Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 23/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 30/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IA GN
composta dai seguenti magistrati:
Alberto Rigoni Presidente f.f. relatore Riccardo Patumi Consigliere Khelena Nikifarava Primo Referendario ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46555 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di D’NT RE, rappresentata e difesa dall’Avv. S. Valeriani e R. Biagini del Foro di Rimini e nei confronti di MB ME, rappresentato e difeso dall’Avv. D. Morri del Foro di Rimini;
Visto l’atto di citazione;
Viste le istanze di rito abbreviato presentate dai convenuti ai sensi dell’art. 130 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 25 settembre 2025;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, Il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Domenico De Nicolo, l’Avv. Roberto Biagini per la convenuta D’NT RE e l’Avv. Davide Morri per il convenuto MB ME.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 6 maggio 2025 la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio D’NT RE e MB ME, rispettivamente Vice Segretario comunale e Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Leo (RN), per sentirli condannare, in favore del predetto ente locale, al risarcimento del danno erariale in solido per la somma di euro 12.260,34 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e spese di giudizio.
Secondo la prospettazione attorea, era stato stipulato un contratto per la realizzazione della piscina nel centro sportivo comunale del Comune di San Leo (RN) per il costo pari ad euro 148.000,00 oltre spese accessorie con la previsione di un cd. “appalto misto a permuta” e conseguente cessione all’esecutore di un immobile del valore stimato di euro 165.000,00 e la realizzazione dell’opera entro trecento giorni dalla stipulazione del contratto.
Stante la regolare realizzazione della piscina nei termini contrattuali e la mancata corresponsione del corrispettivo all’appaltatore, il Comune di San Leo (RN) è stato costretto a corrispondere gli interessi passivi (compensativi e moratori) a Immobiliare Orfeo s.a.s., titolare del credito a seguito di cessione del 27.01.2020 da parte di Eurocom Inerti s.r.l., originaria appaltatrice.
La Procura attrice quantifica il presunto danno nella somma di euro 12.260,34 pari alla somma dei mandati di pagamento n. 1133/2023 e n. 1369/2023, e ritiene sussistente la responsabilità amministrativa, per colpa grave, di MB ME per non aver svolto le attività necessarie per il trasferimento all’appaltatore dell’immobile previsto come corrispettivo contrattuale e di D’NT RE, in quanto coordinatrice dell’attività amministrativa comunale, per non aver adottato idonee direttive per consentire all’appaltatore di conseguire il bene immobile quale controprestazione contrattuale.
La convenuta D’NT RE, con la memoria di costituzione del 29 settembre 2025, ha formulato in via preliminare un’istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato ex art. 130 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, a tal fine offrendo in pagamento la somma complessiva di euro 1.839,05 oltre le spese del giudizio.
Il convenuto MB ME, con la memoria di costituzione del 1° ottobre 2025, ha formulato in via preliminare un’istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato, senza peraltro provvedere alla quantificazione della somma da corrispondere ai sensi dell’art. 130 D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
La Procura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla definizione del giudizio per entrambi i convenuti per la somma di euro 1.839,05 ciascuno.
Nel corso della camera di consiglio del 22 ottobre 2025, gli avvocati difensori dei convenuti D’NT e MB hanno insistito con la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato e la Procura Regionale ha confermato il proprio parere favorevole.
All’esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025 questa Sezione, con decreto n. 7/2025 depositato il 28 ottobre 2025, ha accolto la richiesta di rito abbreviato determinando la somma di euro 1.839,05 dovuta da ciascun convenuto per la definizione del giudizio, assegnando il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto stesso, per il versamento in favore del Comune di San Leo (RN) con onere di tempestivo deposito presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale della prova dell’avvenuto pagamento e della quietanza rilasciata dall’amministrazione.
In particolare, con il predetto decreto n. 7/2025 la Sezione ha osservato che, ai sensi dell’art. 130, comma 7, d.lgs. n. 174 del 2016, è il Collegio che, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta ai fini dell’accesso al rito abbreviato valutandone la congruità in relazione alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, e che quindi nel caso del convenuto MB ME, per il quale nella memoria di costituzione non era stata proposto un preciso importo, la somma di euro 1.839,05, proposta dal difensore nel corso dell’udienza camerale, appare coerente con la contestazione di danno erariale.
Dalla documentazione in atti emerge che MB ME e D’NT RE hanno provveduto, in esecuzione al menzionato decreto n. 7/2025, ad effettuare il versamento della somma di euro 1.839,05 in data 17 novembre 2025 per entrambi, e che l’amministrazione comunale ha rilasciato regolare quietanza.
Nel corso della camera di consiglio del 4 febbraio 2026 tutte le parti hanno concordemente chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto a seguito dell’avvenuto versamento.
Pertanto, il Collegio dispone la definizione del giudizio n. 46555 ai sensi dell’art. 130, comma 8, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ne dichiara l’estinzione a seguito del versamento, in favore dell’amministrazione danneggiata, dell’integrale somma stabilita con decreto di questa Sezione n. 7/2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in solido nei confronti dei convenuti come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara, ai sensi dell’art. 130, comma 8, d.lgs. n. 174/2016, estinto il giudizio n. 46555 proposto dalla Procura Regionale nei confronti di MB ME e D’NT RE.
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 112,00 (centododici/00).
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2026.
Il Presidente f.f. estensore Cons. Alberto Rigoni
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 23 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(firmato digitalmente)