Art. 41.
Il servizio prestato dal sanitario licenziato per avere conseguita l'assunzione in servizio mediante la produzione di documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti e' improduttivo di trattamento di quiescenza, tanto nei riguardi del sanitario, quanto in quelli della sua famiglia.
Il servizio prestato dal sanitario licenziato per avere conseguita l'assunzione in servizio mediante la produzione di documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti e' improduttivo di trattamento di quiescenza, tanto nei riguardi del sanitario, quanto in quelli della sua famiglia.