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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa DI RO, in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.830/25 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Gianluca Maisano e Laura Maceri per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 marzo 2025 , premesso di Parte_1
essere un educatore a tempo indeterminato con attuale sede di servizio presso l'Istituto di Istruzione
Superiore “Einaudi - Alvaro” di Palmi, di aver lavorato durante gli anni scolastici 2019/2020 -
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 alle dipendenze del Controparte_1
sempre nel ruolo del Personale Educativo, di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al CP_1
pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente. Nella resistenza dell'amministrazione convenuta, la causa, istruita in via documentale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che la Corte di Cassazione con la sentenza numero 32104/22, ha stabilito che la carta docente va riconosciuta anche al personale educativo, poiché la formazione annuale è
attribuita al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede che “La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
Ribadendo tale principio, con le ordinanze n. 9895 dell'11/04/2025 e n. 9984 del 12/04/2024,
la Suprema Corte ha statuito che, esattamente come il personale docente, anche il personale educativo ha diritto al bonus previsto dalla Legge n. 107/2015, precisando che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra personale docente e personale educativo “posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare
l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4810/2025 ha ulteriormente affermato, che: “L'assistente educativo, laddove impiegato con continuità presso un'istituzione scolastica statale, svolgendo attività funzionali all'inclusione, alla formazione e al supporto educativo degli alunni, è da considerarsi parte integrante della comunità scolastica e partecipa, di fatto, al progetto
educativo della scuola, assumendo così un ruolo che non può essere formalmente disconosciuto ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta del Docente.”
La Suprema Corte ha dunque precisato che la natura sostanziale delle mansioni svolte prevale sull'inquadramento formale, specialmente in presenza di un'attività di supporto costante alle attività didattiche, alla progettazione educativa e alla gestione del gruppo classe.
È stato quindi chiarito che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale docente e personale educativo in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali. Tant'è che il D. L. 09/09/2025 n. 127, convertito in Legge 164 del 30/10/2025 - facendo proprio il consolidato insegnamento giurisprudenziale - ha sancito il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente per gli Educatori a partire dall'anno scolastico 2025/2026.
Contrariamente a quanto sostenuto dal , è stato inoltre precisato che la carta docente CP_1
“spetta, pur in assenza di domanda” ed indipendentemente dalla circostanza che il docente abbia anticipato la spesa, posto che “l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e
dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di
finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione CP_1
nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)” (Cass. n. 29961/2023).
Con riferimento alla prescrizione, la Corte di Cassazione ha precisato che “l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva
annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la
sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (v. Cass. n. 29961/2023).
Nella fattispecie, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal “per le CP_1 annualità antecedenti il quinquennio dalla presentazione del ricorso”, ossia per l'a.s. 2019/20, dal momento che dalla documentazione in atti emerge che il primo atto interruttivo, ovvero la diffida inviata a mezzo pec in data 6/02/2025, è intervenuta in un momento in cui era già maturato il termine quinquennale di prescrizione.
La domanda deve quindi essere accolta soltanto con riferimento agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dal momento che correttamente la parte ricorrente richiede il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carte Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti, indicati in ricorso e documentati, il va quindi condannato all'adozione delle attività CP_1
necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
3.- L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione per un terzo delle spese di giudizio che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore e della limitata attività svolta, in 880,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna il all'adozione di ogni atto necessario per Controparte_1
consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
2) rigetta per il resto;
3) condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 880,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Palmi, 17/11/2025
Il Giudice del lavoro
DI RO