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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12133 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC ED, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 26/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n. 13702 del RG dell'anno 2025 promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. L. Rosa – L. De Giorgis che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Pellegrino in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso la sede di piazza delle cinque giornate n. 3; CP_1
RESISTENTE Controparte_2
[...]
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/04/25 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito emesso da e notificato in data 5/03/25 per omesso versamento di contributi CP_3 dovuti all per gli anni 2023 – 2024. CP_1
Ha concluso la parte ricorrente chiedendo: “accerti e dichiari la l'infondatezza e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09720240278050711000, notificata in data 05/03/2025, per contributi previdenziali anni 2023 e 2024, per assenza dei presupposti di contribuzione, posta l'avvenuta cessazione dell'attività in data 31/07/2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.” Si è costituito in giudizio l' ed ha chiesto dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di lite. Non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente citata e della quale deve essere CP_3 dichiarata la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26/11/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L' ha dedotto in memoria che “si riporta di seguito la nota della competente Sede di Roma CP_1 CP_1 Tuscolano da intendersi parte integrante delle presenti difese. Dalle predette note emerge come l' CP_4 abbia provveduto nell'aprile scorso a discaricare la cartella oggetto del presente giudizio. Al riguardo, ed ai fini delle eventuali spese di lite, ci si limita ad osservare come non risulta effettuata la comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del TU DPR n. 1125/65 ai sensi del quale <<i>> Ritiene il Giudice che a seguito dell'emissione nelle more del giudizio del provvedimento di sgravio da parte dell in riferimento ai debiti contributivi ingiunti con la cartella di CP_1 pagamento impugnata, come si evince dalla documentazione prodotta in atti dalle parti dalla quale risulta, altresì, che nessun residuo credito residua nei confronti del ricorrente per i titoli di cui al medesimo avviso, debba essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Ciò discende dall' applicabilita' al dedotto provvedimento di sgravio della disciplina prevista dall'art. 1988 c.c. per la ricognizione di debito, potendo essere qualificato quale riconoscimento dell'inesistenza del credito effettuato dal creditore INPS, da cui deriva l'esonero per il debitore ricorrente dall'onere di provare l'inesistenza del credito esercitato dalla controparte. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 2819/99 ), non vi e' ragione per non applicare la disposizione del codice civile dettata per la ricognizione di debito al caso inverso della dichiarazione di inesistenza del credito, in relazione al principio dell'uguale situazione fra le parti del rapporto obbligatorio. Premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di sgravio intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo al ricorrente, il quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto da parte ricorrente e da . CP_1
Ne discende il conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in quanto il provvedimento di sgravio in via amministrativa è successivo al deposito ed alla notificazione del ricorso all , che CP_1 era a conoscenza della cessazione dell'attività del ricorrente sin dalla comunicazione via PEC del 5/09/24 in atti dopo l'avviso bonario di del 23/08/24 e debbono essere Pt_2 CP_1 distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Per le medesime ragioni le spese di lite debbono essere compensate tra parte ricorrente e CP_3
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al credito contributivo fatto valere da con la cartella di pagamento impugnata. CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 600,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_3
Roma, 26/11/25
IL GIUDICE
UC ED
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC ED, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 26/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n. 13702 del RG dell'anno 2025 promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. L. Rosa – L. De Giorgis che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Pellegrino in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso la sede di piazza delle cinque giornate n. 3; CP_1
RESISTENTE Controparte_2
[...]
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/04/25 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito emesso da e notificato in data 5/03/25 per omesso versamento di contributi CP_3 dovuti all per gli anni 2023 – 2024. CP_1
Ha concluso la parte ricorrente chiedendo: “accerti e dichiari la l'infondatezza e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09720240278050711000, notificata in data 05/03/2025, per contributi previdenziali anni 2023 e 2024, per assenza dei presupposti di contribuzione, posta l'avvenuta cessazione dell'attività in data 31/07/2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.” Si è costituito in giudizio l' ed ha chiesto dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di lite. Non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente citata e della quale deve essere CP_3 dichiarata la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26/11/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L' ha dedotto in memoria che “si riporta di seguito la nota della competente Sede di Roma CP_1 CP_1 Tuscolano da intendersi parte integrante delle presenti difese. Dalle predette note emerge come l' CP_4 abbia provveduto nell'aprile scorso a discaricare la cartella oggetto del presente giudizio. Al riguardo, ed ai fini delle eventuali spese di lite, ci si limita ad osservare come non risulta effettuata la comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del TU DPR n. 1125/65 ai sensi del quale <<i>> Ritiene il Giudice che a seguito dell'emissione nelle more del giudizio del provvedimento di sgravio da parte dell in riferimento ai debiti contributivi ingiunti con la cartella di CP_1 pagamento impugnata, come si evince dalla documentazione prodotta in atti dalle parti dalla quale risulta, altresì, che nessun residuo credito residua nei confronti del ricorrente per i titoli di cui al medesimo avviso, debba essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Ciò discende dall' applicabilita' al dedotto provvedimento di sgravio della disciplina prevista dall'art. 1988 c.c. per la ricognizione di debito, potendo essere qualificato quale riconoscimento dell'inesistenza del credito effettuato dal creditore INPS, da cui deriva l'esonero per il debitore ricorrente dall'onere di provare l'inesistenza del credito esercitato dalla controparte. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 2819/99 ), non vi e' ragione per non applicare la disposizione del codice civile dettata per la ricognizione di debito al caso inverso della dichiarazione di inesistenza del credito, in relazione al principio dell'uguale situazione fra le parti del rapporto obbligatorio. Premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di sgravio intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo al ricorrente, il quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto da parte ricorrente e da . CP_1
Ne discende il conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in quanto il provvedimento di sgravio in via amministrativa è successivo al deposito ed alla notificazione del ricorso all , che CP_1 era a conoscenza della cessazione dell'attività del ricorrente sin dalla comunicazione via PEC del 5/09/24 in atti dopo l'avviso bonario di del 23/08/24 e debbono essere Pt_2 CP_1 distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Per le medesime ragioni le spese di lite debbono essere compensate tra parte ricorrente e CP_3
2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al credito contributivo fatto valere da con la cartella di pagamento impugnata. CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 600,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_3
Roma, 26/11/25
IL GIUDICE
UC ED
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