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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 900/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8896/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019003129512000 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3704/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 8896 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento nr. 097 2019 003129512 000, notificata in data 25.08.2022, per omesso pagamento dell'imposta di registro anno 2009, con riferimento ad un contratto di locazione, oltre sanzioni ed interessi, per un importo totale di €.1.053,17.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrata DP1 di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente appellante insiste nella già eccepita prescrizione del Tributo richiesto in cartella sul presupposto che l'avviso di liquidazione (atto a monte della cartella impugnata), pur essendo definitivo per mancata impugnazione, risulta notificato il 31.5.2012, con il termine prescrizionale già spirato al momento della notifica della cartella impugnata.
L'appello è infondato.
La notifica della cartella impugnata è intervenuta entro il termine decennale di prescrizione del tributo tenuto conto della disciplina emergenziale introdotta (a seguito della nota pandemia da Covid) dall'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 che ha disposto la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle esattoriali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 200,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 900/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8896/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972019003129512000 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3704/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 8896 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento nr. 097 2019 003129512 000, notificata in data 25.08.2022, per omesso pagamento dell'imposta di registro anno 2009, con riferimento ad un contratto di locazione, oltre sanzioni ed interessi, per un importo totale di €.1.053,17.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrata DP1 di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente appellante insiste nella già eccepita prescrizione del Tributo richiesto in cartella sul presupposto che l'avviso di liquidazione (atto a monte della cartella impugnata), pur essendo definitivo per mancata impugnazione, risulta notificato il 31.5.2012, con il termine prescrizionale già spirato al momento della notifica della cartella impugnata.
L'appello è infondato.
La notifica della cartella impugnata è intervenuta entro il termine decennale di prescrizione del tributo tenuto conto della disciplina emergenziale introdotta (a seguito della nota pandemia da Covid) dall'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 che ha disposto la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle esattoriali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 200,00 oltre accessori.