Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/05/2025, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
n. 15299/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15299/2022 RGAC e vertente
TRA
, in persona del titolare Parte_1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice 24 presso l'avv. Cristoforo Scala, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Pompei alla Via Lepanto 247 presso l'avv. Rosario Grieco, dal quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Consegna dei dati dei condomini morosi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
pagina 1 di 5
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stato notificati al il quale si è costituito chiedendo di Controparte_1 dichiarare inammissibile ed improcedibile l'azione per non essere stato esperito il tentativo di mediazione, e comunque di dichiarare che non doveva essere consegnato alcun elenco di condomini morosi, non essendo la ditta attrice creditrice del CP_1 nella misura indicata nel ricorso;
il rito sommario di cognizione è stato convertito in rito ordinario, e nel corso della successiva istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ora la causa va Persona_1 decisa.
E' incontestato che tra e sia intercorso il Parte_1 Controparte_1 rapporto di appalto su cui si fonda la domanda proposta dalla prima nei confronti del secondo. Secondo i conteggi esposti dalla ditta appaltatrice, furono eseguiti lavori per un importo di € 183.771,48 Iva inclusa, e furono corrisposti € 145.941,12, per cui residuerebbe il credito di € 37.830,36 (di cui € 21.215,69 per lavori previsti dal contratto d'appalto, ed € 16.614,67 per lavori extra commissionati dal Condominio in corso d'opera) per il quale sono stati chiesti i dati dei condomini morosi. Secondo il Condominio committente, invece, la somma dovuta per i lavori sarebbe parti ad € 163.047,59, ma andrebbero sottratti € 15.090,36 + 1397,98 per vizi delle opere come riscontrati dal Direttore dei Lavori, per cui sarebbero effettivamente dovuti € 146.919,98 a titolo di corrispettivo, cui andrebbe aggiunta l'Iva del 10% per un dovuto complessivo di € 161.911,678; sottraendo l'ammontare pacificamente corrisposto di € 145.941,12, quindi il credito residuo di ammonterebbe ad € 15.670,56, meno della Parte_1 metà di quanto richiesto dalla ditta attrice.
La posizione del convenuto non è del tutto coerente: ritenendo dovuta una CP_1 data somma, anche se inferiore a quella richiesta dalla ditta appaltatrice, avrebbe dovuto quantomeno offrire tale cifra, o fornire i dati dei condomini morosi relativamente al pagamento della somma che esso stesso ritiene dovuta – ma non lo ha fatto. In ogni caso, essendoci contrasto tra le parti circa la somma effettivamente dovuta dal debitore, era necessario in questa sede accertare l'entità del credito di nei Parte_1 confronti del , per poi potere ordinare al di fornire i dati dei CP_1 CP_1 condomini morosi, relativamente ad una cifra precisa. Per tale ragione, è stata espletata in questa sede una consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 2 di 5 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in comparsa di risposta, secondo cui la presente controversia avrebbe ad oggetto la materia del condominio, per cui sarebbe stato preventivamente necessario esperire la procedura di mediazione obbligatoria: non è così, la causa ad oggetto un rapporto d'appalto, in cui uno dei contraenti è un condominio – mentre la materia del condominio ha ad oggetto rapporti tra condomini. Tardivamente, solo con la prima memoria ex art. 183.6 cpc, parte convenuta ha eccepito che non sia stata esperita la negoziazione assistita. Il CTU, con congrua motivazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha esaminato le contestazioni mosse dal convenuto alle opere realizzate dalla CP_1 ditta attrice, giungendo alle seguenti conclusioni. In primo luogo, il ha contestato la bontà della revisione in clinker della CP_1 facciata, ed il CTU ha accertato che la ditta ha eseguito correttamente tale lavorazione, descritta nella voce n° 9 del computo metrico estimativo, “ma certamente l' intervento previsto in fase di appalto, non era sufficiente a risolvere le patologie che interessavano e interessano ancora i prospetti del fabbricato, soprattutto lato mare. Di fatto, secondo lo scrivente, per evitare i fenomeni di distacco delle piastrelle era ed è necessario, risanare prima le superfici su cui è posato il rivestimento.”. Ciò equivale ad asserire che vi era un vizio del progetto, e come affermato da Cass. 31273/2022, l'appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli errori del progetto fornito dallo stesso, e se non lo fa risponde dei vizi dell'opera da lui eseguita – a meno che non provi di avere segnalato il proprio dissenso e di avere eseguito le opere come nudus minister. Pertanto, non avendo la ditta appaltatrice dimostrato di avere in questo caso agito quale nudus minister, e posto dunque che avrebbe dovuto denunciare al committente che l'intervento così come progettato era inutile, si applica il diritto del committente, previsto dall'art. 22 del contratto d'appalto stipulato tra le parti, di provvedere alla riduzione proporzionale del prezzo – che appare equo valutare nel 25%, come proposto dal . Poiché il CP_1 valore della lavorazione è di € 7.101,63, vanno dunque decurtati dall'importo totale € 1775,40. In secondo luogo, parte convenuta ha contestato la bontà del trattamento delle ringhiere. In proposito, il CTU ha accertato che “la procedura di verniciatura non sia stata realizzata correttamente, perché, l' impresa dopo aver pulito la Parte_1 superfice ha proceduto ad applicare una mano di antiruggine (come era previsto dal computo metrico estimativo sopra riportato), che è da evitare se prima non si applica un primer aggrappante per la superfice zincata. Questa è la causa dei vizi e del distacco dello smalto delle ringhiere oggi denunciato dal resistente.”. Anche se lo CP_1 stesso CTU evidenzia che la ditta appaltatrice ha eseguito l'intervento di verniciatura delle ringhiere come previsto nel computo metrico estimativo contrattuale e sotto le direttive del DL nominato dal Condominio – si applica comunque il principio enunciato da Cass. 31273/2022; dunque, in base all'art. 22 del contratto, dal valore della lavorazione di € 8.628,26 va decurtato il 25% pari ad € 2.157,06. Una terza contestazione concerne l'intervento di impermeabilizzazione dei balconi, con sostituzione di pavimentazione e posa di marmi;
in proposito il CTU ha rilevato che le pagina 3 di 5 piccole lesioni capillari riscontrate sui frontalini siano legate a normale dilatarsi e ritirarsi dei materiali adoperati nei 5 anni trascorsi dalla ultimazione dei lavori;
ai fisiologici movimenti di assestamento dell'edificio ed alle vibrazioni causate dal traffico veicolare della strada principale – lesioni “minime, normali e per nulla pericolose”. Inoltre: “Anche le altre imperfezioni rilevate in alcuni balconi (piccole scheggiature dei correnti di marmo e stuccatura delle fughe di alcuni pavimenti dei balconi), rientrano nel normale processo di assestamento di deterioramento dei materiali in questi ultimi cinque anni.”; le venature scure dei correnti di marmo sono normali nel marmo commerciale utilizzato in questo caso;
ed ancora: “la pendenza dei balconi è sufficiente e in ogni caso la stessa è stata determinata dalla soglia esistente dei singoli balconi di accesso ai balconi.”. Il CTU ha risposto alle osservazioni del CT di parte convenuta sul punto, specificando che dato il tenore delle contestazioni mosse ai lavori eseguiti dalla ditta attrice, due accessi sono stati sufficienti;
che il CTP del era assente al primo accesso, e CP_1 durante il secondo non ha chiesto di ispezionare luoghi diversi da quelli ispezionati dal CTU;
che durante entrambi gli accessi sono stati i condomini a guidare il CTU ad osservare tutti i punti oggetto delle contestazioni all'operato dell'appaltatrice. Inoltre, il CTU nei rispondere al CTP del Condominio ha ribadito che le piccole scheggiature dei correnti in marmo riscontrate non giustificano la decurtazione del prezzo, e che se non ha ispezionato tra interni dell'edificio condominiale, è stato perché nessuno glielo ha chiesto, né i condomini che lo hanno accompagnato in entrambi gli accessi, né il CTP di parte convenuta nel secondo accesso. Con la memoria istruttoria (seconda memoria ex art. 183.6 cpc) parte convenuta ha depositato tre bonifici che assume effettuati dal in favore di Controparte_1
dei quali solo due sono leggibili per complessivi € 7000, risalenti Parte_1 giugno/luglio 2021 e quindi prima che iniziasse il presente giudizio, pacificamente ulteriori rispetto ai pagamenti per € 145.941 che lo stesso , in ciò concorde CP_1 colla ditta attrice, dichiarava di avere effettuato in comparsa di risposta. Come afferma Cass. 3155/2025: “L'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato.”, per cui il pagamento è rilevabile anche d'ufficio, purché risultante da documentazione ritualmente prodotta. Il non ha saputo attribuire tali pagamenti ad una CP_1 causale diversa dal pagamento dei lavori per cui è causa. In definitiva, come accertato dal CTU in linea di principio il dovrebbe CP_1 pagare alla ditta attrice la somma di 182.411,83; da tale cifra vanno detratti € (1775,40
+ 2157.06 =) 3.932,46: pertanto, il totale dovuto cala ad € 178.478,97. Da tale somma vanno detratti pagamenti per (145.941 + 7.000 =) 152.941. Pertanto, il debito residuo del convenuto nei confronti della ditta attrice ammonta ad € 25.537,97. CP_1
Dunque, il va condannato a fornire alla ditta attrice i dati relativi ai CP_1 condomini morosi per la somma di € 25.537,97; va anche impartito l'ordine ex art. 614 bis cpc.
pagina 4 di 5 Per quanto detto, il convenuto va condannato a consegnare alla ditta attrice CP_1 la lista dei condomini morosi peer complessivi € 25.537,97, e condannato a pagare alla ditta attrice la somma di € 50 per ogni giorno di ritardo nella consegna a partire dal 90° giorno successivo alla notificazione della presente sentenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15299/2022 rgac tra: ditta
, attrice;
Parte_1 Controparte_1 convenuto;
così provvede:
1) Condanna il convenuto a consegnare alla ditta attrice i dati dei CP_1 condomini morosi, così come richiesti in citazione, rispetto ad un debito del CP_1 convenuto nei confronti della ditta attrice pari ad € 25.537,97;
2) Condanna il convenuto a pagare alla ditta attrice la somma di € 50 per CP_1 ogni giorno di ritardo nel consegnare i dati dei condomini morosi, a partire dal 90° giorno successivo alla notificazione della presente sentenza;
3) Condanna il convenuto a rimborsare alla ditta attrice ogni somma che CP_1 parte attrice documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna il convenuto a rimborsare alla ditta attrice le spese di lite, CP_1 che liquida in € 286 per esborsi ed € 5.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Cristoforo Scala.
Così deciso in Portici in data 30/4/2025 Il giudice unico
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