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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1237 R.G.A.C. per l'anno 2021
promossa da:
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giacomo Francesco SACCOMANNO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rosarno (RC), alla Via Roma, Traversa Tito Speri n. 8,
-RICORRENTE-
CONTRO
C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Tiziana Meligrano, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in , via Machiavelli n. 10 CP_1
-RESISTENTE-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha adito il Tribunale di Vibo Valentia al fine di Parte_1 impugnare l'ordinanza ingiunzione n. 46/2021, dell' Controparte_1
di sulla base del verbale unico di accertamento n. 3838 del
[...] CP_1
29.05.2020, emessa in data 21.4.2021 (prot. 3151) e notificata a mezzo raccomandata postale n. 78757247344-2 in data 26.4.2021 e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali, previa sospensione della esecutività degli atti impugnati ed assunzione di tutti i dovuti provvedimenti preliminari se necessari, ammettere le richieste istruttorie avanzate e che qui si ribadiscono, e accogliere, in tutti
i casi, le domande formulate, accertando e dichiarando la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento impugnato e sopra indicato, assumendo tutte le consequenziali e dovute statuizioni di legge, nessuna esclusa. In particolare, previa comparizione delle parti per la eventuale audizione, accogliere l'odierno ricorso in ogni sua parte e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che il dipendente indicati non ha mai lavorato nel periodo rivendicato, con l'assunzione di ogni e dovuto conseguente provvedimento di legge e, comunque, sempre accogliendo quanto dedotto, illustrato e comprovato dalla parte ricorrente. Con condanna della parte resistente alle spese e competenze di lite, oltre spese generali, cap al 4% ed iva 22%”
A sostegno della domanda ha esposto di essere destinatario di ordinanza- ingiunzione con la quale gli veniva inflitta una sanzione di euro 6.183,00 per la violazione dell'art. 3 co. 3 parte prima d.l. 463/1983, per non avere consegnato documentazione relativa ad alcuni lavoratori e la violazione dell'art. 3 co. 3 e 3 ter
d.l. 12/2022 e ss.mm. e ii., per avere assunto in nero il sig. da Parte_2 febbraio a giugno del 2019. Ha dedotto di essere stato vittima di richieste estorsive di danaro da parte del unitamente ad altri soggetti, a seguito delle quali ha Pt_2 sporto regolare denuncia;
di avere spiegato tali fatti in sede di audizione innanzi l' nonché formulando scritti difensivi, non tenuti in Controparte_1 considerazione da parte resistente. Ha precisato che nessun rapporto di lavoro si è pagina 2 di 7 mai instaurato con e che le testimonianze cristallizzate all'interno Parte_2 del verbale di accertamento sono false e non veritiere e comunque prive di alcun valore poiché rese da soggetti non imparziali;
ha quindi dedotto la carenza di motivazione del provvedimento nonché l'omesso accertamento degli ispettori anche in relazione alle denunce penali da lui sporte nei confronti del Pt_2
Ha pertanto chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con condanna alle spese di parte resistente.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito l' Controparte_1
di il quale ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del
[...] CP_1 ricorso per tardività e nel merito ha dedotto che il procedimento in oggetto è scaturito dalle denunce di più lavoratori e nello specifico di , Persona_1
e i quali nel luglio del 2019 hanno rivendicato Persona_2 CP_2
l'omessa retribuzione e l'omesso versamento dei contributi per il periodo febbraio – maggio/giugno 2019; che, successivamente, in data 31.7.2019, Parte_2 ha lamentato di avere lavorato in nero presso la medesima azienda e di non essere stato retribuito per 62 giornate lavorative nel periodo gennaio- maggio 2019; che, a novembre del 2019, e hanno denunciato Controparte_3 Controparte_4 omessa retribuzione e omesso versamento contributi. Premesso che tutti i tentativi di conciliazione avevano esito negativo, l'Ufficio procedeva dunque ad assumere le testimonianze di e e provvedeva ad emettere il Tes_1 Persona_1 verbale di accertamento e in seguito l'ordinanza – ingiunzione. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
In corso di causa ha proposto querela di falso in via incidentale avverso i Parte_1 verbali contenenti le testimonianze di e . Tes_1 Per_1
Con ordinanza del 4.02.25 è stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta sul presupposto che la fede privilegiata del verbale di accertamento non si estendeva anche alla intrinseca verità delle dichiarazioni dei lavoratori in esso contenute.
pagina 3 di 7 Istruita la causa documentalmente e rigettate le richieste di prova orale, all'udienza del 2.12.2025, le parti discutevano rimettendosi agli atti di causa e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato risultando confermate le inadempienze sanzionate agli opponenti con l'ordinanza di ingiunzione opposta.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere disattesa atteso che, dall'esame della documentazione in atti, il ricorso risulta depositato in data 26.5.21 e, pertanto nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione effettuata in data 26.4.21.
Nel merito, come è dato rilevare dalla premessa in narrativa, la pretesa azionata dall' resistente in forza del provvedimento sanzionatorio oggetto di gravame nel CP_5 presente giudizio trae origine dalle risultanze dell'accertamento ispettivo sopra richiamato, a seguito del quale veniva accertata l'occupazione del lavoratore senza regolare assunzione nonché l'omessa esibizione della Parte_2 documentazione formalmente richiesta con riguardo ad altri lavoratori con conseguente ostacolo all'attività di vigilanza.
Orbene, ritiene questo Giudice che non è stata data la prova puntuale della erroneità di quanto accertato dagli agenti verbalizzatori che hanno sottoscritto il verbale di accertamento e va quindi confermata la sanzione impugnata.
In primo luogo, quanto alla contestazione relativa alla violazione del primo comma dell'art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, a seguito della modifica dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, per avere il ricorrente occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore si osserva che la contestazione trova conferma nelle dichiarazioni Parte_2 dei lavoratori e che in data 10.12.19 hanno Tes_1 Persona_1 entrambi dichiarato agli Ispettori che nel periodo da febbraio- maggio 2019 – in cui hanno eseguite le loro prestazioni a favore dell'odierno ricorrente – anche Pt_2 lavorava con loro presso l'azienda agricola del .
[...] Parte_1
A fronte delle circostanze evidenziate, devono ritenersi sussistenti e provate le violazioni contestate al;
per contro, da parte opponente non è Parte_1
pagina 4 di 7 stato dedotto né provato alcun elemento concreto atto a contrastare o disattendere i fatti accertati in sede ispettiva ed acquisiti in giudizio.
A fronte delle dichiarazioni univoche e conformi dei lavoratori sentiti in sede ispettiva, il ricorrente si è limitato a formulare richieste di prova orale inammissibili.
Con l'unico capitolo di prova formulato al fine di sconfessare le dichiarazioni verbalizzate, il ricorrente ha chiesto di provare la circostanza che il non Pt_2 lavorasse nel periodo in esame presso la di lui azienda e che, invece, lavorasse presso altre aziende. La circostanza, oltre ad essere formulata in modo negativo, è altresì generica nella parte in cui non indica in modo specifico né le altre aziende presso cui il avrebbe prestato lavoro né il periodo temporale di riferimento. Pt_2
Giova, sul punto, rammentare che, per costante orientamento della corte di cassazione, “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. In riferimento a tali ultimi contenuti il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali” (cfr. cass. civ. SS.UU. sent. n. 9919 del 28.4.2006).
Alla luce dei principi sopra enunciati, ritiene questo Tribunale che risulta pienamente provata la violazione contestata al ricorrente dovendosi attribuire prevalenza alle dichiarazioni rese dei lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo anche tenuto conto la mancata allegazione e deduzione da parte del ricorrente di circostanze specifiche idonee a superarle.
Parimenti risulta provata la contestazione relativa alla violazione dell'art. 3 com.3 parte prima D.lgs. 12 settembre 1983 n.463 per mancata esibizione della documentazione aziendale riferita a tutti i lavoratori denunciati (cfr. doc. d e g pagina 5 di 7 comparsa di costituzione). Sul punto il ricorrente si è limitato a contestare l'impossibilità di trasmettere la documentazione relativa al rapporto asseritamente mai esistito con il senza dedurre alcunchè in relazione agli atri lavoratori Pt_2 interessati.
Con riferimento all'obbligo di motivazione deve osservarsi che, mentre non è necessaria la notifica del rapporto in quanto atto interno, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689\1991 secondo la giurisprudenza di legittimità l'ordinanza ingiunzione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 22 legge n. 689\1991 rientra negli atti per i quali la legge impone l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 3 legge n.
24/1990. Tuttavia, tale ordinanza ingiunzione non è soggetta ad un analitico obbligo di motivazione, essendo sufficiente che essa sia dotata di motivazione succinta,
“purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (cfr. Cass. n. 8649 del 13.4.2006;
Cass. n. 20189\2008; n. 10757 del 24.4.2008).
Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata si è attenuta all'obbligo di motivazione prescritto dando conto delle ragioni di fatto della decisione ( con espresso richiamo alle dichiarazioni dei lavoratori) nonché dell'esame dei rilievi difensivi.
Pertanto, l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 46/2021, dall' di sulla base del verbale unico di Controparte_1 CP_1 accertamento n. 3838 del 29.05.2020, emessa in data 21.4.2021 (prot. 3151) deve essere rigettata.
Le spese di lite comprensive di quelle relative al sub procedimento di querela di falso seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM
147/2022 tenuto conto del valore della causa, parametri minimi nonché dell'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 46/2021, dall' di sulla base del verbale Controparte_1 CP_1 unico di accertamento n. 3838 del 29.05.2020, emessa in data 21.4.2021
- condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite del resistente che liquida in complessivi euro 1700 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia 19 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1237 R.G.A.C. per l'anno 2021
promossa da:
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giacomo Francesco SACCOMANNO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rosarno (RC), alla Via Roma, Traversa Tito Speri n. 8,
-RICORRENTE-
CONTRO
C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Tiziana Meligrano, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in , via Machiavelli n. 10 CP_1
-RESISTENTE-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha adito il Tribunale di Vibo Valentia al fine di Parte_1 impugnare l'ordinanza ingiunzione n. 46/2021, dell' Controparte_1
di sulla base del verbale unico di accertamento n. 3838 del
[...] CP_1
29.05.2020, emessa in data 21.4.2021 (prot. 3151) e notificata a mezzo raccomandata postale n. 78757247344-2 in data 26.4.2021 e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali, previa sospensione della esecutività degli atti impugnati ed assunzione di tutti i dovuti provvedimenti preliminari se necessari, ammettere le richieste istruttorie avanzate e che qui si ribadiscono, e accogliere, in tutti
i casi, le domande formulate, accertando e dichiarando la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento impugnato e sopra indicato, assumendo tutte le consequenziali e dovute statuizioni di legge, nessuna esclusa. In particolare, previa comparizione delle parti per la eventuale audizione, accogliere l'odierno ricorso in ogni sua parte e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che il dipendente indicati non ha mai lavorato nel periodo rivendicato, con l'assunzione di ogni e dovuto conseguente provvedimento di legge e, comunque, sempre accogliendo quanto dedotto, illustrato e comprovato dalla parte ricorrente. Con condanna della parte resistente alle spese e competenze di lite, oltre spese generali, cap al 4% ed iva 22%”
A sostegno della domanda ha esposto di essere destinatario di ordinanza- ingiunzione con la quale gli veniva inflitta una sanzione di euro 6.183,00 per la violazione dell'art. 3 co. 3 parte prima d.l. 463/1983, per non avere consegnato documentazione relativa ad alcuni lavoratori e la violazione dell'art. 3 co. 3 e 3 ter
d.l. 12/2022 e ss.mm. e ii., per avere assunto in nero il sig. da Parte_2 febbraio a giugno del 2019. Ha dedotto di essere stato vittima di richieste estorsive di danaro da parte del unitamente ad altri soggetti, a seguito delle quali ha Pt_2 sporto regolare denuncia;
di avere spiegato tali fatti in sede di audizione innanzi l' nonché formulando scritti difensivi, non tenuti in Controparte_1 considerazione da parte resistente. Ha precisato che nessun rapporto di lavoro si è pagina 2 di 7 mai instaurato con e che le testimonianze cristallizzate all'interno Parte_2 del verbale di accertamento sono false e non veritiere e comunque prive di alcun valore poiché rese da soggetti non imparziali;
ha quindi dedotto la carenza di motivazione del provvedimento nonché l'omesso accertamento degli ispettori anche in relazione alle denunce penali da lui sporte nei confronti del Pt_2
Ha pertanto chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con condanna alle spese di parte resistente.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito l' Controparte_1
di il quale ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del
[...] CP_1 ricorso per tardività e nel merito ha dedotto che il procedimento in oggetto è scaturito dalle denunce di più lavoratori e nello specifico di , Persona_1
e i quali nel luglio del 2019 hanno rivendicato Persona_2 CP_2
l'omessa retribuzione e l'omesso versamento dei contributi per il periodo febbraio – maggio/giugno 2019; che, successivamente, in data 31.7.2019, Parte_2 ha lamentato di avere lavorato in nero presso la medesima azienda e di non essere stato retribuito per 62 giornate lavorative nel periodo gennaio- maggio 2019; che, a novembre del 2019, e hanno denunciato Controparte_3 Controparte_4 omessa retribuzione e omesso versamento contributi. Premesso che tutti i tentativi di conciliazione avevano esito negativo, l'Ufficio procedeva dunque ad assumere le testimonianze di e e provvedeva ad emettere il Tes_1 Persona_1 verbale di accertamento e in seguito l'ordinanza – ingiunzione. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
In corso di causa ha proposto querela di falso in via incidentale avverso i Parte_1 verbali contenenti le testimonianze di e . Tes_1 Per_1
Con ordinanza del 4.02.25 è stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta sul presupposto che la fede privilegiata del verbale di accertamento non si estendeva anche alla intrinseca verità delle dichiarazioni dei lavoratori in esso contenute.
pagina 3 di 7 Istruita la causa documentalmente e rigettate le richieste di prova orale, all'udienza del 2.12.2025, le parti discutevano rimettendosi agli atti di causa e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato risultando confermate le inadempienze sanzionate agli opponenti con l'ordinanza di ingiunzione opposta.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere disattesa atteso che, dall'esame della documentazione in atti, il ricorso risulta depositato in data 26.5.21 e, pertanto nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione effettuata in data 26.4.21.
Nel merito, come è dato rilevare dalla premessa in narrativa, la pretesa azionata dall' resistente in forza del provvedimento sanzionatorio oggetto di gravame nel CP_5 presente giudizio trae origine dalle risultanze dell'accertamento ispettivo sopra richiamato, a seguito del quale veniva accertata l'occupazione del lavoratore senza regolare assunzione nonché l'omessa esibizione della Parte_2 documentazione formalmente richiesta con riguardo ad altri lavoratori con conseguente ostacolo all'attività di vigilanza.
Orbene, ritiene questo Giudice che non è stata data la prova puntuale della erroneità di quanto accertato dagli agenti verbalizzatori che hanno sottoscritto il verbale di accertamento e va quindi confermata la sanzione impugnata.
In primo luogo, quanto alla contestazione relativa alla violazione del primo comma dell'art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, a seguito della modifica dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, per avere il ricorrente occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore si osserva che la contestazione trova conferma nelle dichiarazioni Parte_2 dei lavoratori e che in data 10.12.19 hanno Tes_1 Persona_1 entrambi dichiarato agli Ispettori che nel periodo da febbraio- maggio 2019 – in cui hanno eseguite le loro prestazioni a favore dell'odierno ricorrente – anche Pt_2 lavorava con loro presso l'azienda agricola del .
[...] Parte_1
A fronte delle circostanze evidenziate, devono ritenersi sussistenti e provate le violazioni contestate al;
per contro, da parte opponente non è Parte_1
pagina 4 di 7 stato dedotto né provato alcun elemento concreto atto a contrastare o disattendere i fatti accertati in sede ispettiva ed acquisiti in giudizio.
A fronte delle dichiarazioni univoche e conformi dei lavoratori sentiti in sede ispettiva, il ricorrente si è limitato a formulare richieste di prova orale inammissibili.
Con l'unico capitolo di prova formulato al fine di sconfessare le dichiarazioni verbalizzate, il ricorrente ha chiesto di provare la circostanza che il non Pt_2 lavorasse nel periodo in esame presso la di lui azienda e che, invece, lavorasse presso altre aziende. La circostanza, oltre ad essere formulata in modo negativo, è altresì generica nella parte in cui non indica in modo specifico né le altre aziende presso cui il avrebbe prestato lavoro né il periodo temporale di riferimento. Pt_2
Giova, sul punto, rammentare che, per costante orientamento della corte di cassazione, “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. In riferimento a tali ultimi contenuti il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali” (cfr. cass. civ. SS.UU. sent. n. 9919 del 28.4.2006).
Alla luce dei principi sopra enunciati, ritiene questo Tribunale che risulta pienamente provata la violazione contestata al ricorrente dovendosi attribuire prevalenza alle dichiarazioni rese dei lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo anche tenuto conto la mancata allegazione e deduzione da parte del ricorrente di circostanze specifiche idonee a superarle.
Parimenti risulta provata la contestazione relativa alla violazione dell'art. 3 com.3 parte prima D.lgs. 12 settembre 1983 n.463 per mancata esibizione della documentazione aziendale riferita a tutti i lavoratori denunciati (cfr. doc. d e g pagina 5 di 7 comparsa di costituzione). Sul punto il ricorrente si è limitato a contestare l'impossibilità di trasmettere la documentazione relativa al rapporto asseritamente mai esistito con il senza dedurre alcunchè in relazione agli atri lavoratori Pt_2 interessati.
Con riferimento all'obbligo di motivazione deve osservarsi che, mentre non è necessaria la notifica del rapporto in quanto atto interno, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689\1991 secondo la giurisprudenza di legittimità l'ordinanza ingiunzione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 22 legge n. 689\1991 rientra negli atti per i quali la legge impone l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 3 legge n.
24/1990. Tuttavia, tale ordinanza ingiunzione non è soggetta ad un analitico obbligo di motivazione, essendo sufficiente che essa sia dotata di motivazione succinta,
“purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (cfr. Cass. n. 8649 del 13.4.2006;
Cass. n. 20189\2008; n. 10757 del 24.4.2008).
Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata si è attenuta all'obbligo di motivazione prescritto dando conto delle ragioni di fatto della decisione ( con espresso richiamo alle dichiarazioni dei lavoratori) nonché dell'esame dei rilievi difensivi.
Pertanto, l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 46/2021, dall' di sulla base del verbale unico di Controparte_1 CP_1 accertamento n. 3838 del 29.05.2020, emessa in data 21.4.2021 (prot. 3151) deve essere rigettata.
Le spese di lite comprensive di quelle relative al sub procedimento di querela di falso seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM
147/2022 tenuto conto del valore della causa, parametri minimi nonché dell'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 46/2021, dall' di sulla base del verbale Controparte_1 CP_1 unico di accertamento n. 3838 del 29.05.2020, emessa in data 21.4.2021
- condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite del resistente che liquida in complessivi euro 1700 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia 19 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7