Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2022, proposto da
RA AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Modena, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Modena Div.P.A.S.CatA12/21/Imm(rs) del 24 novembre 2021, di rifiuto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno posseduto da motivi di studio a lavoro subordinato per mancanza dei presupposti e contestuale revoca del permesso di soggiorno n. I15326902 scaduto il 31.12.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa AR AG e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un permesso di soggiorno per motivi di studio valido fino al 31 dicembre 2020, ha chiesto, il 26 febbraio 2021, la conversione dello stesso in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Egli asserisce di aver quasi completato il ciclo di studi, ma si limita a contestare, in modo del tutto generico, il fatto che il titolo richiesto gli sarebbe stato negato senza considerare in concreto il suo inserimento sociale.
Egli ha dedotto la violazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 394 del 1999, ma senza chiarire in cosa consisterebbe, in concreto, la violazione.
Anche la violazione dell’art. 5, comma 5 del TU è solo genericamente dedotta, in quanto il ricorrente non ha rappresentato quale fatto nuovo sopravvenuto avrebbe dovuto condurre alla concessione del richiesto permesso di soggiorno.
L’istanza cautelare è stata rigettata, in primo grado, proprio in ragione della ora evidenziata genericità dei motivi di doglianza dedotti e comunque della ravvisata insussistenza di sufficienti profili di fondatezza della pretesa azionata. Tale pronuncia è stata confermata in appello, evidenziando che «le generiche argomentazioni ivi addotte non appaiono superare i rilievi del provvedimento impugnato né in ordine all’assenza dell’autorizzazione da parte del competente SUI della Prefettura, necessaria alla richiesta “conversione” del permesso (non essendo stato terminato il ciclo di studi), né in punto di esami universitari sostenuti nell’ultimo anno, essendone necessari almeno due ai sensi dell’art. 46 c. 4 d.P.R. 394/99 ai fini del richiesto “rinnovo” del medesimo permesso.».
Nessuna difesa è stata successivamente dispiegata.
Tutto ciò premesso, il ricorso non può trovare positivo apprezzamento, atteso che:
a) per ottenere la richiesta conversione sarebbe stato necessario richiedere preventivamente allo Sportello Unico dell’Immigrazione la disponibilità di una quota per la conversione;
b) il ricorrente non ha provato il rispetto della disposizione secondo cui lo studente deve superare un esame nel corso del primo anno e due verifiche negli anni successivi (art. 46, comma 4 del DPR n. 394/99), dal momento che il certificato depositato in atti dimostra che il ricorrente ha superato nove esami sui quindici previsti, ma, dal luglio 2019, il cittadino straniero non ha superato alcun esame, se non quello del 12 gennaio 2022, successivo alla proposizione del ricorso;
c) conseguentemente, è venuta meno sia la possibilità di ottenere il rinnovo del titolo posseduto, sia quella di ottenerne la conversione.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
AR AG, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Elena RH, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR AG |
IL SEGRETARIO