Articolo 2 della Legge 15 ottobre 1983, n. 562
Articolo 1Articolo 3
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17 ottobre 1983
Art. 2.

L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno finanziario 1983, fissato in lire 1.572.887.648.000 dall' articolo 4, secondo comma, della legge 28 aprile 1983, n. 133 , relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985, e' diminuito di lire 139.255.994.000.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1983