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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/11/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 1145/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1145/2023, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A PRECETTO”
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, in Via Pellitteri Carmelina n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luigi Termini (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._2 nel suo studio sito in Ravanusa (AG), Corso della Repubblica n. 65;
PARTE OPPONENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. e P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Filippo Incarbone (C.F. ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela (CL), Via B. Croce n. 4;
PARTE OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.07.2023 e depositato in pari data,
[...]
, avendo ricevuto in data 30.03.2023 notifica da parte di di intimazione di Parte_1 CP_1 pagamento n. 292 2022 90034 44423 per € 92.307,38, proponeva opposizione avverso la stessa, in relazione alla sola cartella n. 292 2020 00033 85532, avente ad oggetto sanzioni amministrative ex L. 689/1981 emesse dall'Assessorato Regionale del Lavoro, bilancio Regione Sicilia, anno 2019, per un ammontare complessivo dovuto di € 70.761,50.
1.2. Lamentava parte opponente che l'intimazione di pagamento sarebbe stata viziata da nullità per:
1) difetto di motivazione ex art. 7, comma 1, Statuto Contribuente, per mancata allegazione della cartella considerata, anche in relazione alle ragioni di cui al successivo n. 2);
2) mancata notifica della cartella di pagamento presupposta;
1 3) omessa indicazione del calcolo degli interessi computati in cartella;
1.3. Pertanto, domandava, previa sospensiva, di dichiarare nulla l'intimazione suddetta (limitatamente alla cartella di cui sopra), con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte opposta eccepiva:
a) preliminarmente, l'incompetenza in favore del giudice del lavoro ex artt. 618-bis e 413 c.p.c., attenendo la cartella presupposta a sanzioni per lavoro irregolare;
b) sempre preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, non essendo stata opposta la cartella entro 40 giorni dalla notifica, ritenuta sussistente;
c) la tardività delle doglianze di cui ai nn. 1) e 3), in quanto rientranti in motivi ex art. 617 c.p.c., e proposti ben oltre il termine previsto da tale articolo;
2.2. Domandava pertanto in via gradata, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, quanto sopra sintetizzato, o comunque rigettarsi l'opposizione per infondatezza. Con vittoria di spese e compensi di lite (di cui in ultima udienza avrebbe chiesto distrazione).
3. Con ordinanza del 29.03.2024 questo giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, e fissava udienza per rimessione in decisione al 05.11.2025. Quindi, in quella sede, previ termini per precisazione conclusione e scritti conclusionali, la causa veniva posta in decisione.
§§§
1. Preliminarmente, sull'asserita “incompetenza” in favore del giudice del lavoro, visto che è incontestato tra le parti e documentalmente provato (cfr. pag. 6 dell'intimazione di pagamento di cui all' all. 1 alla citazione;
nonché soprattutto l'estratto di ruolo allegato alla comparsa di risposta) che la cartella di riferimento attiene a sanzioni amministrative per lavoro irregolare, essendo tecnicamente il rapporto tra giudice ordinario comune e giudice del lavoro, nell'ambito dello stesso Tribunale, non esprimibile in termini di competenza (in quanto si tratta di articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario), bensì in termini di distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (cfr. al riguardo Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26976 del 02/12/2013 (Rv. 629073 - 01); Cassi Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11448 del 23/05/2014 (Rv. 631473 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015 (Rv. 635212 - 01)), per cui le relative questioni comportano soltanto una “rimessione al capo dell'ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20494 del 23/09/2009 (Rv. 609471 - 01)), tale passaggio è stato svolto, ma ha determinato la conferma dell'attribuzione, per le ragioni espresse nel decreto presidenziale del 20.02.2024, che qui si riproducono (“[…] considerati i motivi di opposizione - formulati con riferimento alle diverse cartelle e, nella parte riguardante specificamente quella connessa a rapporto di lavoro, non concernenti il suddetto rapporto, avendo per oggetto la nullità/inesistenza della notificazione della cartella, l'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi, ecc. - nonché avuto riguardo alla istanza di sospensione ed alle conclusioni, riferentesi alla intimazione di pagamento, senza ulteriori specificazioni.”).
2. Venendo all'esame dei motivi di opposizione, anzitutto il primo e il terzo (difetto di motivazione e di indicazione del metodo di calcolo degli interessi) vanno preliminarmente dichiarati inammissibili per tardività. Essi, infatti, per come formulati, attengono a profili di ordine formale dell'atto opposto, entrambi riferibili alla sufficienza motivazionale dell'atto opposto. In primo luogo, infatti, ci si duole direttamente della sufficienza motivazionale ex art. 7, comma 1, St. Contr., sebbene per la mancata allegazione della cartella di riferimento, asseritamente non notificata in precedenza (cfr. ad es. per l' ascrivibilità della doglianza sulla motivazione a profili formali: Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 27824 del 30/12/2009; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21080 del 19/10/2015). In secondo luogo, invece, è
2 pure riferibile ad una asserita insufficienza motivazionale, o comunque di contenuto formale dell'atto, la mancata indicazione di come siano stati calcolati gli interessi. Tale sussunzione comporta il conseguente onere di opposizione entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione. Al riguardo, parte opponente scrive espressamente in citazione di aver avuto notifica dell'intimazione il 30.03.2023, mentre la citazione è stata notificata il 21.07.2023, e dunque più che abbondantemente oltre il termine considerato.
3.1. Quanto, invece, al secondo motivo di opposizione (notifica della cartella presupposta), anzitutto dalla documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare da parte opposta (cfr. “allegato notifica cartella alla comparsa di risposta), emerge che la cartella di pagamento a cui si riferisce CP_2
l'odierna opposizione ad avviso di intimazione fu notificata in data 15.11.2021 all'indirizzo di residenza del (Via C. Pillitteri n. 1 Mussomeli) con atto ricevuto dalla madre dell'opponente Pt_1 ( ), come è possibile argomentare dalla relata di notifica alla pag. 1 del predetto Controparte_3 allegato, che riporta in alto a sinistra l'esatto numero della cartella (seguita solo da tre zeri finali), e dall'indicazione del nome e della qualità dichiarata dalla ricevente, nonché di data ed indirizzo sopra menzionati. Sul punto, le successive eccezioni di parte opponente (espresse nelle note scritte del 24.03.2024) in ordine a soggetto ricevente (asseritamente estraneo al nucleo familiare) sono del tutto generiche e pertanto non considerabili. Inoltre, fu predisposta raccomandata integrativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/1973 ed art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (pag. 2).
3.2. Ora, melius in re perpensa rispetto a quanto si era spiegato nell'ordinanza del 29.03.2024, in cui si era argomentato nel senso della necessità della prova della ricezione della raccomandata, e rispetto a questa della necessità dell'avviso di ricevimento, si rileva in questa sede che la menzionata disposizione fa riferimento all'invio “di lettera raccomandata”, non specificando trattarsi di quella con avviso di ricevimento. Al riguardo, Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022 (Rv. 663662 - 01) ha affermato che (grassetto aggiunto) “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.”. (conforme anche la successiva Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30821 del 02/12/2024 (Rv. 673069 - 01), ed in tal senso, ossia sulla configurazione come semplice della raccomandata anche le recenti Cass. Civ. Sez. T Ordinanza n. 13894 del 25/05/2025, e Cass. Civ. Sez. T, Ordinanza n. 22835 del 07/08/2025). E allora, come anche la citata Cass. Civ. 13894/2025 e Cass. Civ., Sez. T, Ordinanza n. 3278 del 09/02/2025 argomentano, riprendendo per contrasto Cass. Civ. Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01), si verte in un caso diverso rispetto a quello in cui “l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo”. Infatti, in quel caso serve la raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente esigenza di “produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”, mentre invece in questo caso vi è una ragionevole presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Pertanto (grassetto aggiunto) “Ne consegue che la mera prova della spedizione della raccomandata informativa perfeziona il procedimento notificatorio, allorquando il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.”
3 3.3.1. Ciò detto, allora, data l'indicazione del numero della cartella, nonché la produzione del foglio di distinta analitica per raccomandate contenente l'elenco delle raccomandate informative in partenza presso l'ufficio di di Caltanissetta del 24.11.2021, recante al n. 12 raccomandata CP_4 n.572999571595 corrispondente alla predetta cartella con destinatario in Via C. Parte_1 Pellitteri n. 1 93014 Mussomeli (corrispondente alla stessa residenza, quale pure indicata in atti di causa), e data soprattutto la produzione del tracking di in relazione alla predetta CP_4 raccomandata (il numero corrisponde), che dà atto della presa in carico in quella data, e della movimentazione della raccomandata nei suoi vari passaggi, nonché della relativa consegna, ciò costituisce prova ben sufficiente della spedizione della raccomandata stessa. Ciò consente di superare le perplessità della giurisprudenza di legittimità (quale riportata da parte opponente in conclusionale, con riferimento a Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 6130 del 05/03/2021), in ordine alla valenza probatoria del solo foglio di distinta analitica
3.3.2. Si precisa che quanto adesso si è detto sul valore probatorio del tracking non contrasta con quanto era stato detto in ordinanza del 29.03.2024 (nonché con il consolidato orientamento della Cassazione in essa riportato), sotto due ordini di ragioni: a) in quella sede si presupponeva che la raccomandata fosse con avviso di ricevimento, mentre invece trattasi di raccomandata semplice, per cui è chiaro che i riferimenti all'avviso di ricevimento non possono essere utilmente spesi;
b) non si pone più, a monte, un problema di prova della ricezione della raccomandata, ma di prova della spedizione, per cui anche l'oggetto della prova, rispetto a quanto sopra detto, è diverso e meno rigoroso, e allora idoneo ad essere ritenuto sufficientemente provato tramite la schermata di tracciamento, peraltro non specificamente e formalmente disconosciuta dall'opponente
3.4. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione.
4. Pertanto, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile (motivi nn. 1 e 3) e per il resto (motivo n. 2) rigettata.
5. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022, applicando congrua riduzione (in ragione del carattere standardizzato e lineare della controversia) e tenuto conto del fatto che non si è svolta istruttoria. Di esse sarà disposta distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1145/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1.1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione, con riferimento ai motivi nn. 1 e 3;
1.2) RIGETTA per il resto l'opposizione;
2) AN parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovuti, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 05.11.2025
Il Giudice Dario Albergo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1145/2023, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A PRECETTO”
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, in Via Pellitteri Carmelina n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luigi Termini (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._2 nel suo studio sito in Ravanusa (AG), Corso della Repubblica n. 65;
PARTE OPPONENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. e P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Filippo Incarbone (C.F. ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela (CL), Via B. Croce n. 4;
PARTE OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.07.2023 e depositato in pari data,
[...]
, avendo ricevuto in data 30.03.2023 notifica da parte di di intimazione di Parte_1 CP_1 pagamento n. 292 2022 90034 44423 per € 92.307,38, proponeva opposizione avverso la stessa, in relazione alla sola cartella n. 292 2020 00033 85532, avente ad oggetto sanzioni amministrative ex L. 689/1981 emesse dall'Assessorato Regionale del Lavoro, bilancio Regione Sicilia, anno 2019, per un ammontare complessivo dovuto di € 70.761,50.
1.2. Lamentava parte opponente che l'intimazione di pagamento sarebbe stata viziata da nullità per:
1) difetto di motivazione ex art. 7, comma 1, Statuto Contribuente, per mancata allegazione della cartella considerata, anche in relazione alle ragioni di cui al successivo n. 2);
2) mancata notifica della cartella di pagamento presupposta;
1 3) omessa indicazione del calcolo degli interessi computati in cartella;
1.3. Pertanto, domandava, previa sospensiva, di dichiarare nulla l'intimazione suddetta (limitatamente alla cartella di cui sopra), con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte opposta eccepiva:
a) preliminarmente, l'incompetenza in favore del giudice del lavoro ex artt. 618-bis e 413 c.p.c., attenendo la cartella presupposta a sanzioni per lavoro irregolare;
b) sempre preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, non essendo stata opposta la cartella entro 40 giorni dalla notifica, ritenuta sussistente;
c) la tardività delle doglianze di cui ai nn. 1) e 3), in quanto rientranti in motivi ex art. 617 c.p.c., e proposti ben oltre il termine previsto da tale articolo;
2.2. Domandava pertanto in via gradata, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, quanto sopra sintetizzato, o comunque rigettarsi l'opposizione per infondatezza. Con vittoria di spese e compensi di lite (di cui in ultima udienza avrebbe chiesto distrazione).
3. Con ordinanza del 29.03.2024 questo giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo, e fissava udienza per rimessione in decisione al 05.11.2025. Quindi, in quella sede, previ termini per precisazione conclusione e scritti conclusionali, la causa veniva posta in decisione.
§§§
1. Preliminarmente, sull'asserita “incompetenza” in favore del giudice del lavoro, visto che è incontestato tra le parti e documentalmente provato (cfr. pag. 6 dell'intimazione di pagamento di cui all' all. 1 alla citazione;
nonché soprattutto l'estratto di ruolo allegato alla comparsa di risposta) che la cartella di riferimento attiene a sanzioni amministrative per lavoro irregolare, essendo tecnicamente il rapporto tra giudice ordinario comune e giudice del lavoro, nell'ambito dello stesso Tribunale, non esprimibile in termini di competenza (in quanto si tratta di articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario), bensì in termini di distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (cfr. al riguardo Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26976 del 02/12/2013 (Rv. 629073 - 01); Cassi Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11448 del 23/05/2014 (Rv. 631473 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8905 del 05/05/2015 (Rv. 635212 - 01)), per cui le relative questioni comportano soltanto una “rimessione al capo dell'ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20494 del 23/09/2009 (Rv. 609471 - 01)), tale passaggio è stato svolto, ma ha determinato la conferma dell'attribuzione, per le ragioni espresse nel decreto presidenziale del 20.02.2024, che qui si riproducono (“[…] considerati i motivi di opposizione - formulati con riferimento alle diverse cartelle e, nella parte riguardante specificamente quella connessa a rapporto di lavoro, non concernenti il suddetto rapporto, avendo per oggetto la nullità/inesistenza della notificazione della cartella, l'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi, ecc. - nonché avuto riguardo alla istanza di sospensione ed alle conclusioni, riferentesi alla intimazione di pagamento, senza ulteriori specificazioni.”).
2. Venendo all'esame dei motivi di opposizione, anzitutto il primo e il terzo (difetto di motivazione e di indicazione del metodo di calcolo degli interessi) vanno preliminarmente dichiarati inammissibili per tardività. Essi, infatti, per come formulati, attengono a profili di ordine formale dell'atto opposto, entrambi riferibili alla sufficienza motivazionale dell'atto opposto. In primo luogo, infatti, ci si duole direttamente della sufficienza motivazionale ex art. 7, comma 1, St. Contr., sebbene per la mancata allegazione della cartella di riferimento, asseritamente non notificata in precedenza (cfr. ad es. per l' ascrivibilità della doglianza sulla motivazione a profili formali: Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 27824 del 30/12/2009; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21080 del 19/10/2015). In secondo luogo, invece, è
2 pure riferibile ad una asserita insufficienza motivazionale, o comunque di contenuto formale dell'atto, la mancata indicazione di come siano stati calcolati gli interessi. Tale sussunzione comporta il conseguente onere di opposizione entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione. Al riguardo, parte opponente scrive espressamente in citazione di aver avuto notifica dell'intimazione il 30.03.2023, mentre la citazione è stata notificata il 21.07.2023, e dunque più che abbondantemente oltre il termine considerato.
3.1. Quanto, invece, al secondo motivo di opposizione (notifica della cartella presupposta), anzitutto dalla documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare da parte opposta (cfr. “allegato notifica cartella alla comparsa di risposta), emerge che la cartella di pagamento a cui si riferisce CP_2
l'odierna opposizione ad avviso di intimazione fu notificata in data 15.11.2021 all'indirizzo di residenza del (Via C. Pillitteri n. 1 Mussomeli) con atto ricevuto dalla madre dell'opponente Pt_1 ( ), come è possibile argomentare dalla relata di notifica alla pag. 1 del predetto Controparte_3 allegato, che riporta in alto a sinistra l'esatto numero della cartella (seguita solo da tre zeri finali), e dall'indicazione del nome e della qualità dichiarata dalla ricevente, nonché di data ed indirizzo sopra menzionati. Sul punto, le successive eccezioni di parte opponente (espresse nelle note scritte del 24.03.2024) in ordine a soggetto ricevente (asseritamente estraneo al nucleo familiare) sono del tutto generiche e pertanto non considerabili. Inoltre, fu predisposta raccomandata integrativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/1973 ed art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (pag. 2).
3.2. Ora, melius in re perpensa rispetto a quanto si era spiegato nell'ordinanza del 29.03.2024, in cui si era argomentato nel senso della necessità della prova della ricezione della raccomandata, e rispetto a questa della necessità dell'avviso di ricevimento, si rileva in questa sede che la menzionata disposizione fa riferimento all'invio “di lettera raccomandata”, non specificando trattarsi di quella con avviso di ricevimento. Al riguardo, Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022 (Rv. 663662 - 01) ha affermato che (grassetto aggiunto) “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.”. (conforme anche la successiva Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30821 del 02/12/2024 (Rv. 673069 - 01), ed in tal senso, ossia sulla configurazione come semplice della raccomandata anche le recenti Cass. Civ. Sez. T Ordinanza n. 13894 del 25/05/2025, e Cass. Civ. Sez. T, Ordinanza n. 22835 del 07/08/2025). E allora, come anche la citata Cass. Civ. 13894/2025 e Cass. Civ., Sez. T, Ordinanza n. 3278 del 09/02/2025 argomentano, riprendendo per contrasto Cass. Civ. Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01), si verte in un caso diverso rispetto a quello in cui “l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo”. Infatti, in quel caso serve la raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente esigenza di “produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.”, mentre invece in questo caso vi è una ragionevole presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Pertanto (grassetto aggiunto) “Ne consegue che la mera prova della spedizione della raccomandata informativa perfeziona il procedimento notificatorio, allorquando il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.”
3 3.3.1. Ciò detto, allora, data l'indicazione del numero della cartella, nonché la produzione del foglio di distinta analitica per raccomandate contenente l'elenco delle raccomandate informative in partenza presso l'ufficio di di Caltanissetta del 24.11.2021, recante al n. 12 raccomandata CP_4 n.572999571595 corrispondente alla predetta cartella con destinatario in Via C. Parte_1 Pellitteri n. 1 93014 Mussomeli (corrispondente alla stessa residenza, quale pure indicata in atti di causa), e data soprattutto la produzione del tracking di in relazione alla predetta CP_4 raccomandata (il numero corrisponde), che dà atto della presa in carico in quella data, e della movimentazione della raccomandata nei suoi vari passaggi, nonché della relativa consegna, ciò costituisce prova ben sufficiente della spedizione della raccomandata stessa. Ciò consente di superare le perplessità della giurisprudenza di legittimità (quale riportata da parte opponente in conclusionale, con riferimento a Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 6130 del 05/03/2021), in ordine alla valenza probatoria del solo foglio di distinta analitica
3.3.2. Si precisa che quanto adesso si è detto sul valore probatorio del tracking non contrasta con quanto era stato detto in ordinanza del 29.03.2024 (nonché con il consolidato orientamento della Cassazione in essa riportato), sotto due ordini di ragioni: a) in quella sede si presupponeva che la raccomandata fosse con avviso di ricevimento, mentre invece trattasi di raccomandata semplice, per cui è chiaro che i riferimenti all'avviso di ricevimento non possono essere utilmente spesi;
b) non si pone più, a monte, un problema di prova della ricezione della raccomandata, ma di prova della spedizione, per cui anche l'oggetto della prova, rispetto a quanto sopra detto, è diverso e meno rigoroso, e allora idoneo ad essere ritenuto sufficientemente provato tramite la schermata di tracciamento, peraltro non specificamente e formalmente disconosciuta dall'opponente
3.4. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione.
4. Pertanto, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile (motivi nn. 1 e 3) e per il resto (motivo n. 2) rigettata.
5. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo operate con D.M. n. 147/2022, applicando congrua riduzione (in ragione del carattere standardizzato e lineare della controversia) e tenuto conto del fatto che non si è svolta istruttoria. Di esse sarà disposta distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1145/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1.1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione, con riferimento ai motivi nn. 1 e 3;
1.2) RIGETTA per il resto l'opposizione;
2) AN parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovuti, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 05.11.2025
Il Giudice Dario Albergo
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