trascorreranno con il sig. per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con festività CP_1 alternate, ponti alternati, nonché per due settimane, consecutive o non consecutive dall'anno 2025, durante le vacanze estive, da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno.
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente dal deposito del ricorso e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 2.200,00 quale contributo per il mantenimento delle due figlie (euro 1.200,00 ciascuna), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui espressamente richiamato sul punto;
pagina 2 di 3 - assegno unico e universale per intero alla ricorrente;
”
Rilevato che all'udienza del 9 ottobre 2025, come da verbale, le parti hanno trovato un'intesa in relazione alle frequentazioni padre/figlie nei seguenti termini: “Si conviene tra le parti di indicare i giorni del martedì e giovedì, tenuto conto degli impegni extrascolastici delle figlie, senza escludere anche i pernotti laddove reperita idonea abitazione e previ accordi tra le parti. Una volta reperita l'abitazione, introduzione dei fine settimana alternati compatibilmente con le esigenze delle figlie dal venerdì sera al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o dalla madre.”
Dato atto che all'udienza del 29 ottobre le parti hanno raggiunto un'intesa per la formulazione di conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe;
ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento delle figlie minori, alle condizioni di affidamento delle stesse ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiedono con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi delle minori;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
- Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio minore recependo l'accordo raggiunto all'udienza del 29.10.2025 da intendersi qui integralmente richiamato, prendendo atto degli ulteriori accordi.
- Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La Presidente est.
IA DA LO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA LO Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6284/2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 28/10/2024, da
) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Rappresentati e difesi, la prima dall'Avv. FIORINI LUCIA, e il secondo dall'Avv. BOTTURA
AN e dall'avv. LUCA GIOIA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio. con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 Le parti all'udienza del 29 ottobre 2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Le parti precisano le conclusioni in modo congiunto per il recepimento quali definitivi dei provvedimenti temporanei ed urgenti, tranne che per la regolamentazione delle visite, per le quali è qui richiamato il verbale del 9.10.2025. Il signor verserà alla signora la somma di euro CP_1 Pt_1
2.000,00 a titolo transattivo entro il giorno 10 del mese di novembre prossimo. Spese di lite compensate”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
visto il ricorso depositato in data 28/10/2024 da Parte_1 rilevato che dalla relazione tra le parti sono nate le figlie , il 18/04/2008, e , Persona_1 Persona_2 il 31/03/2012, entrambe sentite nel corso del procedimento;
rilevato che con provvedimento del 7 maggio 2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, parzialmente richiamati nelle conclusioni indicate in epigrafe:
“- assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi alla ricorrente che l'abiterà con le figlie;
- affida le figlie minori ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
i figli avranno la residenza prevalente presso la madre a cui è affidata la gestione ordinaria, con diritto dovere del padre di tenerle con sé compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, secondo questa regolamentazione di base: le figlie trascorreranno due pomeriggi infrasettimanali con il padre, e un sabato o una domenica a weekend alternati, con progressiva introduzione del pernotto nel fine settimana di competenza paterno, con progressiva estensione del week end dal sabato alla domenica e, poi, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Restano salve diverse intese tra le parti, in relazione alle esigenze delle minori. Quanto al riparto dei periodi di vacanza, le minori trascorreranno con il sig. per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con festività CP_1 alternate, ponti alternati, nonché per due settimane, consecutive o non consecutive dall'anno 2025, durante le vacanze estive, da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno.
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente dal deposito del ricorso e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 2.200,00 quale contributo per il mantenimento delle due figlie (euro 1.200,00 ciascuna), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui espressamente richiamato sul punto;
pagina 2 di 3 - assegno unico e universale per intero alla ricorrente;
”
Rilevato che all'udienza del 9 ottobre 2025, come da verbale, le parti hanno trovato un'intesa in relazione alle frequentazioni padre/figlie nei seguenti termini: “Si conviene tra le parti di indicare i giorni del martedì e giovedì, tenuto conto degli impegni extrascolastici delle figlie, senza escludere anche i pernotti laddove reperita idonea abitazione e previ accordi tra le parti. Una volta reperita l'abitazione, introduzione dei fine settimana alternati compatibilmente con le esigenze delle figlie dal venerdì sera al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o dalla madre.”
Dato atto che all'udienza del 29 ottobre le parti hanno raggiunto un'intesa per la formulazione di conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe;
ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento delle figlie minori, alle condizioni di affidamento delle stesse ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiedono con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi delle minori;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, visto che le parti stesse ne hanno fatto richiesta;
P.Q.M.
- Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio minore recependo l'accordo raggiunto all'udienza del 29.10.2025 da intendersi qui integralmente richiamato, prendendo atto degli ulteriori accordi.
- Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La Presidente est.
IA DA LO
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