Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8460
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Sentenza 6 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società opponente nei confronti di un'altra società opposta, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 10819/2024, emesso per l'importo di euro 13.838,44, oltre interessi e spese, a fronte di canoni di locazione e oneri non corrisposti, nonché per indennità di occupazione senza titolo. L'opponente aveva preliminarmente eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, chiedendo l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo. Nel merito, chiedeva l'annullamento o la revoca del decreto, in via gradata la compensazione dei crediti e la condanna dell'opposta alla restituzione del deposito cauzionale. La società opposta, costituendosi in giudizio, aveva preliminarmente richiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per tardività e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, rigettando ogni domanda avversa.

Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., ha affrontato la questione preliminare della tempestività dell'opposizione. Richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il Giudice ha statuito che l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione, sebbene soggetta al rito speciale e erroneamente introdotta con citazione anziché con ricorso, deve ritenersi tempestiva se l'iscrizione a ruolo avviene entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. Nel caso di specie, tuttavia, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, notificato il 31 luglio 2024, è stato iscritto a ruolo il 16 ottobre 2024, data successiva alla scadenza del termine perentorio di 40 giorni (10 ottobre 2024), anche tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione per tardività, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione proposta dalle parti è stata dichiarata assorbita. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate come da dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8460
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 8460
    Data del deposito : 6 novembre 2025

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