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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8460 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36855/2024 promossa da:
DIL. FRA. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTECCHI CARLO Pt_1 P.IVA_1 EL, elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI VENOSTA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MONTECCHI CARLO EL
Opponente RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SOLA CATERINA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA AMEDEO AVOGADRO 26 TORINO presso il difensore avv. SOLA CATERINA
Opposto RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. n. 28/2010 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di controparte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 10819/2024 reso dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio n. 26048/2024 R.G. in data 23 luglio 2024 e notificato in data 31 luglio 2024, per insussistenza del credito per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, in via gradata:
nella denegata ipotesi di accoglimento solo parziale della presente opposizione, previa compensazione tra i crediti rispettivamente vantati, liquidare in favore di il minor Controparte_1 importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio;
pagina 1 di 5 per la denegata ipotesi in cui non ravvisasse i presupposti per dichiarare l'avvenuta compensazione legale tra i rispettivi crediti e neppure per operare la compensazione giudiziale tra essi, accertare e dichiarare la sussistenza del controcredito vantato dall'odierna attrice opponente nei Parte_2 confronti di – rappresentato dalla somma corrisposta alla locatrice a titolo di Controparte_1 deposito cauzionale in sede di sottoscrizione del contratto inter partes – e per l'effetto condannare
[...] alla restituzione del deposito cauzionale. Controparte_1 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di rimborso forfettario IVA e C. P.A. come per legge.
CONCLUSIONI della PARTE RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale In via preliminare:
Dichiarare la presente opposizione inammissibile perché tardiva non avendo controparte fornito la prova circa la sua tempestività;
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.10819/24 del Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione di controparte fondata su prova scritta né di pronta soluzione e ricorrendone i “gravi motivi” per la concessione anticipata prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. In via principale:
Confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 10819/2024 del Tribunale di Milano qui opposto per i motivi di cui in narrativa;
Part
In ogni caso dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale Pt_3 rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di euro 13.838,44 o della somma veriore accertanda, per i motivi di cui in narrativa.
Rigettare ogni domanda ex adverso proposta. Con vittoria delle spese e degli onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano la chiedeva e otteneva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 10819/2024 del 30 luglio 2024 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 26048/2024 e notificato in data 31 luglio 2024 con il quale si ingiungeva a di pagare la somma di euro Parte_2
13.838,44, oltre interessi e spese di procedura, in favore della ricorrente, dovuta per canoni di locazione
(e relativi oneri) non corrisposti a far data dal 14.4.2023 sino alla data di scadenza del contratto
(31.8.2023) e per indennità di occupazione senza titolo per i mesi di settembre e ottobre 2023.
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2024 ed iscritto a ruolo il 16 ottobre 2024, Parte_2 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, dichiarando di aver messo a
[...] disposizione dell'opposta l'immobile sin dalla data di risoluzione del contratto del 31.8.2023 e pagina 2 di 5 eccependo in compensazione il controcredito rappresentato dalle somme versate a titolo di deposito cauzionale in favore di al momento della sottoscrizione del contratto di Controparte_1 locazione, con conseguente estinzione, quantomeno parziale, del credito ex adverso vantato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2024, si costituiva in giudizio la
e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto il deposito cauzionale Controparte_1 effettuato al momento della sottoscrizione del contratto, pari a euro 27.600, si era via via ridotto e compensato con i controcrediti della L'importo di cui chiedeva il pagamento era CP_1 dunque ulteriore rispetto alle compensazioni effettuate a copertura delle fatture del 2022 e del 2023.
Pertanto, l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente doveva essere rigettata. Evidenziava
che l'onere della prova del rilascio dell'immobile era a carico del conduttore e che il rilascio dei locali non era mai formalmente avvenuto;
quindi, dopo numerosi solleciti e richieste senza esito, la
[...] aveva redatto, in data 27.10.23, un verbale di riconsegna in assenza della conduttrice a CP_1 seguito della consegna delle chiavi da parte del custode dello stabile (cfr. doc.4).
L'udienza del 5.3.2025 veniva rinviata all'udienza dell' 8.4.2025 h 10 perché le parti riferissero sull'esito delle trattative.
All'udienza del 8.4.2025, sostituita da note scritte, il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, ritenuto che dovesse trovare applicazione il rito di cui all'art. 447 bis c.p.c., vertendosi in materia di locazione di immobile, con conseguente necessità di disporre il mutamento del rito, ex art. 426 c.p., disponeva il mutamento del rito da ordinario a locatizio, fissando, per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., l'udienza del 17.6.2025; sottoponeva alle parti la questione della tempestività dell'opposizione, essendo stato notificato il d.i. il 31.7.2024 ed essendo stata iscritta a ruolo l'opposizione il 16.10.2024, assegnando alle parti termine fino al 6.6.2025 per il deposito di brevi memorie sulla questione.
Entrambe le parti depositavano memorie. Posto che per un errore telematico non risultava il verbale dell'udienza del 17/06/2025, veniva fissata nuovamente l'udienza dell'8.10.2025 ex art 420 cpc, avendo comunque le parti già depositato le memorie integrative. All'esito di detta udienza, la causa veniva rinviata per la discussione e precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.11.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, questa veniva decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale non può che rilevare quanto segue.
pagina 3 di 5 Anzitutto va osservato che in materia di locazioni il processo è regolato dal rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che la presente causa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso e non con atto di citazione.
Come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come
l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019; nello stesso senso, cfr. anche Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 8014 del 02/04/2009
Cassazione civile sez. VI, 19/09/2017, n.21671; Tribunale Massa, 26/04/2022).
Tale orientamento è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui: “Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all' art. 641 c.p.c.” (Cassazione civile sez. un.,
13/01/2022, n.927).
Pertanto, la causa concernente una controversia in materia locatizia da introdurre con ricorso, ove introdotta con atto di citazione, richiede, oltre alla notifica, anche il deposito da eseguire nel termine prescritto dall'art. 641 c.p.c..
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio non è stato depositato in cancelleria entro il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., in quanto, a fronte dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice in data 31.7.2024, come dalla stessa dichiarato, l'iscrizione a ruolo dell'opposizione risulta avvenuta in data 16.10.2024 e dunque oltre il termine di opposizione di giorni
40, scaduto il 10.10 2024, anche considerato che per i procedimenti quale quello in oggetto trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Va rammentato, poi, che la S.C. ha ritenuto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo possa rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall' art 641 cpc, solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a pagina 4 di 5 quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione (cfr. Cass. sez. VI, n. 13594/2019).
Nel caso di specie, lo stesso opponente ha indicato la data della notifica del 31.7.2024.
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della stessa, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo qui opposto.
Resta assorbita ogni altra questione proposta dalle parti.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
-dichiara la improcedibilità delle domande proposte dall'opponente ai sensi dell'art. Parte_2
641 c.p.c., e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 10819/2024 del 30 luglio 2024, emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 26048/2024,;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta Parte_2 [...] delle spese di lite, che si liquidano in euro 3397 per compensi, oltre il 15 % per Controparte_1 rimborso spese generali, i.v.a. c.p.a., come per legge
Milano, 6 novembre 2025
Il Giudice
NA NU
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA NU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36855/2024 promossa da:
DIL. FRA. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTECCHI CARLO Pt_1 P.IVA_1 EL, elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI VENOSTA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MONTECCHI CARLO EL
Opponente RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SOLA CATERINA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA AMEDEO AVOGADRO 26 TORINO presso il difensore avv. SOLA CATERINA
Opposto RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. n. 28/2010 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di controparte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 10819/2024 reso dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio n. 26048/2024 R.G. in data 23 luglio 2024 e notificato in data 31 luglio 2024, per insussistenza del credito per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, in via gradata:
nella denegata ipotesi di accoglimento solo parziale della presente opposizione, previa compensazione tra i crediti rispettivamente vantati, liquidare in favore di il minor Controparte_1 importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio;
pagina 1 di 5 per la denegata ipotesi in cui non ravvisasse i presupposti per dichiarare l'avvenuta compensazione legale tra i rispettivi crediti e neppure per operare la compensazione giudiziale tra essi, accertare e dichiarare la sussistenza del controcredito vantato dall'odierna attrice opponente nei Parte_2 confronti di – rappresentato dalla somma corrisposta alla locatrice a titolo di Controparte_1 deposito cauzionale in sede di sottoscrizione del contratto inter partes – e per l'effetto condannare
[...] alla restituzione del deposito cauzionale. Controparte_1 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di rimborso forfettario IVA e C. P.A. come per legge.
CONCLUSIONI della PARTE RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale In via preliminare:
Dichiarare la presente opposizione inammissibile perché tardiva non avendo controparte fornito la prova circa la sua tempestività;
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.10819/24 del Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione di controparte fondata su prova scritta né di pronta soluzione e ricorrendone i “gravi motivi” per la concessione anticipata prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. In via principale:
Confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 10819/2024 del Tribunale di Milano qui opposto per i motivi di cui in narrativa;
Part
In ogni caso dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale Pt_3 rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di euro 13.838,44 o della somma veriore accertanda, per i motivi di cui in narrativa.
Rigettare ogni domanda ex adverso proposta. Con vittoria delle spese e degli onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano la chiedeva e otteneva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 10819/2024 del 30 luglio 2024 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 26048/2024 e notificato in data 31 luglio 2024 con il quale si ingiungeva a di pagare la somma di euro Parte_2
13.838,44, oltre interessi e spese di procedura, in favore della ricorrente, dovuta per canoni di locazione
(e relativi oneri) non corrisposti a far data dal 14.4.2023 sino alla data di scadenza del contratto
(31.8.2023) e per indennità di occupazione senza titolo per i mesi di settembre e ottobre 2023.
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2024 ed iscritto a ruolo il 16 ottobre 2024, Parte_2 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, dichiarando di aver messo a
[...] disposizione dell'opposta l'immobile sin dalla data di risoluzione del contratto del 31.8.2023 e pagina 2 di 5 eccependo in compensazione il controcredito rappresentato dalle somme versate a titolo di deposito cauzionale in favore di al momento della sottoscrizione del contratto di Controparte_1 locazione, con conseguente estinzione, quantomeno parziale, del credito ex adverso vantato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2024, si costituiva in giudizio la
e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto il deposito cauzionale Controparte_1 effettuato al momento della sottoscrizione del contratto, pari a euro 27.600, si era via via ridotto e compensato con i controcrediti della L'importo di cui chiedeva il pagamento era CP_1 dunque ulteriore rispetto alle compensazioni effettuate a copertura delle fatture del 2022 e del 2023.
Pertanto, l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente doveva essere rigettata. Evidenziava
che l'onere della prova del rilascio dell'immobile era a carico del conduttore e che il rilascio dei locali non era mai formalmente avvenuto;
quindi, dopo numerosi solleciti e richieste senza esito, la
[...] aveva redatto, in data 27.10.23, un verbale di riconsegna in assenza della conduttrice a CP_1 seguito della consegna delle chiavi da parte del custode dello stabile (cfr. doc.4).
L'udienza del 5.3.2025 veniva rinviata all'udienza dell' 8.4.2025 h 10 perché le parti riferissero sull'esito delle trattative.
All'udienza del 8.4.2025, sostituita da note scritte, il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, ritenuto che dovesse trovare applicazione il rito di cui all'art. 447 bis c.p.c., vertendosi in materia di locazione di immobile, con conseguente necessità di disporre il mutamento del rito, ex art. 426 c.p., disponeva il mutamento del rito da ordinario a locatizio, fissando, per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., l'udienza del 17.6.2025; sottoponeva alle parti la questione della tempestività dell'opposizione, essendo stato notificato il d.i. il 31.7.2024 ed essendo stata iscritta a ruolo l'opposizione il 16.10.2024, assegnando alle parti termine fino al 6.6.2025 per il deposito di brevi memorie sulla questione.
Entrambe le parti depositavano memorie. Posto che per un errore telematico non risultava il verbale dell'udienza del 17/06/2025, veniva fissata nuovamente l'udienza dell'8.10.2025 ex art 420 cpc, avendo comunque le parti già depositato le memorie integrative. All'esito di detta udienza, la causa veniva rinviata per la discussione e precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.11.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, questa veniva decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale non può che rilevare quanto segue.
pagina 3 di 5 Anzitutto va osservato che in materia di locazioni il processo è regolato dal rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che la presente causa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso e non con atto di citazione.
Come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come
l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019; nello stesso senso, cfr. anche Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 8014 del 02/04/2009
Cassazione civile sez. VI, 19/09/2017, n.21671; Tribunale Massa, 26/04/2022).
Tale orientamento è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui: “Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all' art. 641 c.p.c.” (Cassazione civile sez. un.,
13/01/2022, n.927).
Pertanto, la causa concernente una controversia in materia locatizia da introdurre con ricorso, ove introdotta con atto di citazione, richiede, oltre alla notifica, anche il deposito da eseguire nel termine prescritto dall'art. 641 c.p.c..
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio non è stato depositato in cancelleria entro il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., in quanto, a fronte dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice in data 31.7.2024, come dalla stessa dichiarato, l'iscrizione a ruolo dell'opposizione risulta avvenuta in data 16.10.2024 e dunque oltre il termine di opposizione di giorni
40, scaduto il 10.10 2024, anche considerato che per i procedimenti quale quello in oggetto trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Va rammentato, poi, che la S.C. ha ritenuto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo possa rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall' art 641 cpc, solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a pagina 4 di 5 quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione (cfr. Cass. sez. VI, n. 13594/2019).
Nel caso di specie, lo stesso opponente ha indicato la data della notifica del 31.7.2024.
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della stessa, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo qui opposto.
Resta assorbita ogni altra questione proposta dalle parti.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
-dichiara la improcedibilità delle domande proposte dall'opponente ai sensi dell'art. Parte_2
641 c.p.c., e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 10819/2024 del 30 luglio 2024, emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 26048/2024,;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta Parte_2 [...] delle spese di lite, che si liquidano in euro 3397 per compensi, oltre il 15 % per Controparte_1 rimborso spese generali, i.v.a. c.p.a., come per legge
Milano, 6 novembre 2025
Il Giudice
NA NU
pagina 5 di 5