Art. 9.
Cessano di aver vigore le disposizioni relative alla sospensione e alla dilazione dell'esecuzione delle sentenze di condanna dei tribunali militari, eccettuate quelle concernenti la condanna condizionale e la facolta' di cui all' art. 583 del Codice di procedura penale comune.
Il limite di pena di cui all' art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160 , per l'applicabilita' del beneficio della condanna condizionale e' aumentato a due anni.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 13 marzo 1921, n. 299 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai territori delle nuove Provincie annesse in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estesi: [...] gli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919 n. 1083 , circa la devoluzione all'autorita' giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari".
Cessano di aver vigore le disposizioni relative alla sospensione e alla dilazione dell'esecuzione delle sentenze di condanna dei tribunali militari, eccettuate quelle concernenti la condanna condizionale e la facolta' di cui all' art. 583 del Codice di procedura penale comune.
Il limite di pena di cui all' art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160 , per l'applicabilita' del beneficio della condanna condizionale e' aumentato a due anni.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 13 marzo 1921, n. 299 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai territori delle nuove Provincie annesse in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estesi: [...] gli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919 n. 1083 , circa la devoluzione all'autorita' giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari".