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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/07/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9951/2018 R.G. proposta da
(già Parte_1 Parte_2
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Carabellese, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Minunno, Controparte_1 domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 05/12/2024, che qui si intendono riportate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 28/06/2018 e seguenti,
[...]
(già ha convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi a questo Tribunale formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e diritto di cui in narrativa, la “ creditrice del Sig. dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
387.200,00, ovvero del diverso importo - maggiore o minore - che verrà quantificato in corso di causa (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1657 c.c. e/o dell'art. 2041 e ss.
c.c.) e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al pagamento del relativo importo, oltre interessi e rivalutazione”; il tutto, quale saldo del corrispettivo (essendo
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invece il preteso acconto oggetto del proc. n. 5492/2016 R.G., di cui si dirà) del contratto di appalto di lavori (eseguiti tra il 2010 e il 2012) asseritamente stipulato tra le odierne parti per l'ampliamento e la ristrutturazione della porzione di un compendio immobiliare di proprietà di sito in Valenzano alla via Mercadante n. Controparte_1
21 (prima civico 9).
In fatto, la parte attrice ha esposto:
- che nel 1993 , padre dell'odierno convenuto e legale rappresentante Persona_1 della parte attrice, allora contrattò in Parte_2 proprio con e il figlio l'acquisto di 11.675 metri Parte_3 Persona_2 quadri di area edificabile ubicata in Valenzano alla contrada Torre delle Monache;
- che in data 27/12/1994 fu stipulato il contratto di vendita sia dell'area edificabile, in favore di BA ES di AN TT & C. sas, sia del fabbricato, in favore dei figli di , ossia (odierno convenuto) e Persona_1 Controparte_1
; Controparte_2
- che il compendio sin dal 1995 fu interessato da molteplici interventi di ristrutturazione
(in tesi finanziati da in via di anticipazione); Persona_1
- che la toponomastica della zona è stata negli anni modificata da “via Torre delle
Monache” in prolungamento di “via Guido Reni” poi, con ulteriore aggiornamento in
“via Saverio Mercadante 9” e successivamente “21”, che indicano sempre il medesimo indirizzo del complesso edilizio succitato;
- che tra l'allora BA ES di AN TT & C. sas e i germani comproprietari e era intercorso contratto di Controparte_1 Controparte_2 appalto (verbale) avente per oggetto l'esecuzione da parte della detta società BA
ES di AN TT & C. sas di lavori di ampliamento e ristrutturazione del compendio, oggi sito in Valenzano alla citata via Mercadante n. 21;
- che, in seguito al rilascio dei titoli edilizi prodromici all'avvio dei lavori, a istanza dei committenti e comproprietari e (permessi Controparte_1 Controparte_2 di costruire nn. 47/2008, 09/2010 e 06/2012), l'allora Parte_2 sottoscrisse una polizza a copertura dei rischi derivanti dagli infortuni
[...] sul cantiere, sostenendo le spese prodromiche all'avvio dei lavori oggetto della presente azione e i costi delle prestazioni professionali eseguite dai tecnici incaricati (afferenti, a titolo esemplificativo, alla direzione dei lavori, alla progettazione, al collaudo);
- che l'allora affidò l'esecuzione dei Parte_2 lavori in subappalto a numerose imprese, come specificato in citazione, in tal guisa
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sopportando esborsi per l'ammontare complessivo di €616.751,87;
- che i lavori, ultimati in data 05/03/2012 (e ai quali era seguito il rilascio del certificato di agibilità n. 07/2012 in data 26/04/2012 e in seguito l'adeguamento catastale), erano stati realizzati integralmente in favore anche della germana comproprietaria
[...]
rimasta estranea al giudizio (la quale aveva invece adempiuto Controparte_2 all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per la rispettiva quota);
- che era stato azionato in via monitoria parte del credito (quale “acconto”), pari a
€248.600,00, oltre interessi e spese, portato dal decreto ingiuntivo n. 700/2016 emesso da questo Ufficio in data 08/02/2016, oggetto di opposizione pendente ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (proc. n. 5492/2016 R.G., oggetto di trattazione parallela con il presente giudizio: ord. 18/04/2019);
- di agire quindi in questa sede per il residuo ammontare, pari a €387.200,00 Iva inclusa
(salvo maggiore o minore importo di giustizia), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo, invocato in via subordinata a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. a cagione dell'ingiustificato arricchimento conseguito da controparte;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
I.2.- Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data
13/11/2018, qualificandosi quale socio detentore del 24% del Controparte_1 capitale sociale (e ciò nonostante mai percettore di utili o compensi), premessa la complessità e astiosità dei rapporti societari di stampo familiare, sfociata anche in procedimenti giudiziari reciproci, ha contestato in fatto e in diritto le avverse prospettazioni, in primo luogo evidenziando le incongruenze delle deduzioni difensive attoree (anche in considerazione del prospettato incasso di notevoli importi da parte della germana ), pure sotto il profilo della genericità descrittiva Controparte_2
e temporale dell'appalto (e del subappalto) presunto, e la contiguità della domanda (per medesimezza delle questioni di fatto e diritto) rispetto a quella oggetto del procedimento iscritto al n. 5492/2016 R.G., pendente tra le stesse parti, perciò chiedendo la riunione dei procedimenti.
Nel merito, ha negato la sussistenza del contratto dedotto in giudizio (non stipulato neppure in forma orale) e, in ogni caso, ha affermato il difetto di prova dei lavori effettuati (e per vero neppure specificamente indicati), oltre che dei corrispettivi pattuiti;
in subordine, ha sollevato eccezione di prescrizione del credito, trattandosi di un credito azionato nell'assoluta indeterminatezza del momento storico di conclusione del presunto contratto, per giunta coinvolgente nella prospettazione introduttiva lavori di
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ristrutturazione con inizio negli anni novanta.
Ha infine eccepito l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per violazione del principio di sussidiarietà, avendo la parte attrice esperito azione contrattuale di pagamento del corrispettivo, nonché, al fine di neutralizzare la prospettazione di illegittima locupletazione, evidenziato la mancata percezione di utili o compensi societari, pur a fronte della titolarità di una consistente partecipazione societaria.
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, con istanza ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese di giudizio.
I.4.- Con ord. 18/04/2019 è stata disattesa, in ragione del diverso stato dei procedimenti, l'istanza di riunione al proc. n. 5492/2016 R.G.; i procedimenti in ogni caso sono stati oggetto di trattazione parallela e sono stati istruiti per il tramite del medesimo perito.
I.5.- Con ord. 13/05/2020, “esclusa sia la rilevanza di tutte le istanze di prova orale articolate dalle parti, sia la loro ammissibilità, siccome di contenuto generico o tecnico-valutativo o incentrate sul contenuto di prove documentali” (la conclusione istruttoria non è stata oggetto di successive difese di contrasto), è stata disposta CTU sul seguente quesito: “previa disamina della documentazione in atti (e della ulteriore documentazione utile ai fini dell'indagine acquisita con il consenso di entrambe le parti), ispezione dei luoghi di causa e breve descrizione degli stessi, ricostruisca
l'esecuzione dell'appalto per cui è causa, determinando l'entità dei lavori effettivamente svolti dalla società attrice in favore del committente convenuto, CP_1
accertando se gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte e conclusivamente
[...] quantificando il corrispettivo-saldo da quest'ultimo dovuto, alla luce del disposto di cui all'art. 1657 c.c. (“tariffe esistenti o usi”)”.
E' stato quindi nominato quale CTU l'Ing. (relazione depositata in data Persona_3
06/11/2021 e chiarimenti resi all'ud. 17/11/2022).
Le parti hanno nominato periti di parte: per la parte attrice, il P.I. Persona_1 per la parte convenuta, l'Ing. . Persona_4
La parte attrice ha avanzato istanze di rinnovazione della CTU con restituzione del percepito (sin dal 03/03/2022), non avendo il CTU ritenuto, anche in ragione dell'intervento di imprese terze, di poter fornire risposta positiva circa la sussistenza e l'andamento anche quantitativo dell'appalto sulla base della documentazione in atti (sul punto, si tornerà nel seguito).
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Le dette istanze sono state disattese da questo giudice, a fronte di dati ed elementi valutabili nella sede decisoria, anche in considerazione dei chiarimenti resi dal CTU all'ud. 17/11/2022, nella quale il perito è stato invitato da questo giudice a dedurre anche alla luce dell'istanza di rinnovazione del 03/03/2022 (v. p. 2 ss. verb. ud.
17/11/2022).
Va osservato sin d'ora sul punto che, a ben vedere, non è in contestazione l'accertamento ricostruttivo della vicenda operato dal CTU, censurando la parte attrice le conclusioni tratte dallo stesso in ordine all'affermata inesistenza della prova dell'effettiva entità dei lavori effettuati dalla medesima parte attrice in base alle emergenze disponibili.
I.6.- La causa, istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, oltre che dello studio peritale espletato dal CTU, con ord. 23/01/2025, resa in esito all'ud. 05/12/2024, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata quindi riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe dalla parte comparsa e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio seguono l'ordine logico-giuridico, non sottacendosi che il contraddittorio risulta appesantito da eccezioni e difese scritte (indice di verosimile accesa conflittualità tra le parti, nell'alveo di rapporti non solo societari ma anche familiari caratterizzati, per incontestata affermazione del presunto debitore, da notevole acredine) a tratti non lineari e comunque sovrabbondanti e inutili per la definizione della controversia, peraltro in un quadro assertivo-fattuale di parte attrice caratterizzato a tratti da disorganicità e confusionarietà descrittiva (anche in assenza di deduzioni adeguatamente circostanziate, già solo temporalmente, a fronte di compendio attinto da lavori ultraventennali, esulanti dal thema decidendum invece circoscritto ai soli lavori dal 2010 al 2012, e in mancanza di prova circa la situazione del fabbricato anteriormente al 2010; del pari, sulla base della domanda, esulano dal giudizio i profili degli asseriti esborsi sostenuti in proprio da , che non figura in Persona_1 giudizio in proprio).
Restano in ogni caso salve le valutazioni discendenti dal complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte
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negoziale o legale del suo diritto (nella specie, l'esistenza del contratto) e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010,
n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Mette conto, altresì, rilevare che qualora si controverta sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe su quest'ultimo fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c. di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, nè stabilito il modo per calcolarlo, sempre che per tale calcolo non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti e agli usi, poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass., nn. 26365/2022, 17959/2016 e
1511/1989).
Detto altrimenti, il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.
II.2.- Tanto premesso in punto di inquadramento dogmatico e pretorio della fattispecie, l'accertamento dei rapporti negoziali tra le parti, anche in ragione dell'intervento di imprese terze, risulta oggetto di ricostruzione peritale, di seguito riportata per quanto di interesse:
“Alla fine del 1994, i Sigg.ri e vendevano un Parte_3 Persona_2 compendio immobiliare sito in Valenzano (BA), alla via Torre Monache (oggi Via
Saverio Mercadante), costituito da un suolo edificabile di 11.675 mq all'interno del quale vi era un fabbricato composto da due piani fuori terra: ovvero, vendevano alla
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ditta BA residences s.a.s. di AN TT & c., la quasi totalità del suolo, mentre ai germani e il fabbricato con delle pertinenze Controparte_1 CP_2 esterne.
In particolare veniva venduta (v. ALLEGATO n. 57 - fasc. PARTE ATTRICE): - al Sig. la proprietà dell'appartamento al piano terra assieme alle relative Controparte_1 pertinenze esclusive, costituite da due delle aree cortilizie scoperte (quelle ad ovest e a sud) e due piccoli locali parzialmente interrati ad uso deposito;
- alla Sig.ra CP_2
la proprietà dell'appartamento al primo piano assieme alle relative pertinenze
[...] esclusive, costituite da una scala di accesso esterna, il sottotetto ed un locale al piano terra ad uso deposito garage;
- ad entrambi i nuovi proprietari, in quota comune, la restante area cortilizia esterna di pertinenza del fabbricato.
…Negli anni successivi su tutto il compendio immobiliare furono eseguite opere edili di nuova edificazione e di ristrutturazione.
In particolare, sul fabbricato oggetto di causa, si realizzarono opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, denunciate attraverso più titoli edilizi, presentati ed ottenuti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Valenzano a nome dei proprietari dell'immobile ( e , partendo dal 2008 con il PdC Controparte_2 CP_1
n. 47/2008 con successive varianti fino al 2012 (PdC n. 9 del 2010 e PdC n. 6 del
2012).
I lavori ebbero inizio a maggio del 2010 (v. ALLEGATO C - relazione C.T.U.) e furono ultimati a marzo del 2012 (v. ALLEGATO n.
4 - fasc. PARTE ATTRICE).
La D.L. fu affidata all'Ing. ed i lavori furono eseguiti da diverse Controparte_3 imprese specializzate nelle varie categorie di opere (edili, idrauliche, elettriche, etc.) elencate nella documentazione d'obbligo allegata alla comunicazione di inizio lavori
(v. ALLEGATO C - relazione C.T.U.).
Sicché, conclusisi gli interventi sul fabbricato, da un'originaria singola unità immobiliare, ciascuno dei germani otteneva 5 alloggi, più la comproprietà di CP_1 un locale al piano terra, ovvero, nel dettaglio:
- le unità individuate catastalmente al fg. 32, part. 3, sub 13-18-19-20-21, CP_2 nonché quota del sub 17;
- le unità individuate catastalmente al fg. 32, part. 3, sub 7-8-9-10-11, nonché CP_1 quota della sub 17.
…Dopo aver dato lettura ai quesiti del giudice, il C.T.U. chiedeva chiarimenti sui documenti presentati in atti e, parallelamente, interrogava i presenti sull'evoluzione
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delle vicende che avevano portato al contenzioso, al fine di cogliere eventuali spunti nella prospettiva di una possibile conciliazione.
Contestualmente, manifestava la necessità di integrare la documentazione già prodotta in fascicolo, per poter rispondere ai quesiti postigli dal Giudice.
Infatti, riteneva indispensabile, per poter procedere alle indagini, la documentazione tecnica (in particolare gli elaborati grafici e le relazioni tecnico-descrittive) a corredo dei titoli edilizi che legittimarono gli interventi sul fabbricato.
Sicché, lo scrivente, richiedeva ed otteneva dal Giudice autorizzazione ad accedere ai pubblici uffici, per consultare ed acquisire i documenti depositati presso l'archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune , per integrare quelli già prodotti nei CP_4 fascicoli di parte, ritenuti necessari all'indagine peritale….Il 09.09.2021, lo scrivente ritirava le copie della documentazione selezionata e richiesta.
Successivamente, dopo attenta analisi di quanto rilevato, il C.T.U. non riteneva necessario effettuare ulteriori sopralluoghi presso il fabbricato oggetto di causa.
Di quanto sopra narrato si è redatto regolare verbale sottoscritto dai presenti
(ALLEGATO A)”.
Tanto premesso, il CTU ha fornito al riportato quesito la seguente risposta:
“Il fabbricato oggetto della presente indagine è un compendio immobiliare situato in
Valenzano (BA) alla Via Saverio Mercadante n. 21/A (all'epoca n. 9) costituito da diverse unità catastalmente censite al Fg 32, part 3, sub 7-8-9-10-11-13-17-18-19-20-
21, con destinazione d'uso prevalentemente abitativa (v. ALLEGATO B - relazione
C.T.U.). Esso si eleva su tre livelli fuori terra più un livello seminterrato ed interrato: la struttura dell'involucro esterno è in muratura all'interno della quale, successivamente agli interventi narrati in premessa, si sviluppa la nuova struttura portante in c.a. Le coperture sono a falda inclinata. Attraverso l'attenta analisi della documentazione recuperata con i titoli edilizi (elaborati grafici e relazioni tecnico descrittive, v.
ALLEGATO C - relazione C.T.U.), a complemento di quella depositata nei fascicoli di parte, e sulla base di quanto visionato durante sopralluogo perlustrativo in loco, si è riscontrato che gli interventi eseguiti sul fabbricato, durante i 2 anni intercorsi tra il maggio 2010 (inizio lavori) e marzo 2012 (fine lavori), consistettero sinteticamente in: - sostituzione del tetto;
- demolizione dei preesistenti solai;
- realizzazione di struttura portante in cemento armato (fondazione, ossatura portante orizzontale e verticale, solai) all'interno dell'involucro murario portante preesistente, con ampliamento del manufatto al piano interrato;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- opere
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murarie con ridefinizione delle superfici e dei volumi interni, realizzando n. 11 unità immobiliari;
- realizzazione di impianti tecnologici condominiali ed a servizio delle singole unità immobiliari di progetto;
- opere di finitura all'interno ed all'esterno dei singoli alloggi;
- opere esterne nelle aree comuni. Tuttavia, da un punto di vista tecnico-amministrativo, né nella documentazione allegata ai fascicoli di parte, né in quella recuperata presso l'Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valenzano, ci sono elementi probatori idonei a determinare l'entità dei lavori effettivamente svolti dalla società attrice in favore del committente convenuto. Infatti, in assenza di un contratto d'appalto tra le parti in causa, attraverso la documentazione a corredo dei titoli edilizi depositati ed assentiti, sarebbe stato sostanziale verificare quale impresa comparisse in veste di esecutrice dei lavori: ma nella comunicazione di inizio lavori a firma di dell'11.05.2010 e successiva integrazione a firma del Controparte_2
Direttore dei Lavori, Ing. del 14.05.2010, viene notificata come ditta CP_3 realizzatrice delle opere la Controparte_5 Parte_2 compare solo nell'elenco di tutte le imprese selezionate e denunciate con notifica preliminare agli Uffici Pubblici competenti, tra l'altro, come “Fornitrice di opere provvisionali ed impianti di cantiere”. In altre parole, non è possibile dedurre in che misura intervenne la società attrice nell'esecuzione dell'appalto, sulla base di tutto il materiale documentale a disposizione del C.T.U. Per tale ragione, si è ritenuto di non dover proseguire con ulteriori indagini di rilievo sui luoghi di causa. In conclusione, dalla disamina della documentazione in atti e della ulteriore documentazione acquisita, lo scrivente C.T.U. non ha elementi per ricostruire l'esecuzione dell'appalto per cui è causa, determinando l'entità dei lavori effettivamente svolti dalla società attrice in favore del committente convenuto, e quantificando il corrispettivo- Controparte_1 saldo da quest'ultimo dovuto, alla luce del disposto di cui all'art. 1657 c.c. (“tariffe esistenti o usi”)”.
II.3.- Ciò posto, richiamandosi le medesime considerazioni rese in seno alla decisione del proc. n. 5492/2016 R.G., anche a voler ritenersi dimostrata l'intercorrenza di un rapporto negoziale di appalto tra le parti (il quale non soggiace al requisito della forma scritta nè ad substantiam, né ad probationem, ben potendo essere concluso anche per facta concludentia e provato per testimoni e per presunzioni ex art. 2729 c.c.: nella specie, la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti può ricavarsi, almeno nell'an, dalla documentazione in atti e dalle emergenze delle prove orali;
v. infra), epperò, le risultanze istruttorie non consentono (per vero, già solo alla luce della genericità
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allegatoria dei lavori e della concreta collocazione e modalità temporale ed esecutiva degli stessi;
onere di specificità in capo alla parte attrice reso ancora più penetrante in ragione dell'intervento in loco di lavorazioni sin dagli anni novanta e in difetto di prova circa lo stato dei luoghi anteriore al 2010 e in considerazione della partecipazione ai lavori di ben 11 imprese, in merito a cui è flebile e indimostrata la tesi del subappalto con subcommittente la società ) di individuare le effettive lavorazioni svolte Parte_2 dalla società che oggi ne domanda il pagamento, nell'alveo della complessiva attività esecutiva (come detto, svoltasi anche con intervento di numerose imprese, prospettate in subappalto, per un intervento complessivo in cantiere di 11 imprese).
Procedendo per gradi, come anche ricostruito dal CTU (v. par. II.2.) e rilevato nel proc.
n. 5492/2016 R.G., i lavori furono eseguiti da quale impresa Controparte_5
“realizzatrice delle opere”, nonché da altre imprese riportate negli atti richiamati dal
CTU, ove la società attrice compare solo come impresa “fornitrice di opere provvisionali e impianti di cantiere”; il tutto, per un totale di 11 imprese in cantiere, ciascuna selezionata per specifiche prestazioni.
Dunque, nel novero delle numerose imprese realizzatrici dell'opera, l'odierna attrice figura solamente quale impresa fornitrice di opere provvisionali e impianti di cantiere.
Secondo la stratificata e non organica tesi di parte attrice, le residue imprese avrebbero operato in qualità di subappaltatrici per conto della medesima parte attrice committente;
la circostanza è stata contestata dal convenuto, il quale ne ha eccepito il difetto di autorizzazione, in violazione del generale divieto di subappalto ex art. 1656 c.c..
Orbene, quanto al regime di subappalto, non vi è traccia documentale dell'esistenza di rapporti di subappalto effettivi, della loro specifica regolazione e del ruolo di
“capogruppo” rivestito dalla parte attrice.
Tracce non sufficienti di prova a riguardo rinvengono dalle prove orali assunte nel procedimento iscritto al n. 5492/2016 R.G. (ove, come cennato, si controverte del credito, in “acconto”, azionato dall'odierna attrice in via monitoria nei confronti di sulla scorta di analoga causa petendi): i testi Controparte_1 Testimone_1
e , intervenuti sul cantiere quali operatori di alcune delle imprese Testimone_2 terze, hanno affermato di aver realizzato le opere di propria pertinenza su incarico della società , mentre ha riferito di aver rivestito la qualità di Parte_2 Controparte_3 direttore dei lavori e progettista delle opere realizzate presso il cantiere di via
Mercadante n. 9 e che, pur non rammentando quale soggetto lo abbia formalmente nominato, tutti i pagamenti in suo favore sono stati effettuati dalla parte attrice (nulla
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però ha saputo riferire circa i pagamenti in favore delle imprese).
Sul punto, i verbali di escussione testi prodotti in copia dalle parti in occasione del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. costituiscono prove atipiche, le quali notoriamente possono essere poste a base del convincimento del giudicante con valenza probatoria di indizi (tra le molte, v. Cass., 07/08/2024, n.
22374).
Tanto premesso, gli elementi, per giunta non inequivocamente riferiti temporalmente all'arco 2010-2012 (i testi hanno riferito di aver operato anche presso altri cantieri limitrofi e non hanno idoneamente circostanziato temporalmente l'intervento presso il cantiere di causa), da soli non risultano evidentemente sufficienti ad attestare la concreta disciplina regolatoria del prospettato subappalto, riguardando per giunta le deposizioni solo alcune delle posizioni delle imprese e maestranze intervenute in cantiere.
La nota “confessoria” del 05/09/2011 (con la quale comunicò a Controparte_1
Barili srl “che i lavori di ristrutturazione dell'immobile in Valenzano alla via
Mercadante, 9 giusta p.c. 09/2010 sono stati affidati alla ditta Parte_2
) è comunque priva di rilievo dirimente, attestando, al più, l'esistenza di un
[...] rapporto di appalto e nulla apportando quanto all'entità delle lavorazioni effettuate dalla società presunta creditrice.
A ogni modo, la pretesa creditoria risulta comunque infondata.
Nel dettaglio, non è possibile, perciò condividendosi le conclusioni del CTU (oltre che del CTP di parte opponente), ricostruire l'iter anche temporale (oltre che soggettivo) di detti lavori, difettando quindi prova idonea, dovuta dalla parte attrice, della misura dell'intervento nell'esecuzione dell'appalto e dell'effettiva entità e consistenza delle lavorazioni eseguite. Altresì, difetta prova utile a distinguere quali fra le opere siano state realizzate per quali per la germana (né vi è prova, men che Controparte_1 meno contabile, degli asseriti pagamenti che la stessa avrebbe eseguito), quali per la stessa società e quali per altri cantieri limitrofi (in atti vi è anche fatturazione Parte_2 non riferibile al cantiere in esame;
i detti testi hanno riferito di aver lavorato per la società pure con riguardo a cantieri limitrofi), anche in assenza di idonei elementi per la ricostruzione della situazione del fabbricato antecedente all'inizio dei lavori per cui è causa e delle lavorazioni eseguite sui luoghi sin dagli anni novanta.
Infatti, sulla base della richiamata giurisprudenza (v. Cass., nn. 26365/2022,
17959/2016 e 1511/1989), il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il
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modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.
Dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna effettiva, idonea e circostanziata dimostrazione delle tipologie e quantità dei lavori affidati alla parte attrice.
La sovrabbondante documentazione atta a comprovare gli esborsi sostenuti dalla società nulla dimostra circa l'effettiva riferibilità alla specifica esecuzione delle opere in favore di tanto in relazione al profilo temporale, tanto sul piano delle Controparte_1 tipologie e quantità di lavori ipoteticamente effettuati dall'attrice in qualità di appaltatrice ovvero di subcommittente;
né alcuna evidenza in tal senso è emersa dall'escussione dei testi e dall'interrogatorio formale in seno al predetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Detta carenza probatoria è stata confermata dalle risultanze dello studio peritale espletato dall'Ing. : il CTU, ricostruendo, come riportato (par. II.2.), l'iter Persona_3 dell'appalto per cui è causa sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti ha rilevato, sulla base delle produzioni disponibili, l'impossibilità di “dedurre in che misura intervenne la società attrice nell'esecuzione dell'appalto, sulla base di tutto il materiale documentale a disposizione del C.T.U.” (“lo scrivente C.T.U. non ha elementi per ricostruire l'esecuzione dell'appalto per cui è causa, determinando l'entità dei lavori effettivamente svolti dalla società attrice in favore del committente convenuto, CP_1
e quantificando il corrispettivo-saldo da quest'ultimo dovuto, alla luce del
[...] disposto di cui all'art. 1657 c.c. (“tariffe esistenti o usi”)”); materiale documentale peraltro pure integrato come da autorizzazione giudiziale.
Orbene, la relazione peritale, per quanto qui rileva, ha fornito risposta logica, e fondata sul corredo documentale, al quesito sottoposto al consulente, sicchè il giudicante non ha motivo di discostarsene, anche alla luce dei chiarimenti resi all'ud. 17/11/2022 e delle repliche fornite in sede di contraddittorio peritale.
La lacuna dell'impianto difensivo della parte attrice non permette, dunque, nel quadro allegatorio e istruttorio, di ritenere raggiunta la prova del credito, in relazione all'effettiva entità e consistenza dei lavori effettuati in favore del convenuto.
L'attività peritale è stata correttamente condotta esclusivamente sulla base della documentazione in atti, come già precisato nel quesito di cui all'ord. 13/05/2020, inciso
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coerente con la posizione in materia assunta dalla giurisprudenza di legittimità, giusta
Cass., 06/12/2019, n. 31886, che ha stigmatizzato, con la sanzione della nullità insanabile, la CTU espletata in violazione del principio dispositivo o delle regole sull'acquisizione documentale.
In dettaglio, la richiamata pronuncia, vera e propria pietra miliare sul punto, per la portata ricostruttiva e la lucida esegesi, ha chiarito, con approfondita motivazione, che, in tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum della controversia o l'acquisizione ad opera del perito di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo, cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive e istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla deficienza della strategia difensiva, mercè la ricerca e/o l'avvalersi di elementi, fatti o circostanze non ritualmente dedotti, altrimenti ciò costituendo macroscopica violazione dei criteri distributivi dell'onere probatorio (ossia, una vera e propria inammissibile relevatio ab onere probandi).
La stessa, invero, come noto, costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (cfr. anche Cass., 18/01/2013, n. 1266; Trib., Spoleto, 16/10/2019 ,
n. 784; Trib. Arezzo, 17/03/2020, n. 238; C. App. Reggio Calabria, 06/10/2020, n. 636): essa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Di talchè, la consulenza tecnica d'ufficio è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a dar corso a una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al perito anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti,
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sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Ne consegue che, qualora la consulenza tecnica d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata.
In definitiva, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.
Orbene, nella specie l'attività del CTU, condotta sulla scorta dei soli documenti ritualmente acquisiti, deve ritenersi astrattamente corretta ai fini del decidere, salvo il vaglio in concreto delle ricostruzioni peritali operato nella presente decisione.
Quindi, l'attività peritale, esaminata dal giudicante, non può in ogni caso supplire all'inerzia allegatoria e probatoria della parte opposta, conseguendone l'inammissibilità
e infondatezza delle censure di rinnovazione.
II.4.- In definitiva, anche a voler ritenere dimostrata, in linea generale,
l'esecuzione dell'appalto nel suo (non lineare) an, non vi è prova delle lavorazioni effettive svolte dal presunto creditore;
circostanza che preclude anche il vaglio quantificatorio di cui all'art. 1657 c.c..
La domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale è dunque infondata.
Resta assorbita ogni questione, inclusa l'eccezione di prescrizione sollevata in via subordinata dal convenuto, per giunta con formulazione generica e perciò affetta da evidente inammissibilità (posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice a individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce;
in ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il dies a quo, né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di
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prescrizione in luogo di un altro: Trib. Bari, 26/09/2024, n. 3984), risultando peraltro non inequivocamente agganciata al credito di causa ma alle lavorazioni pregresse sul luogo (lavorazioni che, piuttosto, come esposto, sono state esaminate per la loro interferenza col merito della pretesa).
Conclusivamente, neppure in questo giudizio, al pari del procedimento parallelo n.
5492/2016 R.G., la società presunta creditrice è riuscita ad assolvere al proprio onere probatorio.
II.5.- E' inammissibile la domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., agganciandosi la pretesa a un rapporto contrattuale del quale la parte attrice non è riuscita a dimostrare l'entità (SS.
UU., n. 33954/2023).
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass., SS.UU., 05/12/2023, n. 33954); di talchè, la valutazione circa la sussidiarietà dell'azione in esame deve compiersi in astratto, e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, non richiedendosi l'esistenza di un rimedio concorrente in concreto fruibile, ma risultando sufficiente che detto rimedio risulti in astratto configurabile. Va, dunque, tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito.
Pertanto, non potendo l'azione di ingiustificato arricchimento sopperire all'assenza di prova in ordine alla domanda di adempimento contrattuale, deve dichiararsene l'inammissibilità.
II.6.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando
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l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
III.- In ragione della peculiarità della vicenda sostanziale, traibile dal corpo motivazionale della decisione, e del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti di cui si è fatto cenno, con deduzioni di acceso tenore e anche irrilevanti ai fini della risoluzione della controversia (attenendo ad acredini sociali e familiari inutili alla definizione del giudizio), possono essere integralmente compensate le spese legali e, in scia, le spese peritali (come da decreto di liquidazione del 12/12/2022) e dunque da intendersi poste in solido a carico delle parti nei confronti del perito e ripartite in parti uguali nel rapporto interno.
A tal riguardo, va osservato che le spese di CTU possono essere compensate benché una delle parti risulti totalmente vittoriosa, dal momento che la CTU non rappresenta un mezzo di prova bensì un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, quindi, delle parti (Trib. Palermo, 06/10/2022, n. 4001; cfr. anche Cass., n. 17739/2016, tra le molte).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 28/06/2018 e seguenti da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale;
2) DICHIARA inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.;
3) SPESE legali e peritali compensate, nei termini di cui in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 16/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9951/2018 R.G. proposta da
(già Parte_1 Parte_2
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Carabellese, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Minunno, Controparte_1 domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 05/12/2024, che qui si intendono riportate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 28/06/2018 e seguenti,
[...]
(già ha convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi a questo Tribunale formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e diritto di cui in narrativa, la “ creditrice del Sig. dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
387.200,00, ovvero del diverso importo - maggiore o minore - che verrà quantificato in corso di causa (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1657 c.c. e/o dell'art. 2041 e ss.
c.c.) e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al pagamento del relativo importo, oltre interessi e rivalutazione”; il tutto, quale saldo del corrispettivo (essendo
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invece il preteso acconto oggetto del proc. n. 5492/2016 R.G., di cui si dirà) del contratto di appalto di lavori (eseguiti tra il 2010 e il 2012) asseritamente stipulato tra le odierne parti per l'ampliamento e la ristrutturazione della porzione di un compendio immobiliare di proprietà di sito in Valenzano alla via Mercadante n. Controparte_1
21 (prima civico 9).
In fatto, la parte attrice ha esposto:
- che nel 1993 , padre dell'odierno convenuto e legale rappresentante Persona_1 della parte attrice, allora contrattò in Parte_2 proprio con e il figlio l'acquisto di 11.675 metri Parte_3 Persona_2 quadri di area edificabile ubicata in Valenzano alla contrada Torre delle Monache;
- che in data 27/12/1994 fu stipulato il contratto di vendita sia dell'area edificabile, in favore di BA ES di AN TT & C. sas, sia del fabbricato, in favore dei figli di , ossia (odierno convenuto) e Persona_1 Controparte_1
; Controparte_2
- che il compendio sin dal 1995 fu interessato da molteplici interventi di ristrutturazione
(in tesi finanziati da in via di anticipazione); Persona_1
- che la toponomastica della zona è stata negli anni modificata da “via Torre delle
Monache” in prolungamento di “via Guido Reni” poi, con ulteriore aggiornamento in
“via Saverio Mercadante 9” e successivamente “21”, che indicano sempre il medesimo indirizzo del complesso edilizio succitato;
- che tra l'allora BA ES di AN TT & C. sas e i germani comproprietari e era intercorso contratto di Controparte_1 Controparte_2 appalto (verbale) avente per oggetto l'esecuzione da parte della detta società BA
ES di AN TT & C. sas di lavori di ampliamento e ristrutturazione del compendio, oggi sito in Valenzano alla citata via Mercadante n. 21;
- che, in seguito al rilascio dei titoli edilizi prodromici all'avvio dei lavori, a istanza dei committenti e comproprietari e (permessi Controparte_1 Controparte_2 di costruire nn. 47/2008, 09/2010 e 06/2012), l'allora Parte_2 sottoscrisse una polizza a copertura dei rischi derivanti dagli infortuni
[...] sul cantiere, sostenendo le spese prodromiche all'avvio dei lavori oggetto della presente azione e i costi delle prestazioni professionali eseguite dai tecnici incaricati (afferenti, a titolo esemplificativo, alla direzione dei lavori, alla progettazione, al collaudo);
- che l'allora affidò l'esecuzione dei Parte_2 lavori in subappalto a numerose imprese, come specificato in citazione, in tal guisa
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sopportando esborsi per l'ammontare complessivo di €616.751,87;
- che i lavori, ultimati in data 05/03/2012 (e ai quali era seguito il rilascio del certificato di agibilità n. 07/2012 in data 26/04/2012 e in seguito l'adeguamento catastale), erano stati realizzati integralmente in favore anche della germana comproprietaria
[...]
rimasta estranea al giudizio (la quale aveva invece adempiuto Controparte_2 all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per la rispettiva quota);
- che era stato azionato in via monitoria parte del credito (quale “acconto”), pari a
€248.600,00, oltre interessi e spese, portato dal decreto ingiuntivo n. 700/2016 emesso da questo Ufficio in data 08/02/2016, oggetto di opposizione pendente ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (proc. n. 5492/2016 R.G., oggetto di trattazione parallela con il presente giudizio: ord. 18/04/2019);
- di agire quindi in questa sede per il residuo ammontare, pari a €387.200,00 Iva inclusa
(salvo maggiore o minore importo di giustizia), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo, invocato in via subordinata a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. a cagione dell'ingiustificato arricchimento conseguito da controparte;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
I.2.- Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data
13/11/2018, qualificandosi quale socio detentore del 24% del Controparte_1 capitale sociale (e ciò nonostante mai percettore di utili o compensi), premessa la complessità e astiosità dei rapporti societari di stampo familiare, sfociata anche in procedimenti giudiziari reciproci, ha contestato in fatto e in diritto le avverse prospettazioni, in primo luogo evidenziando le incongruenze delle deduzioni difensive attoree (anche in considerazione del prospettato incasso di notevoli importi da parte della germana ), pure sotto il profilo della genericità descrittiva Controparte_2
e temporale dell'appalto (e del subappalto) presunto, e la contiguità della domanda (per medesimezza delle questioni di fatto e diritto) rispetto a quella oggetto del procedimento iscritto al n. 5492/2016 R.G., pendente tra le stesse parti, perciò chiedendo la riunione dei procedimenti.
Nel merito, ha negato la sussistenza del contratto dedotto in giudizio (non stipulato neppure in forma orale) e, in ogni caso, ha affermato il difetto di prova dei lavori effettuati (e per vero neppure specificamente indicati), oltre che dei corrispettivi pattuiti;
in subordine, ha sollevato eccezione di prescrizione del credito, trattandosi di un credito azionato nell'assoluta indeterminatezza del momento storico di conclusione del presunto contratto, per giunta coinvolgente nella prospettazione introduttiva lavori di
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ristrutturazione con inizio negli anni novanta.
Ha infine eccepito l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per violazione del principio di sussidiarietà, avendo la parte attrice esperito azione contrattuale di pagamento del corrispettivo, nonché, al fine di neutralizzare la prospettazione di illegittima locupletazione, evidenziato la mancata percezione di utili o compensi societari, pur a fronte della titolarità di una consistente partecipazione societaria.
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, con istanza ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese di giudizio.
I.4.- Con ord. 18/04/2019 è stata disattesa, in ragione del diverso stato dei procedimenti, l'istanza di riunione al proc. n. 5492/2016 R.G.; i procedimenti in ogni caso sono stati oggetto di trattazione parallela e sono stati istruiti per il tramite del medesimo perito.
I.5.- Con ord. 13/05/2020, “esclusa sia la rilevanza di tutte le istanze di prova orale articolate dalle parti, sia la loro ammissibilità, siccome di contenuto generico o tecnico-valutativo o incentrate sul contenuto di prove documentali” (la conclusione istruttoria non è stata oggetto di successive difese di contrasto), è stata disposta CTU sul seguente quesito: “previa disamina della documentazione in atti (e della ulteriore documentazione utile ai fini dell'indagine acquisita con il consenso di entrambe le parti), ispezione dei luoghi di causa e breve descrizione degli stessi, ricostruisca
l'esecuzione dell'appalto per cui è causa, determinando l'entità dei lavori effettivamente svolti dalla società attrice in favore del committente convenuto, CP_1
accertando se gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte e conclusivamente
[...] quantificando il corrispettivo-saldo da quest'ultimo dovuto, alla luce del disposto di cui all'art. 1657 c.c. (“tariffe esistenti o usi”)”.
E' stato quindi nominato quale CTU l'Ing. (relazione depositata in data Persona_3
06/11/2021 e chiarimenti resi all'ud. 17/11/2022).
Le parti hanno nominato periti di parte: per la parte attrice, il P.I. Persona_1 per la parte convenuta, l'Ing. . Persona_4
La parte attrice ha avanzato istanze di rinnovazione della CTU con restituzione del percepito (sin dal 03/03/2022), non avendo il CTU ritenuto, anche in ragione dell'intervento di imprese terze, di poter fornire risposta positiva circa la sussistenza e l'andamento anche quantitativo dell'appalto sulla base della documentazione in atti (sul punto, si tornerà nel seguito).
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Le dette istanze sono state disattese da questo giudice, a fronte di dati ed elementi valutabili nella sede decisoria, anche in considerazione dei chiarimenti resi dal CTU all'ud. 17/11/2022, nella quale il perito è stato invitato da questo giudice a dedurre anche alla luce dell'istanza di rinnovazione del 03/03/2022 (v. p. 2 ss. verb. ud.
17/11/2022).
Va osservato sin d'ora sul punto che, a ben vedere, non è in contestazione l'accertamento ricostruttivo della vicenda operato dal CTU, censurando la parte attrice le conclusioni tratte dallo stesso in ordine all'affermata inesistenza della prova dell'effettiva entità dei lavori effettuati dalla medesima parte attrice in base alle emergenze disponibili.
I.6.- La causa, istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, oltre che dello studio peritale espletato dal CTU, con ord. 23/01/2025, resa in esito all'ud. 05/12/2024, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata quindi riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe dalla parte comparsa e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio seguono l'ordine logico-giuridico, non sottacendosi che il contraddittorio risulta appesantito da eccezioni e difese scritte (indice di verosimile accesa conflittualità tra le parti, nell'alveo di rapporti non solo societari ma anche familiari caratterizzati, per incontestata affermazione del presunto debitore, da notevole acredine) a tratti non lineari e comunque sovrabbondanti e inutili per la definizione della controversia, peraltro in un quadro assertivo-fattuale di parte attrice caratterizzato a tratti da disorganicità e confusionarietà descrittiva (anche in assenza di deduzioni adeguatamente circostanziate, già solo temporalmente, a fronte di compendio attinto da lavori ultraventennali, esulanti dal thema decidendum invece circoscritto ai soli lavori dal 2010 al 2012, e in mancanza di prova circa la situazione del fabbricato anteriormente al 2010; del pari, sulla base della domanda, esulano dal giudizio i profili degli asseriti esborsi sostenuti in proprio da , che non figura in Persona_1 giudizio in proprio).
Restano in ogni caso salve le valutazioni discendenti dal complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte
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negoziale o legale del suo diritto (nella specie, l'esistenza del contratto) e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010,
n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Mette conto, altresì, rilevare che qualora si controverta sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe su quest'ultimo fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c. di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, nè stabilito il modo per calcolarlo, sempre che per tale calcolo non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti e agli usi, poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass., nn. 26365/2022, 17959/2016 e
1511/1989).
Detto altrimenti, il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.
II.2.- Tanto premesso in punto di inquadramento dogmatico e pretorio della fattispecie, l'accertamento dei rapporti negoziali tra le parti, anche in ragione dell'intervento di imprese terze, risulta oggetto di ricostruzione peritale, di seguito riportata per quanto di interesse:
“Alla fine del 1994, i Sigg.ri e vendevano un Parte_3 Persona_2 compendio immobiliare sito in Valenzano (BA), alla via Torre Monache (oggi Via
Saverio Mercadante), costituito da un suolo edificabile di 11.675 mq all'interno del quale vi era un fabbricato composto da due piani fuori terra: ovvero, vendevano alla
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ditta BA residences s.a.s. di AN TT & c., la quasi totalità del suolo, mentre ai germani e il fabbricato con delle pertinenze Controparte_1 CP_2 esterne.
In particolare veniva venduta (v. ALLEGATO n. 57 - fasc. PARTE ATTRICE): - al Sig. la proprietà dell'appartamento al piano terra assieme alle relative Controparte_1 pertinenze esclusive, costituite da due delle aree cortilizie scoperte (quelle ad ovest e a sud) e due piccoli locali parzialmente interrati ad uso deposito;
- alla Sig.ra CP_2
la proprietà dell'appartamento al primo piano assieme alle relative pertinenze
[...] esclusive, costituite da una scala di accesso esterna, il sottotetto ed un locale al piano terra ad uso deposito garage;
- ad entrambi i nuovi proprietari, in quota comune, la restante area cortilizia esterna di pertinenza del fabbricato.
…Negli anni successivi su tutto il compendio immobiliare furono eseguite opere edili di nuova edificazione e di ristrutturazione.
In particolare, sul fabbricato oggetto di causa, si realizzarono opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, denunciate attraverso più titoli edilizi, presentati ed ottenuti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Valenzano a nome dei proprietari dell'immobile ( e , partendo dal 2008 con il PdC Controparte_2 CP_1
n. 47/2008 con successive varianti fino al 2012 (PdC n. 9 del 2010 e PdC n. 6 del
2012).
I lavori ebbero inizio a maggio del 2010 (v. ALLEGATO C - relazione C.T.U.) e furono ultimati a marzo del 2012 (v. ALLEGATO n.
4 - fasc. PARTE ATTRICE).
La D.L. fu affidata all'Ing. ed i lavori furono eseguiti da diverse Controparte_3 imprese specializzate nelle varie categorie di opere (edili, idrauliche, elettriche, etc.) elencate nella documentazione d'obbligo allegata alla comunicazione di inizio lavori
(v. ALLEGATO C - relazione C.T.U.).
Sicché, conclusisi gli interventi sul fabbricato, da un'originaria singola unità immobiliare, ciascuno dei germani otteneva 5 alloggi, più la comproprietà di CP_1 un locale al piano terra, ovvero, nel dettaglio:
- le unità individuate catastalmente al fg. 32, part. 3, sub 13-18-19-20-21, CP_2 nonché quota del sub 17;
- le unità individuate catastalmente al fg. 32, part. 3, sub 7-8-9-10-11, nonché CP_1 quota della sub 17.
…Dopo aver dato lettura ai quesiti del giudice, il C.T.U. chiedeva chiarimenti sui documenti presentati in atti e, parallelamente, interrogava i presenti sull'evoluzione
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delle vicende che avevano portato al contenzioso, al fine di cogliere eventuali spunti nella prospettiva di una possibile conciliazione.
Contestualmente, manifestava la necessità di integrare la documentazione già prodotta in fascicolo, per poter rispondere ai quesiti postigli dal Giudice.
Infatti, riteneva indispensabile, per poter procedere alle indagini, la documentazione tecnica (in particolare gli elaborati grafici e le relazioni tecnico-descrittive) a corredo dei titoli edilizi che legittimarono gli interventi sul fabbricato.
Sicché, lo scrivente, richiedeva ed otteneva dal Giudice autorizzazione ad accedere ai pubblici uffici, per consultare ed acquisire i documenti depositati presso l'archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune , per integrare quelli già prodotti nei CP_4 fascicoli di parte, ritenuti necessari all'indagine peritale….Il 09.09.2021, lo scrivente ritirava le copie della documentazione selezionata e richiesta.
Successivamente, dopo attenta analisi di quanto rilevato, il C.T.U. non riteneva necessario effettuare ulteriori sopralluoghi presso il fabbricato oggetto di causa.
Di quanto sopra narrato si è redatto regolare verbale sottoscritto dai presenti
(ALLEGATO A)”.
Tanto premesso, il CTU ha fornito al riportato quesito la seguente risposta:
“Il fabbricato oggetto della presente indagine è un compendio immobiliare situato in
Valenzano (BA) alla Via Saverio Mercadante n. 21/A (all'epoca n. 9) costituito da diverse unità catastalmente censite al Fg 32, part 3, sub 7-8-9-10-11-13-17-18-19-20-
21, con destinazione d'uso prevalentemente abitativa (v. ALLEGATO B - relazione
C.T.U.). Esso si eleva su tre livelli fuori terra più un livello seminterrato ed interrato: la struttura dell'involucro esterno è in muratura all'interno della quale, successivamente agli interventi narrati in premessa, si sviluppa la nuova struttura portante in c.a. Le coperture sono a falda inclinata. Attraverso l'attenta analisi della documentazione recuperata con i titoli edilizi (elaborati grafici e relazioni tecnico descrittive, v.
ALLEGATO C - relazione C.T.U.), a complemento di quella depositata nei fascicoli di parte, e sulla base di quanto visionato durante sopralluogo perlustrativo in loco, si è riscontrato che gli interventi eseguiti sul fabbricato, durante i 2 anni intercorsi tra il maggio 2010 (inizio lavori) e marzo 2012 (fine lavori), consistettero sinteticamente in: - sostituzione del tetto;
- demolizione dei preesistenti solai;
- realizzazione di struttura portante in cemento armato (fondazione, ossatura portante orizzontale e verticale, solai) all'interno dell'involucro murario portante preesistente, con ampliamento del manufatto al piano interrato;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- opere
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murarie con ridefinizione delle superfici e dei volumi interni, realizzando n. 11 unità immobiliari;
- realizzazione di impianti tecnologici condominiali ed a servizio delle singole unità immobiliari di progetto;
- opere di finitura all'interno ed all'esterno dei singoli alloggi;
- opere esterne nelle aree comuni. Tuttavia, da un punto di vista tecnico-amministrativo, né nella documentazione allegata ai fascicoli di parte, né in quella recuperata presso l'Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valenzano, ci sono elementi probatori idonei a determinare l'entità dei lavori effettivamente svolti dalla società attrice in favore del committente convenuto. Infatti, in assenza di un contratto d'appalto tra le parti in causa, attraverso la documentazione a corredo dei titoli edilizi depositati ed assentiti, sarebbe stato sostanziale verificare quale impresa comparisse in veste di esecutrice dei lavori: ma nella comunicazione di inizio lavori a firma di dell'11.05.2010 e successiva integrazione a firma del Controparte_2
Direttore dei Lavori, Ing. del 14.05.2010, viene notificata come ditta CP_3 realizzatrice delle opere la Controparte_5 Parte_2 compare solo nell'elenco di tutte le imprese selezionate e denunciate con notifica preliminare agli Uffici Pubblici competenti, tra l'altro, come “Fornitrice di opere provvisionali ed impianti di cantiere”. In altre parole, non è possibile dedurre in che misura intervenne la società attrice nell'esecuzione dell'appalto, sulla base di tutto il materiale documentale a disposizione del C.T.U. Per tale ragione, si è ritenuto di non dover proseguire con ulteriori indagini di rilievo sui luoghi di causa. In conclusione, dalla disamina della documentazione in atti e della ulteriore documentazione acquisita, lo scrivente C.T.U. non ha elementi per ricostruire l'esecuzione dell'appalto per cui è causa, determinando l'entità dei lavori effettivamente svolti dalla società attrice in favore del committente convenuto, e quantificando il corrispettivo- Controparte_1 saldo da quest'ultimo dovuto, alla luce del disposto di cui all'art. 1657 c.c. (“tariffe esistenti o usi”)”.
II.3.- Ciò posto, richiamandosi le medesime considerazioni rese in seno alla decisione del proc. n. 5492/2016 R.G., anche a voler ritenersi dimostrata l'intercorrenza di un rapporto negoziale di appalto tra le parti (il quale non soggiace al requisito della forma scritta nè ad substantiam, né ad probationem, ben potendo essere concluso anche per facta concludentia e provato per testimoni e per presunzioni ex art. 2729 c.c.: nella specie, la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti può ricavarsi, almeno nell'an, dalla documentazione in atti e dalle emergenze delle prove orali;
v. infra), epperò, le risultanze istruttorie non consentono (per vero, già solo alla luce della genericità
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allegatoria dei lavori e della concreta collocazione e modalità temporale ed esecutiva degli stessi;
onere di specificità in capo alla parte attrice reso ancora più penetrante in ragione dell'intervento in loco di lavorazioni sin dagli anni novanta e in difetto di prova circa lo stato dei luoghi anteriore al 2010 e in considerazione della partecipazione ai lavori di ben 11 imprese, in merito a cui è flebile e indimostrata la tesi del subappalto con subcommittente la società ) di individuare le effettive lavorazioni svolte Parte_2 dalla società che oggi ne domanda il pagamento, nell'alveo della complessiva attività esecutiva (come detto, svoltasi anche con intervento di numerose imprese, prospettate in subappalto, per un intervento complessivo in cantiere di 11 imprese).
Procedendo per gradi, come anche ricostruito dal CTU (v. par. II.2.) e rilevato nel proc.
n. 5492/2016 R.G., i lavori furono eseguiti da quale impresa Controparte_5
“realizzatrice delle opere”, nonché da altre imprese riportate negli atti richiamati dal
CTU, ove la società attrice compare solo come impresa “fornitrice di opere provvisionali e impianti di cantiere”; il tutto, per un totale di 11 imprese in cantiere, ciascuna selezionata per specifiche prestazioni.
Dunque, nel novero delle numerose imprese realizzatrici dell'opera, l'odierna attrice figura solamente quale impresa fornitrice di opere provvisionali e impianti di cantiere.
Secondo la stratificata e non organica tesi di parte attrice, le residue imprese avrebbero operato in qualità di subappaltatrici per conto della medesima parte attrice committente;
la circostanza è stata contestata dal convenuto, il quale ne ha eccepito il difetto di autorizzazione, in violazione del generale divieto di subappalto ex art. 1656 c.c..
Orbene, quanto al regime di subappalto, non vi è traccia documentale dell'esistenza di rapporti di subappalto effettivi, della loro specifica regolazione e del ruolo di
“capogruppo” rivestito dalla parte attrice.
Tracce non sufficienti di prova a riguardo rinvengono dalle prove orali assunte nel procedimento iscritto al n. 5492/2016 R.G. (ove, come cennato, si controverte del credito, in “acconto”, azionato dall'odierna attrice in via monitoria nei confronti di sulla scorta di analoga causa petendi): i testi Controparte_1 Testimone_1
e , intervenuti sul cantiere quali operatori di alcune delle imprese Testimone_2 terze, hanno affermato di aver realizzato le opere di propria pertinenza su incarico della società , mentre ha riferito di aver rivestito la qualità di Parte_2 Controparte_3 direttore dei lavori e progettista delle opere realizzate presso il cantiere di via
Mercadante n. 9 e che, pur non rammentando quale soggetto lo abbia formalmente nominato, tutti i pagamenti in suo favore sono stati effettuati dalla parte attrice (nulla
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però ha saputo riferire circa i pagamenti in favore delle imprese).
Sul punto, i verbali di escussione testi prodotti in copia dalle parti in occasione del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. costituiscono prove atipiche, le quali notoriamente possono essere poste a base del convincimento del giudicante con valenza probatoria di indizi (tra le molte, v. Cass., 07/08/2024, n.
22374).
Tanto premesso, gli elementi, per giunta non inequivocamente riferiti temporalmente all'arco 2010-2012 (i testi hanno riferito di aver operato anche presso altri cantieri limitrofi e non hanno idoneamente circostanziato temporalmente l'intervento presso il cantiere di causa), da soli non risultano evidentemente sufficienti ad attestare la concreta disciplina regolatoria del prospettato subappalto, riguardando per giunta le deposizioni solo alcune delle posizioni delle imprese e maestranze intervenute in cantiere.
La nota “confessoria” del 05/09/2011 (con la quale comunicò a Controparte_1
Barili srl “che i lavori di ristrutturazione dell'immobile in Valenzano alla via
Mercadante, 9 giusta p.c. 09/2010 sono stati affidati alla ditta Parte_2
) è comunque priva di rilievo dirimente, attestando, al più, l'esistenza di un
[...] rapporto di appalto e nulla apportando quanto all'entità delle lavorazioni effettuate dalla società presunta creditrice.
A ogni modo, la pretesa creditoria risulta comunque infondata.
Nel dettaglio, non è possibile, perciò condividendosi le conclusioni del CTU (oltre che del CTP di parte opponente), ricostruire l'iter anche temporale (oltre che soggettivo) di detti lavori, difettando quindi prova idonea, dovuta dalla parte attrice, della misura dell'intervento nell'esecuzione dell'appalto e dell'effettiva entità e consistenza delle lavorazioni eseguite. Altresì, difetta prova utile a distinguere quali fra le opere siano state realizzate per quali per la germana (né vi è prova, men che Controparte_1 meno contabile, degli asseriti pagamenti che la stessa avrebbe eseguito), quali per la stessa società e quali per altri cantieri limitrofi (in atti vi è anche fatturazione Parte_2 non riferibile al cantiere in esame;
i detti testi hanno riferito di aver lavorato per la società pure con riguardo a cantieri limitrofi), anche in assenza di idonei elementi per la ricostruzione della situazione del fabbricato antecedente all'inizio dei lavori per cui è causa e delle lavorazioni eseguite sui luoghi sin dagli anni novanta.
Infatti, sulla base della richiamata giurisprudenza (v. Cass., nn. 26365/2022,
17959/2016 e 1511/1989), il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il
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modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.
Dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna effettiva, idonea e circostanziata dimostrazione delle tipologie e quantità dei lavori affidati alla parte attrice.
La sovrabbondante documentazione atta a comprovare gli esborsi sostenuti dalla società nulla dimostra circa l'effettiva riferibilità alla specifica esecuzione delle opere in favore di tanto in relazione al profilo temporale, tanto sul piano delle Controparte_1 tipologie e quantità di lavori ipoteticamente effettuati dall'attrice in qualità di appaltatrice ovvero di subcommittente;
né alcuna evidenza in tal senso è emersa dall'escussione dei testi e dall'interrogatorio formale in seno al predetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Detta carenza probatoria è stata confermata dalle risultanze dello studio peritale espletato dall'Ing. : il CTU, ricostruendo, come riportato (par. II.2.), l'iter Persona_3 dell'appalto per cui è causa sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti ha rilevato, sulla base delle produzioni disponibili, l'impossibilità di “dedurre in che misura intervenne la società attrice nell'esecuzione dell'appalto, sulla base di tutto il materiale documentale a disposizione del C.T.U.” (“lo scrivente C.T.U. non ha elementi per ricostruire l'esecuzione dell'appalto per cui è causa, determinando l'entità dei lavori effettivamente svolti dalla società attrice in favore del committente convenuto, CP_1
e quantificando il corrispettivo-saldo da quest'ultimo dovuto, alla luce del
[...] disposto di cui all'art. 1657 c.c. (“tariffe esistenti o usi”)”); materiale documentale peraltro pure integrato come da autorizzazione giudiziale.
Orbene, la relazione peritale, per quanto qui rileva, ha fornito risposta logica, e fondata sul corredo documentale, al quesito sottoposto al consulente, sicchè il giudicante non ha motivo di discostarsene, anche alla luce dei chiarimenti resi all'ud. 17/11/2022 e delle repliche fornite in sede di contraddittorio peritale.
La lacuna dell'impianto difensivo della parte attrice non permette, dunque, nel quadro allegatorio e istruttorio, di ritenere raggiunta la prova del credito, in relazione all'effettiva entità e consistenza dei lavori effettuati in favore del convenuto.
L'attività peritale è stata correttamente condotta esclusivamente sulla base della documentazione in atti, come già precisato nel quesito di cui all'ord. 13/05/2020, inciso
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coerente con la posizione in materia assunta dalla giurisprudenza di legittimità, giusta
Cass., 06/12/2019, n. 31886, che ha stigmatizzato, con la sanzione della nullità insanabile, la CTU espletata in violazione del principio dispositivo o delle regole sull'acquisizione documentale.
In dettaglio, la richiamata pronuncia, vera e propria pietra miliare sul punto, per la portata ricostruttiva e la lucida esegesi, ha chiarito, con approfondita motivazione, che, in tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum della controversia o l'acquisizione ad opera del perito di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo, cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive e istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.
In altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla deficienza della strategia difensiva, mercè la ricerca e/o l'avvalersi di elementi, fatti o circostanze non ritualmente dedotti, altrimenti ciò costituendo macroscopica violazione dei criteri distributivi dell'onere probatorio (ossia, una vera e propria inammissibile relevatio ab onere probandi).
La stessa, invero, come noto, costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (cfr. anche Cass., 18/01/2013, n. 1266; Trib., Spoleto, 16/10/2019 ,
n. 784; Trib. Arezzo, 17/03/2020, n. 238; C. App. Reggio Calabria, 06/10/2020, n. 636): essa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Di talchè, la consulenza tecnica d'ufficio è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a dar corso a una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al perito anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti,
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sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Ne consegue che, qualora la consulenza tecnica d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata.
In definitiva, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.
Orbene, nella specie l'attività del CTU, condotta sulla scorta dei soli documenti ritualmente acquisiti, deve ritenersi astrattamente corretta ai fini del decidere, salvo il vaglio in concreto delle ricostruzioni peritali operato nella presente decisione.
Quindi, l'attività peritale, esaminata dal giudicante, non può in ogni caso supplire all'inerzia allegatoria e probatoria della parte opposta, conseguendone l'inammissibilità
e infondatezza delle censure di rinnovazione.
II.4.- In definitiva, anche a voler ritenere dimostrata, in linea generale,
l'esecuzione dell'appalto nel suo (non lineare) an, non vi è prova delle lavorazioni effettive svolte dal presunto creditore;
circostanza che preclude anche il vaglio quantificatorio di cui all'art. 1657 c.c..
La domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale è dunque infondata.
Resta assorbita ogni questione, inclusa l'eccezione di prescrizione sollevata in via subordinata dal convenuto, per giunta con formulazione generica e perciò affetta da evidente inammissibilità (posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice a individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce;
in ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il dies a quo, né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di
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prescrizione in luogo di un altro: Trib. Bari, 26/09/2024, n. 3984), risultando peraltro non inequivocamente agganciata al credito di causa ma alle lavorazioni pregresse sul luogo (lavorazioni che, piuttosto, come esposto, sono state esaminate per la loro interferenza col merito della pretesa).
Conclusivamente, neppure in questo giudizio, al pari del procedimento parallelo n.
5492/2016 R.G., la società presunta creditrice è riuscita ad assolvere al proprio onere probatorio.
II.5.- E' inammissibile la domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., agganciandosi la pretesa a un rapporto contrattuale del quale la parte attrice non è riuscita a dimostrare l'entità (SS.
UU., n. 33954/2023).
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass., SS.UU., 05/12/2023, n. 33954); di talchè, la valutazione circa la sussidiarietà dell'azione in esame deve compiersi in astratto, e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, non richiedendosi l'esistenza di un rimedio concorrente in concreto fruibile, ma risultando sufficiente che detto rimedio risulti in astratto configurabile. Va, dunque, tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito.
Pertanto, non potendo l'azione di ingiustificato arricchimento sopperire all'assenza di prova in ordine alla domanda di adempimento contrattuale, deve dichiararsene l'inammissibilità.
II.6.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando
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l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
III.- In ragione della peculiarità della vicenda sostanziale, traibile dal corpo motivazionale della decisione, e del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti di cui si è fatto cenno, con deduzioni di acceso tenore e anche irrilevanti ai fini della risoluzione della controversia (attenendo ad acredini sociali e familiari inutili alla definizione del giudizio), possono essere integralmente compensate le spese legali e, in scia, le spese peritali (come da decreto di liquidazione del 12/12/2022) e dunque da intendersi poste in solido a carico delle parti nei confronti del perito e ripartite in parti uguali nel rapporto interno.
A tal riguardo, va osservato che le spese di CTU possono essere compensate benché una delle parti risulti totalmente vittoriosa, dal momento che la CTU non rappresenta un mezzo di prova bensì un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, quindi, delle parti (Trib. Palermo, 06/10/2022, n. 4001; cfr. anche Cass., n. 17739/2016, tra le molte).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 28/06/2018 e seguenti da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale;
2) DICHIARA inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.;
3) SPESE legali e peritali compensate, nei termini di cui in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 16/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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