Art. 2.
L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno finanziario 1983, fissato in lire 1.572.887.648.000 dall' articolo 4, secondo comma, della legge 28 aprile 1983, n. 133 , relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985, e' diminuito di lire 139.255.994.000.
L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno finanziario 1983, fissato in lire 1.572.887.648.000 dall' articolo 4, secondo comma, della legge 28 aprile 1983, n. 133 , relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985, e' diminuito di lire 139.255.994.000.