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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14865/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 15/01/1971), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CELLITTI CARLO;
CodiceFiscale_1
(BRINDISI (BR), 12/03/1971), C.F. CP_1
, con il patrocinio dell'avv. CELLITTI CARLO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
chiedono al Tribunale Parte_1 CP_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2005, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2.Assegnare la casa coniugale sita in Roma alla Via Val Padana n. 118 a
proprietario esclusivo della stessa;
CP_1
3. corrisponderà a , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio non ancora economicamente indipendente, Per_1 la somma mensile di €.391,00 che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della con successivo adeguamento annuale automatico Pt_1 sulla base degli indici ISTAT;
4.I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie: mediche non mutuabili, scolastiche e sportive, previamente tra gli stessi concordate.
5.Dare atto che le parti rinunciano nei reciproci confronti a esigere un contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, e che le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06/06/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, specificando tuttavia che poiché nella casa coniugale non vi abita il figlio della coppia non può parlarsi di assegnazione;
tuttavia poiché la casa di Via Val Padana 118 è di proprietà
esclusiva del sig. in conformità alla volontà delle parti la stessa resta CP_1
nella disponibilità esclusiva del . Resta ferma la valenza meramente CP_1
negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14865/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frascati in data 06/06/1998 tra (ROMA (RM), Parte_1
15/01/1971) e (BRINDISI (BR), 12/03/1971) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati al n. 99, Parte
II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14865/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 15/01/1971), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CELLITTI CARLO;
CodiceFiscale_1
(BRINDISI (BR), 12/03/1971), C.F. CP_1
, con il patrocinio dell'avv. CELLITTI CARLO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
chiedono al Tribunale Parte_1 CP_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2005, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2.Assegnare la casa coniugale sita in Roma alla Via Val Padana n. 118 a
proprietario esclusivo della stessa;
CP_1
3. corrisponderà a , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio non ancora economicamente indipendente, Per_1 la somma mensile di €.391,00 che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della con successivo adeguamento annuale automatico Pt_1 sulla base degli indici ISTAT;
4.I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie: mediche non mutuabili, scolastiche e sportive, previamente tra gli stessi concordate.
5.Dare atto che le parti rinunciano nei reciproci confronti a esigere un contributo al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, e che le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06/06/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, specificando tuttavia che poiché nella casa coniugale non vi abita il figlio della coppia non può parlarsi di assegnazione;
tuttavia poiché la casa di Via Val Padana 118 è di proprietà
esclusiva del sig. in conformità alla volontà delle parti la stessa resta CP_1
nella disponibilità esclusiva del . Resta ferma la valenza meramente CP_1
negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14865/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frascati in data 06/06/1998 tra (ROMA (RM), Parte_1
15/01/1971) e (BRINDISI (BR), 12/03/1971) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati al n. 99, Parte
II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 03/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi