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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 266 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si contesta in toto la ctu Parte_1
atteso che è stato sottostimato il grave complesso morboso che affligge la ricorrente tant'è che è stata riconosciuta portatrice di handicap grave, per cui se ne chiede il rinnovo.
In subordine, qualora l'Ill.mo sig. Giudice ritenesse la causa matura per la decisione, chiede la liquidazione delle spese di ambedue le fasi del giudizio da porre a carico dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al PSS che si allega unitamente all'istanza di liquidazione degli onorari, alla nota spese ed al protocollo Siamm. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
23/02/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “"Obesità con complicanze artrosiche ad incidenza funzionale. Broncopneumopatia cronica ostruttiva in ossigenoterapia notturna con episodi di riacutizzazione bronchiale. Ipertensione arteriosa.
Valvulopatia mitro-aortica con stenosi aortica moderata. Diabete mellito tipo II. Insufficienza renale cronica al IV stadio. Incontinenza urinaria da sforzo. Carcinoma uroteliale papillare di basso grado della pelvi renale destra sottoposto ad intervento di nefrectomia. Neoplasia mucinosa papillare intraduttale del pancreas in follow-up".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, motiva la percentuale di invalidità del 100% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa ma non la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al patrocinio dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato (con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- liquida i compensi del legale della parte ammessa al patrocinio dello Stato con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si contesta in toto la ctu Parte_1
atteso che è stato sottostimato il grave complesso morboso che affligge la ricorrente tant'è che è stata riconosciuta portatrice di handicap grave, per cui se ne chiede il rinnovo.
In subordine, qualora l'Ill.mo sig. Giudice ritenesse la causa matura per la decisione, chiede la liquidazione delle spese di ambedue le fasi del giudizio da porre a carico dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al PSS che si allega unitamente all'istanza di liquidazione degli onorari, alla nota spese ed al protocollo Siamm. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
23/02/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “"Obesità con complicanze artrosiche ad incidenza funzionale. Broncopneumopatia cronica ostruttiva in ossigenoterapia notturna con episodi di riacutizzazione bronchiale. Ipertensione arteriosa.
Valvulopatia mitro-aortica con stenosi aortica moderata. Diabete mellito tipo II. Insufficienza renale cronica al IV stadio. Incontinenza urinaria da sforzo. Carcinoma uroteliale papillare di basso grado della pelvi renale destra sottoposto ad intervento di nefrectomia. Neoplasia mucinosa papillare intraduttale del pancreas in follow-up".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, motiva la percentuale di invalidità del 100% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa ma non la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al patrocinio dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato (con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- liquida i compensi del legale della parte ammessa al patrocinio dello Stato con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini