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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 11148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11148 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25767/2024 promossa da:
(C.F. dom.to in Castellabate alla Via Lago snc ed Parte_1 C.F._1 elettivamente in Napoli al Corso Secondigliano n. 230 presso lo studio dell'Avv. Guido Elviri (CF.
); C.F._2 ATTORE contro
in Napoli, alla Seconda Traversa Cassano, n. 30 (Cod. Fisc: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Mergellina 220, presso lo studio dell' Avv. P.IVA_1 Sergio Pizzolla, (cod. fisc.: - p.e.c.: ; CodiceFiscale_3 Email_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, sulla premessa di essere condomino del sito in Napoli alla Seconda Parte_1 CP_1 Traversa Cassano 30, impugnava le delibere assunte dall'assemblea dei Condomini il 23.1.2024 ed il 04.03.2024, assumendo di non essere mai stato convocato e concludeva per la nullità ovvero per l'annullabilità delle delibere, spese, anche di mediazione, vinte.
Il Condominio sito in Napoli Seconda Traversa Cassano 30 si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità dell'opposizione, per il decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c. e per la carenza di interesse all'impugnazione. Dichiarava, inoltre, che le convocazioni ed i verbali assembleari erano stati inviati all'indirizzo pec del padre, , che risultava Persona_1 Email_2 dall'anagrafica condominiale.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
La domanda è fondata.
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza spiegata dal convenuto. La pagina 1 di 3 comunicazione ai condomini assenti delle delibere dell'assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ex art. 1137 c.c., comma 3 (ratione temporis: nel vigore del testo dell'articolo 1137 c.c. ante riforma L.220/12), deve ritenersi avvenuta quando al condomino assente sia stato comunicato il verbale che le contenga.
Tale onere del Condominio non è surrogabile nel senso di ampliare l'”auto responsabilità” del condomino ricevente, fino al punto di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo di una deliberazione prodotta dal condominio.
Nella specie manca la prova dell'avvenuto recapito, presso l'indirizzo dell'attore, di siffatti verbali, in atti essendovi la spedizione del verbale del 4.3.2024 ad indirizzo, peraltro, presso cui l'attore non aveva la residenza all'epoca della spedizione, con la conseguenza che non può sorgere la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza aliunde del verbale medesimo e, dunque, non può nemmeno ritenersi maturato a carico del condomino il termine per impugnare.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza originaria di interesse dell'attore. L'interesse ad impugnare, che deve essere un interesse concreto, dovendo riguardare il conseguimento, per il condomino, di un vantaggio effettivo come effetto della caducazione della deliberazione adottata in sede di assemblea, è ravvisabile con riferimento ad entrambe le delibere, essendo state assunte determinazioni, quali quella di accensione di un conto corrente con le relative modalità e di proposizione di ricorso giudiziale, che quanto meno importano oneri economici di spesa anche a carico dell'opponente quale condomino.
Nel merito l'impugnazione va accolta, non avendo il offerto la prova della rituale CP_1 convocazione dell'attore alle assemblee condominiali richiamate.
È vero che il legislatore ha introdotto l'obbligo per l'amministratore di curare la tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, che deve contenere le generalità non solo dei proprietari ma anche di tutti i titolari dei diritti di godimento (locatore, comodatario, ecc.) e dei titolari dei diritti reali limitati (usufruttuario, habitator, ecc.) sulle unità abitative site nello stabile condominiale, mentre a carico del condomino è posto l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
Nella specie, tuttavia, dall'anagrafe condominiale, utilizzata dall'amministratore per le convocazioni all'attore, non risulta un indirizzo riconducibile proprio a , né è dato evincere che Parte_1 quest'ultimo abbia autorizzato il Condominio ad inviare le comunicazioni all'indirizzo pec del padre
. Per_1
Le delibere impugnate devono, dunque, essere annullate per il difetto della convocazione della parte attrice.
Le spese, anche per la espletata mediazione, seguono la soccombenza e sono calcolate avuto riguardo al valore dichiarato della lite ed ai minimi, considerata la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla le delibere assunte dall'assemblea dei Condomini nelle date del 23.1.2024 e del 4.3.2024;
pagina 2 di 3 2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 315,32 per spese vive, di cui euro 190,32 per spese di mediazione ed in euro 1318,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
NAPOLI, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25767/2024 promossa da:
(C.F. dom.to in Castellabate alla Via Lago snc ed Parte_1 C.F._1 elettivamente in Napoli al Corso Secondigliano n. 230 presso lo studio dell'Avv. Guido Elviri (CF.
); C.F._2 ATTORE contro
in Napoli, alla Seconda Traversa Cassano, n. 30 (Cod. Fisc: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Mergellina 220, presso lo studio dell' Avv. P.IVA_1 Sergio Pizzolla, (cod. fisc.: - p.e.c.: ; CodiceFiscale_3 Email_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, sulla premessa di essere condomino del sito in Napoli alla Seconda Parte_1 CP_1 Traversa Cassano 30, impugnava le delibere assunte dall'assemblea dei Condomini il 23.1.2024 ed il 04.03.2024, assumendo di non essere mai stato convocato e concludeva per la nullità ovvero per l'annullabilità delle delibere, spese, anche di mediazione, vinte.
Il Condominio sito in Napoli Seconda Traversa Cassano 30 si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità dell'opposizione, per il decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c. e per la carenza di interesse all'impugnazione. Dichiarava, inoltre, che le convocazioni ed i verbali assembleari erano stati inviati all'indirizzo pec del padre, , che risultava Persona_1 Email_2 dall'anagrafica condominiale.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
La domanda è fondata.
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza spiegata dal convenuto. La pagina 1 di 3 comunicazione ai condomini assenti delle delibere dell'assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ex art. 1137 c.c., comma 3 (ratione temporis: nel vigore del testo dell'articolo 1137 c.c. ante riforma L.220/12), deve ritenersi avvenuta quando al condomino assente sia stato comunicato il verbale che le contenga.
Tale onere del Condominio non è surrogabile nel senso di ampliare l'”auto responsabilità” del condomino ricevente, fino al punto di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo di una deliberazione prodotta dal condominio.
Nella specie manca la prova dell'avvenuto recapito, presso l'indirizzo dell'attore, di siffatti verbali, in atti essendovi la spedizione del verbale del 4.3.2024 ad indirizzo, peraltro, presso cui l'attore non aveva la residenza all'epoca della spedizione, con la conseguenza che non può sorgere la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza aliunde del verbale medesimo e, dunque, non può nemmeno ritenersi maturato a carico del condomino il termine per impugnare.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza originaria di interesse dell'attore. L'interesse ad impugnare, che deve essere un interesse concreto, dovendo riguardare il conseguimento, per il condomino, di un vantaggio effettivo come effetto della caducazione della deliberazione adottata in sede di assemblea, è ravvisabile con riferimento ad entrambe le delibere, essendo state assunte determinazioni, quali quella di accensione di un conto corrente con le relative modalità e di proposizione di ricorso giudiziale, che quanto meno importano oneri economici di spesa anche a carico dell'opponente quale condomino.
Nel merito l'impugnazione va accolta, non avendo il offerto la prova della rituale CP_1 convocazione dell'attore alle assemblee condominiali richiamate.
È vero che il legislatore ha introdotto l'obbligo per l'amministratore di curare la tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, che deve contenere le generalità non solo dei proprietari ma anche di tutti i titolari dei diritti di godimento (locatore, comodatario, ecc.) e dei titolari dei diritti reali limitati (usufruttuario, habitator, ecc.) sulle unità abitative site nello stabile condominiale, mentre a carico del condomino è posto l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
Nella specie, tuttavia, dall'anagrafe condominiale, utilizzata dall'amministratore per le convocazioni all'attore, non risulta un indirizzo riconducibile proprio a , né è dato evincere che Parte_1 quest'ultimo abbia autorizzato il Condominio ad inviare le comunicazioni all'indirizzo pec del padre
. Per_1
Le delibere impugnate devono, dunque, essere annullate per il difetto della convocazione della parte attrice.
Le spese, anche per la espletata mediazione, seguono la soccombenza e sono calcolate avuto riguardo al valore dichiarato della lite ed ai minimi, considerata la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla le delibere assunte dall'assemblea dei Condomini nelle date del 23.1.2024 e del 4.3.2024;
pagina 2 di 3 2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 315,32 per spese vive, di cui euro 190,32 per spese di mediazione ed in euro 1318,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
NAPOLI, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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