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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 712/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI ET LU, Presidente SANTESE PIERO, Relatore PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4103/2024 spedito il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420169008533240000 TARSU/TIA 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420169008533240000 TARSU/TIA 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420169008533240000 TARSU/TIA 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420169008533240000 TARSU/TIA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420000030780354000 TARSU/TIA 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420040003646825000 TARSU/TIA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420040032506139000 TARSU/TIA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420050019875005000 TARSU/TIA 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il signor Nominativo_1 , in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento n. 03420169008533240000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420000030780354000; n. 03420040003646825000; n. 03420040032506139000; n. 03420050019875005000, eccependo l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti.
Con sentenza 6453/2021 la C.G.T. di primo grado di Cosenza rigettava, relativamente a tali cartelle, il ricorso. Proposto appello dagli eredi dell'originario ricorrente, con sentenza n. 2306/2023 depositata il
13/09/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, in conseguenza dell'omessa notifica del ricorso all'Agente di Riscossione.
Nel presente giudizio i ricorrenti hanno insistito nei motivi di ricorso originari e si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo documentazione afferente alla notifica delle cartelle prodromiche. Ciò posto, si ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto, con sentenza 2396/17 del 24.3.2017, passata in giudicato, la Commissione
Tributaria di Cosenza ha annullato le cartelle per cui è stato proposto in questa sede ricorso, dichiarando prescritti i relativi crediti, a seguito di ricorso proposto dallo stesso originario ricorrente avverso pregressa intimazione contenente le medesime cartelle.
Le spese vanno compensate, perché, se da un lato le cartelle risultano annullate, dall'altro va considerato che il ricorrente originario aveva proposto ricorso in violazione del ne bis in idem, in quanto le cartelle de quibus risultavano già impugnate con precedente ricorso, senza porre a base della presente impugnazione motivi afferenti a vizi propri dell'intimazione impugnata in questa sede, in violazione dell'art. 19 dlvo 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Cosenza, 19 dicembre 2025.
Il relatore Il presidente Piero Santese Concetta Lucia Filomia
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI ET LU, Presidente SANTESE PIERO, Relatore PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4103/2024 spedito il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420169008533240000 TARSU/TIA 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420169008533240000 TARSU/TIA 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420169008533240000 TARSU/TIA 2002 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420169008533240000 TARSU/TIA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420000030780354000 TARSU/TIA 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420040003646825000 TARSU/TIA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420040032506139000 TARSU/TIA 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420050019875005000 TARSU/TIA 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Il signor Nominativo_1 , in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento n. 03420169008533240000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420000030780354000; n. 03420040003646825000; n. 03420040032506139000; n. 03420050019875005000, eccependo l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti.
Con sentenza 6453/2021 la C.G.T. di primo grado di Cosenza rigettava, relativamente a tali cartelle, il ricorso. Proposto appello dagli eredi dell'originario ricorrente, con sentenza n. 2306/2023 depositata il
13/09/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, in conseguenza dell'omessa notifica del ricorso all'Agente di Riscossione.
Nel presente giudizio i ricorrenti hanno insistito nei motivi di ricorso originari e si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo documentazione afferente alla notifica delle cartelle prodromiche. Ciò posto, si ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto, con sentenza 2396/17 del 24.3.2017, passata in giudicato, la Commissione
Tributaria di Cosenza ha annullato le cartelle per cui è stato proposto in questa sede ricorso, dichiarando prescritti i relativi crediti, a seguito di ricorso proposto dallo stesso originario ricorrente avverso pregressa intimazione contenente le medesime cartelle.
Le spese vanno compensate, perché, se da un lato le cartelle risultano annullate, dall'altro va considerato che il ricorrente originario aveva proposto ricorso in violazione del ne bis in idem, in quanto le cartelle de quibus risultavano già impugnate con precedente ricorso, senza porre a base della presente impugnazione motivi afferenti a vizi propri dell'intimazione impugnata in questa sede, in violazione dell'art. 19 dlvo 546/1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Cosenza, 19 dicembre 2025.
Il relatore Il presidente Piero Santese Concetta Lucia Filomia