Articolo 5 della Legge 24 novembre 1967, n. 1114
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 dicembre 1967
Art. 5.
Il commissario, direttamente o a mezzo del segretario, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.
Il commissario autorizza le spese da sostenere in Italia e all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonche' le spese di rappresentanza.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1967