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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
D'ANGIOLELLA LUIGI, Relatore
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4421/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Numero_Telefono_Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Deri Normanni. 5 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 377922024 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12983/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Ministero Economia e Finanza Dipartimento giustizia tributaria-ufficio Segreteria Corte di giustizia tributaria di secondo grado, Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3, e Ricorrente_4 propongono impugnazione avverso un provvedimento di irrogazione di sanzione numero 37.792 del 2024 per ulteriore importo omesso pagamento contributo unificato per un totale di euro 5058 € notificato via PEC il 26 novembre 2024.
A sostegno del ricorso gli istanti espongono quanto segue:
- il provvedimento in sanzione si riferisce al presunto omesso versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a 5058,00 euro di cui all'articolo 13, comma uno, quater d.p.r. 115 2002 per ricorso iscritto al n. 2317 del 2020 RG presso Corte di appello di Roma;
- tuttavia il provvedimento nell'applicazione della sanzione per euro 5058, non tiene conto che gli istanti erano convenuti nel suddetto procedimento di appello e che quindi tale somma non era dovuta;
- inoltre, incongruo ed esagerata è la sanzione richiesta che arriva al 200% del dovuto che è pari a
2529 e ciò in contrasto con la circolare numero uno del 2011 del MF, il quale prevede che nell'ipotesi del dell'irrogazione del 200% dell'importo dovuto a pena di nullità devono essere indicate gli elementi probatori e i criteri per la determinazione della sanzione;
- la violazione di tale norma comporta la nullità del provvedimento di liquidazione.
Si costituisce la Corte di giustizia tributaria di secondo grado - ufficio di segreteria ed eccepisce la carenza di legittimazione dal momento che il provvedimento è stato emesso da Equitalia giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia Corte d'Appello di Roma. L'atto impugnato pertanto non è stato emesso dall'ufficio segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado e Lazio acquistato notificato il provvedimento.
Chiede quindi dichiararsi il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, risulta evocato in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia Tributaria di Roma di II grado che non ha emesso l'atto di irrogazione di sanzione impugnato
Il contributo a cui si riferisce il contestato omesso versamento riguarda infatti un provvedimento della
Corte di Appello di Roma e non della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
Il contraddittorio andava quindi instaurato nei confronti della segreteria del primo Ufficio e non di quello della Corte di Giustizia di II grado del Lazio.
Il ricorso è quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte · Dichiara inammissibile il ricorso;
· condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.404,00 per onorari oltre accessori di legge se dovuti. Roma, lì 10.12.2025. IL RELATORE IL PRESIDENTE dr. Luigi D'Angiolella dr. Luigi Calabrese
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
D'ANGIOLELLA LUIGI, Relatore
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4421/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Numero_Telefono_Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Deri Normanni. 5 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 377922024 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12983/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Ministero Economia e Finanza Dipartimento giustizia tributaria-ufficio Segreteria Corte di giustizia tributaria di secondo grado, Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3, e Ricorrente_4 propongono impugnazione avverso un provvedimento di irrogazione di sanzione numero 37.792 del 2024 per ulteriore importo omesso pagamento contributo unificato per un totale di euro 5058 € notificato via PEC il 26 novembre 2024.
A sostegno del ricorso gli istanti espongono quanto segue:
- il provvedimento in sanzione si riferisce al presunto omesso versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a 5058,00 euro di cui all'articolo 13, comma uno, quater d.p.r. 115 2002 per ricorso iscritto al n. 2317 del 2020 RG presso Corte di appello di Roma;
- tuttavia il provvedimento nell'applicazione della sanzione per euro 5058, non tiene conto che gli istanti erano convenuti nel suddetto procedimento di appello e che quindi tale somma non era dovuta;
- inoltre, incongruo ed esagerata è la sanzione richiesta che arriva al 200% del dovuto che è pari a
2529 e ciò in contrasto con la circolare numero uno del 2011 del MF, il quale prevede che nell'ipotesi del dell'irrogazione del 200% dell'importo dovuto a pena di nullità devono essere indicate gli elementi probatori e i criteri per la determinazione della sanzione;
- la violazione di tale norma comporta la nullità del provvedimento di liquidazione.
Si costituisce la Corte di giustizia tributaria di secondo grado - ufficio di segreteria ed eccepisce la carenza di legittimazione dal momento che il provvedimento è stato emesso da Equitalia giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia Corte d'Appello di Roma. L'atto impugnato pertanto non è stato emesso dall'ufficio segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado e Lazio acquistato notificato il provvedimento.
Chiede quindi dichiararsi il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, risulta evocato in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia Tributaria di Roma di II grado che non ha emesso l'atto di irrogazione di sanzione impugnato
Il contributo a cui si riferisce il contestato omesso versamento riguarda infatti un provvedimento della
Corte di Appello di Roma e non della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
Il contraddittorio andava quindi instaurato nei confronti della segreteria del primo Ufficio e non di quello della Corte di Giustizia di II grado del Lazio.
Il ricorso è quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte · Dichiara inammissibile il ricorso;
· condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.404,00 per onorari oltre accessori di legge se dovuti. Roma, lì 10.12.2025. IL RELATORE IL PRESIDENTE dr. Luigi D'Angiolella dr. Luigi Calabrese