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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 127/2017
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to AMADORI TOMASINA e Parte_1
) ; ricorrente C.F._1
contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 2/2/2017 il ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' CP_2 Controparte_3
(Società di cartolarizzazione dei crediti proponendo ricorso CP_2 avverso l'avviso di addebito n.40220160004644820000, formato il
24.12.2016, costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del
D.L. n. 78/2010: convertito in Legge n. 122/2010, emesso dall'Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale, notificato all'odierno ricorrente in data
30.01.2017, per la somma complessiva di €.4.238/23, a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata: CP_2 Controparte_4
relativi all'anno 2009, di cui : €.2.292/94 a titolo Gestione Separata contributi su reddito arti e professioni per l'anno 2009, €.1.375/76 a titolo di sanzione per evasione applicata, (calcolata ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. b, della legge n. 388/2000), €.442/10 per interessi di mora, €.4/11 per spese di notifica €. 123/32 per compensi di riscossione.
Ha dedotto di essere un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Tempio
Pausania fin dal 10.11.2006 e nell'anno 2009 di svolgere la libera professione di avvocato, trasmettendo alla Cassa Forense (cassa previdenziale privata di categoria) la comunicazione annuale -“Modello 5” relativa ai propri redditi (ricadenti nel regime fiscale dei minimi), e versando alla stessa la contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta.
Ha affermato di avere ricevuto lettera raccomandata a.r. in data
30.06.2015, con la quale l gli comunicava di aver provveduto a CP_2
calcolare d'ufficio l'importo dei contributi asseritamente dovuti per l'anno
2009 alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995, chiedendo contestualmente, il pagamento complessivo della somma di €.4008/98: di cui € €.2.292/94 a titolo contributivo per l'anno
2009, ed €.1,716/04 a titolo di sanzione applicata, secondo il prospetto allegato alla suindicata missiva e comunicando, altresì, al ricorrente che si era provveduto ad iscrivere d'ufficio lo stesso, con decorrenza 1° gennaio
Pag. 2 di 12 2009, alla gestione separata ai sensi e per gli effetti del citato art.2, comma
26, della legge n. 335/1995;
Ha affermato che tale somma, sarebbe stata avanzata a seguito di una presunta verifica effettuata dall'Istituto e deriverebbe, genericamente, dal reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, asseritamente prodotto e dichiarato dal professionista per il
2009 e non assoggettato - a detta dell'Ente impositore - a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali.
Ha esposto di avere presentato ricorso contestando la pretesa creditoria dell con le lettere del 14.07.2015 e del 15.09.2015, trasmesse e CP_2
ricevute entrambe via posta elettronica certificata e l'ulteriore ricorso amministrativo del 23.01.2017, n.1162724, rimasto senza esito.
Ha eccepito: A) Insussistenza Dei Presupposti Fattuali E Normativi Per La
Richiesta Di Pagamento Dei Contributi Alla Gestione Separata Di Cui
All'art. 2, Comma 26, Legge N. 335/1995 Interpretazione Autentica
Dell'art. 2 Co 26 L. 335/1995; B) Il Contributo Integrativo E' Contributo
Previdenziale A Tutti Gli Effetti;
Incostituzionalita' Della Pretesa Dell CP_2
Per Assenza Del Requisito Derivante Dal Combinato Disposto Degli Artt.
36 E 38 Della Costituzione;
C) Difetto Di Legittimazione Attiva Dell CP_2
D) Intervenuta Prescrizione Del Diritto. E) Illegittimita' Della Proporzione
Delle Sanzioni Applicate;
F) Sugli Effetti Previdenziali Della Richiesta
Contributi Silenti. CP_2
Ha chiesto: 1) in via cautelare, anche inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del avviso di addebito
n.40220160004644820000 oggi impugnato e notificato il 30.01.2017;2) in via principale:A) per le ragioni di cui in parte motiva, accertare e
Pag. 3 di 12 dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, CP_5
dell'avviso di addebito n.40220160004644820000, ricevuto il 30.01.2017 dall'Avv. con il quale l ha ingiunto al ricorrente il Parte_1 CP_2
pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, già richiesti con avviso di accertamento datato 11.06.2015, ricevuto il 30.06.2015, per cui è stato proposto ricorso amministrativo in data 23.01.2017, quantificato in
€.4.238/23, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
e, B) per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall come contributi dovuti alla CP_2
Gestione Separata per l'anno 2009, con contestuale cancellazione CP_2
della illegittima iscrizione d'ufficio dell'Avv. alla gestione Parte_1
separata disposta dall B) condannare l in persona del CP_2 CP_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,C) condannare, sempre per le ragioni in parte motiva,
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
in favore dell'Avv. di una somma equitativamente Parte_1
determinata, ed ulteriore rispetto alla spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art.96, comma 3, c.p.c..
Si è costituita in giudizio l ed ha eccepito la totale infondatezza di CP_2
tutte le argomentazioni ex adverso invocate;
Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare come dovute le somme dovute dal ricorrente alla Gestione Separata dell e CP_2
condannare parte ricorrente al pagamento degli importi pretesi, a titolo di
Pag. 4 di 12 contributi e sanzioni, con il provvedimento impugnato, ed alle ulteriori sanzioni maturate e maturande ex lege fino al saldo dei contributi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La causa è stata istruita documentalmente e previa discussione è stata decisa in data odierna con sentenza e motivazione contestuale.
L'opposizione del ricorrente è parzialmente fondata.
In prima battuta si deve escludere che la pretesa contributiva portata all'AVA opposto si sia estinta per prescrizione.
E' utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L.
n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass.
8720/2007 e 2371/1970).
Pag. 5 di 12 Il termine di decorrenza deve essere individuato, al momento della scadenza del termine per il pagamento degli stessi, coincidente con quello di pagamento della denuncia dei redditi (Cass. 07/11/2022, n. 32682) che per l'anno 2009 scadeva il 30/6/2010 ed il Dpcm 10 giugno 2010 ha prorogato al 6/7/2010 senza alcun aggravio, ed entro il 5 agosto 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per l'anno 2009 è il 6/7/2010 .
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'avviso bonario raccomandata ricevuta in data 30/6/2015 (v. allegato . circostanza CP_2
documentale e non contestata, pertanto l , ha utilmente interrotto il CP_2
termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dal ricorrente prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Esclusa la prescrizione è necessario verificare, nel merito, la sussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti della Gestione Separata CP_2
Questo giudicante ha già avuto modo di esprimersi in un precedente analogo di cui viene richiamata la motivazione.
Occorre evidenziare che i contributi in discorso vengono pretesi dall ai CP_2
sensi dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, ai sensi del quale: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita
Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione CP_2
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Pag. 6 di 12 Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del
Legislatore, il quale - con l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 - ha chiarito: "L'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui CP_2
esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti….
Osserva questo GOP che la principale questione di diritto sottesa al presente giudizio è stata risolta in senso favorevole all nel senso che CP_2
"L'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26,
L. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del
2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non collegata all
'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l " CP_2
(Cass. Sez. Lav., 12.12.2018, n. 32167;).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha affermato che: "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività
Pag. 7 di 12 libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l , in virtù del CP_2
principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell'avvocato non iscritto alla C.F. alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il solo fatto di essere iscritto Pt_2
all'Albo Forense (Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020, n.317;Cass. 4/9/23
n. 25653) alle quali integralmente si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.
Ne deriva che l'attività professionale esercitata dall' odierno ricorrente nell'anno 2009 non può dirsi provvista di adeguata copertura assicurativa, poiché, al di fuori del contributo integrativo, non risulta versato alla Pt_2
alcun contributo idoneo al maturare di una posizione valida ai fini del futuro trattamento pensionistico.
La Suprema Corte ha nuovamente rimarcato che "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la
Pag. 8 di 12 disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l , in virtù del CP_2
principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022) e che ",
l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione Separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Dunque la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in
Pag. 9 di 12 favore della Gestione separata( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
01/09/2023, n. 25598)
Nel caso in esame, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che il ricorrente abbia percepito, nell'anno d'imposta 2009, redditi di importo superiori alla soglia prescritta dalla legge in quanto pari ad Euro
8.915,00(v. dichiarazione dei redditi).
Tale dato contabile rappresenta un chiaro indice della natura non occasionale dell'attività professionale in questione.
Unica questione meritevole di accoglimento concerne le sanzioni civili, rispetto alle quali questo GOP rileva la pronuncia della Corte
Costituzionale intervenuta nelle more del giudizio: Invero, con sentenza n.
104 del 23 febbraio 2022, pubblicata il 22 aprile 2022, la Consulta ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L. 20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla Cassa di
Pag. 10 di 12 previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L. 20 settembre 1980, n. 576 , tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l , CP_2
siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie, ciò determina che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale, non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili dall odierno ricorrente in conseguenza del confermato obbligo di sua iscrizione alla gestione separata (in questi termini cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 04/09/2023, n. 25653)
Sulla scorta delle esposte considerazioni e dei principi sinora enunciati, la pretesa contributiva azionata dall con la nota del 30.06.2015, relativa CP_2
all'anno 2009 risulta fondata, ad eccezione delle somme richieste a titolo di sanzioni civili, che vanno dichiarate non dovute.
Ogni ulteriore questione resta assorbita;
La complessità e novità della materia, induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara non dovute dal ricorrente le sanzioni civili indicate per l'anno
2009;
Pag. 11 di 12 -rigetta, nel resto, la domanda di cancellazione dall'iscrizione d'ufficio nella gestione separata liberi professionisti quanto all'anno 2009;
- Compensa le spese processuali.
05/03/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 127/2017
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to AMADORI TOMASINA e Parte_1
) ; ricorrente C.F._1
contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 2/2/2017 il ricorrente ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' CP_2 Controparte_3
(Società di cartolarizzazione dei crediti proponendo ricorso CP_2 avverso l'avviso di addebito n.40220160004644820000, formato il
24.12.2016, costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del
D.L. n. 78/2010: convertito in Legge n. 122/2010, emesso dall'Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale, notificato all'odierno ricorrente in data
30.01.2017, per la somma complessiva di €.4.238/23, a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata: CP_2 Controparte_4
relativi all'anno 2009, di cui : €.2.292/94 a titolo Gestione Separata contributi su reddito arti e professioni per l'anno 2009, €.1.375/76 a titolo di sanzione per evasione applicata, (calcolata ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. b, della legge n. 388/2000), €.442/10 per interessi di mora, €.4/11 per spese di notifica €. 123/32 per compensi di riscossione.
Ha dedotto di essere un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Tempio
Pausania fin dal 10.11.2006 e nell'anno 2009 di svolgere la libera professione di avvocato, trasmettendo alla Cassa Forense (cassa previdenziale privata di categoria) la comunicazione annuale -“Modello 5” relativa ai propri redditi (ricadenti nel regime fiscale dei minimi), e versando alla stessa la contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta.
Ha affermato di avere ricevuto lettera raccomandata a.r. in data
30.06.2015, con la quale l gli comunicava di aver provveduto a CP_2
calcolare d'ufficio l'importo dei contributi asseritamente dovuti per l'anno
2009 alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995, chiedendo contestualmente, il pagamento complessivo della somma di €.4008/98: di cui € €.2.292/94 a titolo contributivo per l'anno
2009, ed €.1,716/04 a titolo di sanzione applicata, secondo il prospetto allegato alla suindicata missiva e comunicando, altresì, al ricorrente che si era provveduto ad iscrivere d'ufficio lo stesso, con decorrenza 1° gennaio
Pag. 2 di 12 2009, alla gestione separata ai sensi e per gli effetti del citato art.2, comma
26, della legge n. 335/1995;
Ha affermato che tale somma, sarebbe stata avanzata a seguito di una presunta verifica effettuata dall'Istituto e deriverebbe, genericamente, dal reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, asseritamente prodotto e dichiarato dal professionista per il
2009 e non assoggettato - a detta dell'Ente impositore - a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali.
Ha esposto di avere presentato ricorso contestando la pretesa creditoria dell con le lettere del 14.07.2015 e del 15.09.2015, trasmesse e CP_2
ricevute entrambe via posta elettronica certificata e l'ulteriore ricorso amministrativo del 23.01.2017, n.1162724, rimasto senza esito.
Ha eccepito: A) Insussistenza Dei Presupposti Fattuali E Normativi Per La
Richiesta Di Pagamento Dei Contributi Alla Gestione Separata Di Cui
All'art. 2, Comma 26, Legge N. 335/1995 Interpretazione Autentica
Dell'art. 2 Co 26 L. 335/1995; B) Il Contributo Integrativo E' Contributo
Previdenziale A Tutti Gli Effetti;
Incostituzionalita' Della Pretesa Dell CP_2
Per Assenza Del Requisito Derivante Dal Combinato Disposto Degli Artt.
36 E 38 Della Costituzione;
C) Difetto Di Legittimazione Attiva Dell CP_2
D) Intervenuta Prescrizione Del Diritto. E) Illegittimita' Della Proporzione
Delle Sanzioni Applicate;
F) Sugli Effetti Previdenziali Della Richiesta
Contributi Silenti. CP_2
Ha chiesto: 1) in via cautelare, anche inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del avviso di addebito
n.40220160004644820000 oggi impugnato e notificato il 30.01.2017;2) in via principale:A) per le ragioni di cui in parte motiva, accertare e
Pag. 3 di 12 dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, CP_5
dell'avviso di addebito n.40220160004644820000, ricevuto il 30.01.2017 dall'Avv. con il quale l ha ingiunto al ricorrente il Parte_1 CP_2
pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, già richiesti con avviso di accertamento datato 11.06.2015, ricevuto il 30.06.2015, per cui è stato proposto ricorso amministrativo in data 23.01.2017, quantificato in
€.4.238/23, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
e, B) per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall come contributi dovuti alla CP_2
Gestione Separata per l'anno 2009, con contestuale cancellazione CP_2
della illegittima iscrizione d'ufficio dell'Avv. alla gestione Parte_1
separata disposta dall B) condannare l in persona del CP_2 CP_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,C) condannare, sempre per le ragioni in parte motiva,
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
in favore dell'Avv. di una somma equitativamente Parte_1
determinata, ed ulteriore rispetto alla spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art.96, comma 3, c.p.c..
Si è costituita in giudizio l ed ha eccepito la totale infondatezza di CP_2
tutte le argomentazioni ex adverso invocate;
Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare come dovute le somme dovute dal ricorrente alla Gestione Separata dell e CP_2
condannare parte ricorrente al pagamento degli importi pretesi, a titolo di
Pag. 4 di 12 contributi e sanzioni, con il provvedimento impugnato, ed alle ulteriori sanzioni maturate e maturande ex lege fino al saldo dei contributi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
La causa è stata istruita documentalmente e previa discussione è stata decisa in data odierna con sentenza e motivazione contestuale.
L'opposizione del ricorrente è parzialmente fondata.
In prima battuta si deve escludere che la pretesa contributiva portata all'AVA opposto si sia estinta per prescrizione.
E' utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L.
n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura positiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass.
8720/2007 e 2371/1970).
Pag. 5 di 12 Il termine di decorrenza deve essere individuato, al momento della scadenza del termine per il pagamento degli stessi, coincidente con quello di pagamento della denuncia dei redditi (Cass. 07/11/2022, n. 32682) che per l'anno 2009 scadeva il 30/6/2010 ed il Dpcm 10 giugno 2010 ha prorogato al 6/7/2010 senza alcun aggravio, ed entro il 5 agosto 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per l'anno 2009 è il 6/7/2010 .
Tale termine è stato interrotto dalla notifica dell'avviso bonario raccomandata ricevuta in data 30/6/2015 (v. allegato . circostanza CP_2
documentale e non contestata, pertanto l , ha utilmente interrotto il CP_2
termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dal ricorrente prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Esclusa la prescrizione è necessario verificare, nel merito, la sussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti della Gestione Separata CP_2
Questo giudicante ha già avuto modo di esprimersi in un precedente analogo di cui viene richiamata la motivazione.
Occorre evidenziare che i contributi in discorso vengono pretesi dall ai CP_2
sensi dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, ai sensi del quale: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita
Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione CP_2
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Pag. 6 di 12 Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del
Legislatore, il quale - con l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 - ha chiarito: "L'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui CP_2
esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti….
Osserva questo GOP che la principale questione di diritto sottesa al presente giudizio è stata risolta in senso favorevole all nel senso che CP_2
"L'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26,
L. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del
2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non collegata all
'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l " CP_2
(Cass. Sez. Lav., 12.12.2018, n. 32167;).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha affermato che: "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività
Pag. 7 di 12 libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l , in virtù del CP_2
principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell'avvocato non iscritto alla C.F. alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il solo fatto di essere iscritto Pt_2
all'Albo Forense (Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020, n.317;Cass. 4/9/23
n. 25653) alle quali integralmente si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.
Ne deriva che l'attività professionale esercitata dall' odierno ricorrente nell'anno 2009 non può dirsi provvista di adeguata copertura assicurativa, poiché, al di fuori del contributo integrativo, non risulta versato alla Pt_2
alcun contributo idoneo al maturare di una posizione valida ai fini del futuro trattamento pensionistico.
La Suprema Corte ha nuovamente rimarcato che "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la
Pag. 8 di 12 disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l , in virtù del CP_2
principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022) e che ",
l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione Separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Dunque la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in
Pag. 9 di 12 favore della Gestione separata( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
01/09/2023, n. 25598)
Nel caso in esame, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che il ricorrente abbia percepito, nell'anno d'imposta 2009, redditi di importo superiori alla soglia prescritta dalla legge in quanto pari ad Euro
8.915,00(v. dichiarazione dei redditi).
Tale dato contabile rappresenta un chiaro indice della natura non occasionale dell'attività professionale in questione.
Unica questione meritevole di accoglimento concerne le sanzioni civili, rispetto alle quali questo GOP rileva la pronuncia della Corte
Costituzionale intervenuta nelle more del giudizio: Invero, con sentenza n.
104 del 23 febbraio 2022, pubblicata il 22 aprile 2022, la Consulta ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L. 20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla Cassa di
Pag. 10 di 12 previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L. 20 settembre 1980, n. 576 , tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l , CP_2
siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie, ciò determina che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale, non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili dall odierno ricorrente in conseguenza del confermato obbligo di sua iscrizione alla gestione separata (in questi termini cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 04/09/2023, n. 25653)
Sulla scorta delle esposte considerazioni e dei principi sinora enunciati, la pretesa contributiva azionata dall con la nota del 30.06.2015, relativa CP_2
all'anno 2009 risulta fondata, ad eccezione delle somme richieste a titolo di sanzioni civili, che vanno dichiarate non dovute.
Ogni ulteriore questione resta assorbita;
La complessità e novità della materia, induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara non dovute dal ricorrente le sanzioni civili indicate per l'anno
2009;
Pag. 11 di 12 -rigetta, nel resto, la domanda di cancellazione dall'iscrizione d'ufficio nella gestione separata liberi professionisti quanto all'anno 2009;
- Compensa le spese processuali.
05/03/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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