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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 451/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09127 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Fallimento " Resistente1 Srl - In Liquidazion - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 415/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
3 e pubblicata il 19/06/2025
Atti impositivi:
- SILENZIO RIMBOR n. 08152160159 2014 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza gravata rigetto del ricorso di primo grado.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, rubricato al n. 415/2025, Fallimento "
Resistente1 Srl" impugnava il silenzio – rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 27 aprile
2021 avente ad oggetto la restituzione della somma versata a titolo di imposta di registro su un atto giudiziario di esecuzione mobiliare.
Deduceva un unico, seppure articolato, motivo di doglianza, consistente nella violazione degli art. 37 e 77
DPR 26 aprile 1986, n. 131, e illegittimo rifiuto (tacito) del rimborso dell'imposta versata, chiedendo quindi la condanna al rimborso delle somme di cui si discute.
Con sentenza n. 415 in data 19 giugno 2025 la Corte la Corte adita, in accoglimento del ricorso, disponeva la restituzione alla Società ricorrente della maggiore imposta di registro versata, da aumentare degli interessi legali fino al pagamento.
Avverso la predetta sentenza la Direzione Provinciale di Cagliari dell'Agenzia delle Entrate propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado, previa sospensiva.
Si è costituito in giudizio il Fallimento " Resistente1 Srl" chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare dell'appello.
L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 352 in data 29 settembre (1 ottobre) 2025.
In data 10/12/2025 è stata emesso il dispositivo numero 424/2025 (rigetta, con spese a carico della parte appellante.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, come riassunti nell'atto di appello, non sono contestati, per cui a esso si può fare riferimento, nei termini che seguono.
La Società, odierna appellata, nell'anno 2010 aveva avviato un procedimento arbitrale in riferimento a un accordo di programma sottoscritto, nell'anno 2000, tra la stessa, la Regione Autonoma della Sardegna e altri soggetti pubblici e privati coinvolti, in relazione ad attività di riqualificazione urbana dell'area denominata
Luogo1.
Con lodo arbitrale definitivo n. 14406/2013 del 24/3/2013, la Regione Sardegna venne condannata al risarcimento di € 77.827.000,00, a favore della “Resistente1 S.R.L.”, per danni da questa subiti a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte, a seguito della sospensione dei lavori previsti dall'accordo.
La R.A.S. impugnò il lodo (unitamente a un altro lodo risalente al 2011) presso la Corte d'Appello di Roma.
Nelle more del processo di appello, con atto iscritto presso il Tribunale di Cagliari al Reg. Es. 1354/2014, la
Società promosse una procedura esecutiva finalizzata alla riscossione del credito, attraverso la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, nei confronti del tesoriere della Regione.
In esito a tale procedimento, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza di assegnazione n. 533 del 01/07/2014, ai sensi dell'art. 553 del Codice di procedura civile dispose: - la quantificazione del credito azionato in totali € 83.823.739,00;
- l'assegnazione delle somme al creditore “Resistente1 S.R.L.” sino a soddisfazione del credito”;
- il pagamento in favore della Società a carico del terzo pignorato.
In esecuzione del provvedimento, il credito vantato dalla Regione Autonoma della Sardegna nei confronti del terzo pignorato, “Banca_1 Spa”, venne trasferito alla “Resistente1 S.R.L.”: nel trasferimento del credito era espressamente compreso l'ammontare dovuto per spese di registrazione dell'ordinanza n. 533/2014.
Il 28/08/2014, la Società versò la somma di € 419.119,00 con mod F23, a titolo di registrazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Il 09/04/2018, la Corte di Appello di Roma si pronunciava sul ricorso della Regione Sardegna, con sentenza di nullità parziale dei lodi arbitrali impugnati e riduzione delle somme a carico della attrice.
Avverso la decisione della Corte d'appello, le parti in causa ricorrevano al giudizio della Corte di Cassazione, rispettivamente con ricorso da parte della Società e controricorso della Regione Sarda. In accoglimento delle istanze di quest'ultima, con la sentenza n. 2738/2021, la Corte di Cassazione, ritenuto che la materia controversa appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo e non alla competenza del collegio arbitrale, cassava senza rinvio la pronuncia impugnata e dichiarava la nullità dei lodi arbitrali.
Secondo l'attuale appellato per effetto della sentenza della Suprema Corte sarebbe risultato invalidato il titolo esecutivo, la cui imposta per la registrazione, dunque, sarebbe divenuta dovuta nella misura fissa di
200 euro.
Per tale motivo, con istanza inviata all'Ufficio con pec del 27/04/2021, ai sensi degli articoli 77 e 37 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 26/4/1986 n. 131, la Società chiedeva la restituzione di
€ 418.919,00, pari all'ammontare del tributo che riteneva versato in eccedenza, rispetto al debito tributario effettivamente dovuto.
Essendosi formato il rifiuto tacito alla restituzione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo del
31/12/1992 n. 546, in sede contenziosa la Società ne ha contestato la legittimità, per violazione degli artt.
37 e 77 del D.P.R. 131 del 1986.
La ricorrente ha sostenuto che il diritto al rimborso troverebbe legittimazione nel tenore del citato art. 37, secondo cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile sono soggetti al tributo anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
In relazione alla norma richiamata, la parte ha dedotto che, per effetto della sentenza n. 2738/2021 della
Suprema Corte, di dichiarazione di nullità del lodo arbitrale n. 14406/2013, l'intervenuta insussistenza del credito per risarcimento danni verso la Regione Sarda avrebbe comportato anche l'invalidità del provvedimento di esecuzione n. 533 del 2014, con la conseguenza, ai fini fiscali, in relazione a quest'ultimo atto, che l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il diritto al rimborso dell'imposta versata in sede di registrazione, in misura eccedente la misura fissa.
A conforto della tesi presentata ha richiamato, fra i molteplici interventi della Suprema Corte, la pronuncia n. 22860/2024, che avrebbe ad oggetto un caso identico alla fattispecie.
Ha concluso con la richiesta di accertamento del diritto al rimborso, a suo tempo richiesto all'Ufficio, con la condanna alla restituzione della somma di € 418.919,00 in c/capitale, oltre agli interessi per tardivo rimborso nella misura del 1% per ogni semestre intero maturato, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale del
21/5/2009, a decorrere dal 27/04/2021.
La Terza Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, con la sentenza n. 415/2025 pronunciata il
09/06/2025, depositata il 19/06/2025 e notificata all'Ufficio nella medesima data del 19/06/2025, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha disposto la condanna nei confronti dell'Ufficio alla restituzione del maggior tributo versato rispetto alla misura fissa, oltre interessi legali fino al pagamento.
Ha dichiarato la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di € 5.000,00.
2.1 L'appello dell'Agenzia delle Entrate è affidato ai motivi di cui alla successiva trattazione.
2.1a. L'appellante sostiene in primo luogo che la contribuente non ha adeguatamente dimostrato la correlazione fra il provvedimento di esecuzione, assoggettato a registrazione e tassazione, e il lodo arbitrale poi dichiarato nullo;
non sarebbe quindi dimostrata l'inerenza del pagamento al titolo poi dichiarato nullo. La tesi, davvero capziosa, non può essere condivisa in quanto l'appellante si limita a formulare un semplice dubbio, senza introdurre nel processo alcun elemento che provochi incertezza circa il rapporto fra il provvedimento di esecuzione e il lodo arbitrale.
2.1b. L'Agenzia delle Entrate sostiene poi che il diritto al rimborso deve essere riconosciuto solo qualora l'imposta sia stata corrisposta in relazione a un atto contenuto nella stessa serie procedimentale di quello dichiarato nullo;
tale presupposto non ricorrerebbe nel caso di specie, nel quale è stato sottoposto a tassazione un atto del processo di esecuzione, mentre la nullità è stata dichiarata in relazione ad un atto del giudizio di cognizione.
Neanche questa prospettazione può essere condivisa.
Invero, l'imposta di registro sottopone all'imposta proporzionale la registrazione dell'atto dal quale il contribuente si attende, direttamente o indirettamente, un vantaggio patrimoniale.
Per tale motivo la registrazione dell'atto è considerata indice di capacità contributiva.
Nel caso di specie, come già sottolineato, l'imposta è stata pagata in relazione alla sentenza riguardante il lodo arbitrale che aveva, prima dell'intervento della Cassazione, definito il giudizio.
Questa è la sentenza dichiarata nulla, mentre la sentenza riguardante la sua esecuzione non è stata oggetto di alcuna declaratoria.
A voler seguire il ragionamento dell'appellante le somme versate all'atto della registrazione del provvedimento dell'esecuzione diverrebbero irripetibili nonostante sia venuto meno il rapporto debitorio rispetto al quale questo è stato emesso.
Il pagamento effettuato nei cofronti dell'Agenzia risulterebbe quindi privo di causa in quanto del tutto svincolato dalla possibilità di conseguire qualche utilità dall'assolvimento dell'imposta; esso non potrebbe quindi essere ritenuto indice di capacità contributiva.
Afferma il Collegio che la sopravvenuta declaratoria della nullità della sentenza di merito necessariamente travolge anche gli atti giurisdizionali resi nella fase dell'esecuzione.
Non occorre poi discutere approfonditamente la natura di tale collegamento: non vi ha dubbio sul fatto che
è venuto meno il diritto dell'attore al soddisfo del credito basato sulla sentenza di merito.
La sentenza resa nel processo di esecuzione risulta quindi necessariamente travolta: conseguentemente
è illogico pretendere il pagamento dell'imposta per la sua registrazione, ovvero negare il rimborso quando questa sia stata spontaneamente pagata.
2.1c. Nemmeno può essere condivisa l'ulteriore questione, con la quale l'appellante Agenzia rileva che l'attuale appellata ha già ricevuto dalla Regione Autonoma della Sardegna le somme di cui si tratta.
La circostanza pone infatti un problema riguardo ai rapporti fra l'appellata e la Regione, che dovrà essere risolto nelle opportune sedi, ma non fa venir meno l'obbligo, per l'Agenzia delle Entrate, di restituire somme indebitamente percepite.
Infatti, una volta intervenuto il lodo arbitrale e che questo è divenuto esecutivo, la Regione, in forza anche della pronuncia resa a seguito del processo di esecuzione, vi ha dato esecuzione.
Peraltro non si tratta, evidentemente, di pagamento definitivo in quanto esposto alle conseguenze della declaratoria della nullità del provvedimento sul quale si basa.
Il suddetto pagamento non consente quindi all'Agenzia delle Entrate di sottrarsi all'obbligo direstituire quanto indebitamente percepito.
3. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza con parzale accoglimento delle richieste dell'appellata, che appaiono incongrue in relazione alla complessità della causa e agli atti che sono stati necessari per la difesa dell'appellante.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge l'appello in epigrafe.
Condanna l'appellante Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell'appellato Fallimento "
Resistente1a Srl" di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi
€ 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con l'intervento di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice,
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 451/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09127 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Fallimento " Resistente1 Srl - In Liquidazion - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 415/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
3 e pubblicata il 19/06/2025
Atti impositivi:
- SILENZIO RIMBOR n. 08152160159 2014 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza gravata rigetto del ricorso di primo grado.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, rubricato al n. 415/2025, Fallimento "
Resistente1 Srl" impugnava il silenzio – rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 27 aprile
2021 avente ad oggetto la restituzione della somma versata a titolo di imposta di registro su un atto giudiziario di esecuzione mobiliare.
Deduceva un unico, seppure articolato, motivo di doglianza, consistente nella violazione degli art. 37 e 77
DPR 26 aprile 1986, n. 131, e illegittimo rifiuto (tacito) del rimborso dell'imposta versata, chiedendo quindi la condanna al rimborso delle somme di cui si discute.
Con sentenza n. 415 in data 19 giugno 2025 la Corte la Corte adita, in accoglimento del ricorso, disponeva la restituzione alla Società ricorrente della maggiore imposta di registro versata, da aumentare degli interessi legali fino al pagamento.
Avverso la predetta sentenza la Direzione Provinciale di Cagliari dell'Agenzia delle Entrate propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado, previa sospensiva.
Si è costituito in giudizio il Fallimento " Resistente1 Srl" chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare dell'appello.
L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 352 in data 29 settembre (1 ottobre) 2025.
In data 10/12/2025 è stata emesso il dispositivo numero 424/2025 (rigetta, con spese a carico della parte appellante.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, come riassunti nell'atto di appello, non sono contestati, per cui a esso si può fare riferimento, nei termini che seguono.
La Società, odierna appellata, nell'anno 2010 aveva avviato un procedimento arbitrale in riferimento a un accordo di programma sottoscritto, nell'anno 2000, tra la stessa, la Regione Autonoma della Sardegna e altri soggetti pubblici e privati coinvolti, in relazione ad attività di riqualificazione urbana dell'area denominata
Luogo1.
Con lodo arbitrale definitivo n. 14406/2013 del 24/3/2013, la Regione Sardegna venne condannata al risarcimento di € 77.827.000,00, a favore della “Resistente1 S.R.L.”, per danni da questa subiti a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte, a seguito della sospensione dei lavori previsti dall'accordo.
La R.A.S. impugnò il lodo (unitamente a un altro lodo risalente al 2011) presso la Corte d'Appello di Roma.
Nelle more del processo di appello, con atto iscritto presso il Tribunale di Cagliari al Reg. Es. 1354/2014, la
Società promosse una procedura esecutiva finalizzata alla riscossione del credito, attraverso la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, nei confronti del tesoriere della Regione.
In esito a tale procedimento, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza di assegnazione n. 533 del 01/07/2014, ai sensi dell'art. 553 del Codice di procedura civile dispose: - la quantificazione del credito azionato in totali € 83.823.739,00;
- l'assegnazione delle somme al creditore “Resistente1 S.R.L.” sino a soddisfazione del credito”;
- il pagamento in favore della Società a carico del terzo pignorato.
In esecuzione del provvedimento, il credito vantato dalla Regione Autonoma della Sardegna nei confronti del terzo pignorato, “Banca_1 Spa”, venne trasferito alla “Resistente1 S.R.L.”: nel trasferimento del credito era espressamente compreso l'ammontare dovuto per spese di registrazione dell'ordinanza n. 533/2014.
Il 28/08/2014, la Società versò la somma di € 419.119,00 con mod F23, a titolo di registrazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Il 09/04/2018, la Corte di Appello di Roma si pronunciava sul ricorso della Regione Sardegna, con sentenza di nullità parziale dei lodi arbitrali impugnati e riduzione delle somme a carico della attrice.
Avverso la decisione della Corte d'appello, le parti in causa ricorrevano al giudizio della Corte di Cassazione, rispettivamente con ricorso da parte della Società e controricorso della Regione Sarda. In accoglimento delle istanze di quest'ultima, con la sentenza n. 2738/2021, la Corte di Cassazione, ritenuto che la materia controversa appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo e non alla competenza del collegio arbitrale, cassava senza rinvio la pronuncia impugnata e dichiarava la nullità dei lodi arbitrali.
Secondo l'attuale appellato per effetto della sentenza della Suprema Corte sarebbe risultato invalidato il titolo esecutivo, la cui imposta per la registrazione, dunque, sarebbe divenuta dovuta nella misura fissa di
200 euro.
Per tale motivo, con istanza inviata all'Ufficio con pec del 27/04/2021, ai sensi degli articoli 77 e 37 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 26/4/1986 n. 131, la Società chiedeva la restituzione di
€ 418.919,00, pari all'ammontare del tributo che riteneva versato in eccedenza, rispetto al debito tributario effettivamente dovuto.
Essendosi formato il rifiuto tacito alla restituzione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo del
31/12/1992 n. 546, in sede contenziosa la Società ne ha contestato la legittimità, per violazione degli artt.
37 e 77 del D.P.R. 131 del 1986.
La ricorrente ha sostenuto che il diritto al rimborso troverebbe legittimazione nel tenore del citato art. 37, secondo cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile sono soggetti al tributo anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
In relazione alla norma richiamata, la parte ha dedotto che, per effetto della sentenza n. 2738/2021 della
Suprema Corte, di dichiarazione di nullità del lodo arbitrale n. 14406/2013, l'intervenuta insussistenza del credito per risarcimento danni verso la Regione Sarda avrebbe comportato anche l'invalidità del provvedimento di esecuzione n. 533 del 2014, con la conseguenza, ai fini fiscali, in relazione a quest'ultimo atto, che l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il diritto al rimborso dell'imposta versata in sede di registrazione, in misura eccedente la misura fissa.
A conforto della tesi presentata ha richiamato, fra i molteplici interventi della Suprema Corte, la pronuncia n. 22860/2024, che avrebbe ad oggetto un caso identico alla fattispecie.
Ha concluso con la richiesta di accertamento del diritto al rimborso, a suo tempo richiesto all'Ufficio, con la condanna alla restituzione della somma di € 418.919,00 in c/capitale, oltre agli interessi per tardivo rimborso nella misura del 1% per ogni semestre intero maturato, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale del
21/5/2009, a decorrere dal 27/04/2021.
La Terza Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, con la sentenza n. 415/2025 pronunciata il
09/06/2025, depositata il 19/06/2025 e notificata all'Ufficio nella medesima data del 19/06/2025, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha disposto la condanna nei confronti dell'Ufficio alla restituzione del maggior tributo versato rispetto alla misura fissa, oltre interessi legali fino al pagamento.
Ha dichiarato la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di € 5.000,00.
2.1 L'appello dell'Agenzia delle Entrate è affidato ai motivi di cui alla successiva trattazione.
2.1a. L'appellante sostiene in primo luogo che la contribuente non ha adeguatamente dimostrato la correlazione fra il provvedimento di esecuzione, assoggettato a registrazione e tassazione, e il lodo arbitrale poi dichiarato nullo;
non sarebbe quindi dimostrata l'inerenza del pagamento al titolo poi dichiarato nullo. La tesi, davvero capziosa, non può essere condivisa in quanto l'appellante si limita a formulare un semplice dubbio, senza introdurre nel processo alcun elemento che provochi incertezza circa il rapporto fra il provvedimento di esecuzione e il lodo arbitrale.
2.1b. L'Agenzia delle Entrate sostiene poi che il diritto al rimborso deve essere riconosciuto solo qualora l'imposta sia stata corrisposta in relazione a un atto contenuto nella stessa serie procedimentale di quello dichiarato nullo;
tale presupposto non ricorrerebbe nel caso di specie, nel quale è stato sottoposto a tassazione un atto del processo di esecuzione, mentre la nullità è stata dichiarata in relazione ad un atto del giudizio di cognizione.
Neanche questa prospettazione può essere condivisa.
Invero, l'imposta di registro sottopone all'imposta proporzionale la registrazione dell'atto dal quale il contribuente si attende, direttamente o indirettamente, un vantaggio patrimoniale.
Per tale motivo la registrazione dell'atto è considerata indice di capacità contributiva.
Nel caso di specie, come già sottolineato, l'imposta è stata pagata in relazione alla sentenza riguardante il lodo arbitrale che aveva, prima dell'intervento della Cassazione, definito il giudizio.
Questa è la sentenza dichiarata nulla, mentre la sentenza riguardante la sua esecuzione non è stata oggetto di alcuna declaratoria.
A voler seguire il ragionamento dell'appellante le somme versate all'atto della registrazione del provvedimento dell'esecuzione diverrebbero irripetibili nonostante sia venuto meno il rapporto debitorio rispetto al quale questo è stato emesso.
Il pagamento effettuato nei cofronti dell'Agenzia risulterebbe quindi privo di causa in quanto del tutto svincolato dalla possibilità di conseguire qualche utilità dall'assolvimento dell'imposta; esso non potrebbe quindi essere ritenuto indice di capacità contributiva.
Afferma il Collegio che la sopravvenuta declaratoria della nullità della sentenza di merito necessariamente travolge anche gli atti giurisdizionali resi nella fase dell'esecuzione.
Non occorre poi discutere approfonditamente la natura di tale collegamento: non vi ha dubbio sul fatto che
è venuto meno il diritto dell'attore al soddisfo del credito basato sulla sentenza di merito.
La sentenza resa nel processo di esecuzione risulta quindi necessariamente travolta: conseguentemente
è illogico pretendere il pagamento dell'imposta per la sua registrazione, ovvero negare il rimborso quando questa sia stata spontaneamente pagata.
2.1c. Nemmeno può essere condivisa l'ulteriore questione, con la quale l'appellante Agenzia rileva che l'attuale appellata ha già ricevuto dalla Regione Autonoma della Sardegna le somme di cui si tratta.
La circostanza pone infatti un problema riguardo ai rapporti fra l'appellata e la Regione, che dovrà essere risolto nelle opportune sedi, ma non fa venir meno l'obbligo, per l'Agenzia delle Entrate, di restituire somme indebitamente percepite.
Infatti, una volta intervenuto il lodo arbitrale e che questo è divenuto esecutivo, la Regione, in forza anche della pronuncia resa a seguito del processo di esecuzione, vi ha dato esecuzione.
Peraltro non si tratta, evidentemente, di pagamento definitivo in quanto esposto alle conseguenze della declaratoria della nullità del provvedimento sul quale si basa.
Il suddetto pagamento non consente quindi all'Agenzia delle Entrate di sottrarsi all'obbligo direstituire quanto indebitamente percepito.
3. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza con parzale accoglimento delle richieste dell'appellata, che appaiono incongrue in relazione alla complessità della causa e agli atti che sono stati necessari per la difesa dell'appellante.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge l'appello in epigrafe.
Condanna l'appellante Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell'appellato Fallimento "
Resistente1a Srl" di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi
€ 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con l'intervento di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice,