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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/12/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3046 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 3046 /2023 del Ruolo Generale degli
Affari Civili, promosso da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]98 95043 MILITELLO IN C.F._1
VAL DI CATANIA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. VENTIMIGLIA CATERINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Cavour, 153 95043 MILITELLO
VAL DI CATANIA
- ricorrente
nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...]2135 47521 C.F._2
CESENA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. ZUCCHERELLI LETIZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CESENA, VIA PIETRO TURCHI 34
- resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
1 In punto a: divorzio giudiziale
Conclusioni: all'udienza del 3 dicembre 2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi quindi la ricorrente Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto, da nata il [...] a [...], residente a [...]in Val di Parte_1
Catania alla via Monte Grappa,98 e nato il [...] a [...]
Salerno e residente a [...] interno1, avanti
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno e trascritto nel registro dello stato civile al
N.53 PARTE I Uff.1 anno 2003”. Il resistente ha Controparte_1 chiesto a questo Tribunale di: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in data 29/05/2003 a Salerno, trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Salerno al n. 53, Parte I Uff. 1 anno 2003.
Compensate le spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2023 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in Salerno in data Controparte_1
29/05/2003, iscritto nel registro degli atti del suddetto Comune al n.53, Parte 1, anno 2023.
In tale ricorso ha rappresentato che dalla unione coniugale erano nati i figli Persona_1
in data 16/07/2004, maggiorenne e convivente con lei, in data 19/05/2005, Per_2 maggiorenne e convivente con il padre e i gemelli e in data 28/02/2008, Per_3 Per_4
attualmente affidati ai Servizi Sociali e collocati presso comunità di accoglienza così come disposto dal Tribunale dei Minorenni dell'Emilia Romagna in data 07/09/2017 e che il rapporto era andato deteriorandosi a causa dei maltrattamenti subiti dal marito, sia a livello fisico che psicologico, rispetto ai quali il medesimo era stato condannato dal Tribunale di
Forlì alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni.
Aggiungeva che in data 22/03/2022 il Tribunale di Forlì pronunciava la separazione personale tra i coniugi e che dal giorno in cui erano comparsi avanti il Presidente del
Tribunale (3.03.2020) essi coniugi non si erano più riconciliati, vieppiù che entrambi avevano intrapreso nuove relazioni dalle quali erano nati altri figli. Chiedeva quindi la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20/06/2024 non era possibile esperire il tentativo di conciliazione posto che la ricorrente non si presentava mentre il resistente compariva privo di avvocato e quindi
2 veniva dichiarato contumace. Nel corso della medesima udienza il procuratore di parte ricorrente rappresentava che era pendente avanti il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia
Romagna il procedimento n.978/2022 nell'ambito del quale con decreto provvisorio del
23.06.2022 i genitori erano stati sospesi dalla responsabilità genitoriale sui minori, veniva nominato tutore dei minori il responsabile del Servizio Sociale Unione Comuni Valle del
Savio, quindi veniva confermato l'affidamento degli stessi al Servizio Sociale territorialmente competente.
Con comparsa depositata in data 07/11/2025 si costituiva in giudizio
[...]
, dichiarando di associarsi alle richieste di controparte, sicché ne veniva Controparte_1 revocata la contumacia.
All'udienza del 3 dicembre 2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi per come sopra trascritte, quindi il Giudice relatore, preso atto dell'intervento del PM, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva preliminarmente il collegio che nulla occorre disporre in ordine all'affidamento dei figli minori posto che il procedimento avanti il Tribunale dei Minori è stato instaurato prima della modifica dell'art 38 disp. att. cod. civ. ad opera della c.d. Riforma Cartabia e pertanto permane la competenza funzionale in capo allo stesso, vieppiù che le parti non hanno chiesto disporsi alcunché rispetto all'affidamento e al collocamento dei figli minori e neppure in ordine al loro mantenimento stante l'affidamento ai Servizi Sociali e il collocamento in comunità.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Invero, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n°
898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti, il 03/03/2020, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale definita con sentenza n. 282/2022, emessa dal Tribunale di
Forlì. E' senz'altro da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso vieppiù che entrambe le parti hanno intrapreso nuove relazioni sentimentali dalle quali sono nate dei figli.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione tenuto conto della necessità della pronuncia sul vincolo, della semplicità della questione trattata e del fatto che, costituendosi in giudizio, il resistente si è associato alle richieste della controparte.
3
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 29 maggio 2003 in Salerno tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno 2003 Atto n° 53
Parte I^); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente Dott. Massimo Di Patria Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 3046 /2023 del Ruolo Generale degli
Affari Civili, promosso da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]98 95043 MILITELLO IN C.F._1
VAL DI CATANIA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. VENTIMIGLIA CATERINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Cavour, 153 95043 MILITELLO
VAL DI CATANIA
- ricorrente
nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...]2135 47521 C.F._2
CESENA ITALIA, con il patrocinio dell'avv. ZUCCHERELLI LETIZIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CESENA, VIA PIETRO TURCHI 34
- resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
1 In punto a: divorzio giudiziale
Conclusioni: all'udienza del 3 dicembre 2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi quindi la ricorrente Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto, da nata il [...] a [...], residente a [...]in Val di Parte_1
Catania alla via Monte Grappa,98 e nato il [...] a [...]
Salerno e residente a [...] interno1, avanti
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno e trascritto nel registro dello stato civile al
N.53 PARTE I Uff.1 anno 2003”. Il resistente ha Controparte_1 chiesto a questo Tribunale di: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in data 29/05/2003 a Salerno, trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Salerno al n. 53, Parte I Uff. 1 anno 2003.
Compensate le spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2023 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in Salerno in data Controparte_1
29/05/2003, iscritto nel registro degli atti del suddetto Comune al n.53, Parte 1, anno 2023.
In tale ricorso ha rappresentato che dalla unione coniugale erano nati i figli Persona_1
in data 16/07/2004, maggiorenne e convivente con lei, in data 19/05/2005, Per_2 maggiorenne e convivente con il padre e i gemelli e in data 28/02/2008, Per_3 Per_4
attualmente affidati ai Servizi Sociali e collocati presso comunità di accoglienza così come disposto dal Tribunale dei Minorenni dell'Emilia Romagna in data 07/09/2017 e che il rapporto era andato deteriorandosi a causa dei maltrattamenti subiti dal marito, sia a livello fisico che psicologico, rispetto ai quali il medesimo era stato condannato dal Tribunale di
Forlì alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni.
Aggiungeva che in data 22/03/2022 il Tribunale di Forlì pronunciava la separazione personale tra i coniugi e che dal giorno in cui erano comparsi avanti il Presidente del
Tribunale (3.03.2020) essi coniugi non si erano più riconciliati, vieppiù che entrambi avevano intrapreso nuove relazioni dalle quali erano nati altri figli. Chiedeva quindi la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 20/06/2024 non era possibile esperire il tentativo di conciliazione posto che la ricorrente non si presentava mentre il resistente compariva privo di avvocato e quindi
2 veniva dichiarato contumace. Nel corso della medesima udienza il procuratore di parte ricorrente rappresentava che era pendente avanti il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia
Romagna il procedimento n.978/2022 nell'ambito del quale con decreto provvisorio del
23.06.2022 i genitori erano stati sospesi dalla responsabilità genitoriale sui minori, veniva nominato tutore dei minori il responsabile del Servizio Sociale Unione Comuni Valle del
Savio, quindi veniva confermato l'affidamento degli stessi al Servizio Sociale territorialmente competente.
Con comparsa depositata in data 07/11/2025 si costituiva in giudizio
[...]
, dichiarando di associarsi alle richieste di controparte, sicché ne veniva Controparte_1 revocata la contumacia.
All'udienza del 3 dicembre 2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi per come sopra trascritte, quindi il Giudice relatore, preso atto dell'intervento del PM, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva preliminarmente il collegio che nulla occorre disporre in ordine all'affidamento dei figli minori posto che il procedimento avanti il Tribunale dei Minori è stato instaurato prima della modifica dell'art 38 disp. att. cod. civ. ad opera della c.d. Riforma Cartabia e pertanto permane la competenza funzionale in capo allo stesso, vieppiù che le parti non hanno chiesto disporsi alcunché rispetto all'affidamento e al collocamento dei figli minori e neppure in ordine al loro mantenimento stante l'affidamento ai Servizi Sociali e il collocamento in comunità.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Invero, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n°
898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti, il 03/03/2020, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale definita con sentenza n. 282/2022, emessa dal Tribunale di
Forlì. E' senz'altro da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso vieppiù che entrambe le parti hanno intrapreso nuove relazioni sentimentali dalle quali sono nate dei figli.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione tenuto conto della necessità della pronuncia sul vincolo, della semplicità della questione trattata e del fatto che, costituendosi in giudizio, il resistente si è associato alle richieste della controparte.
3
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 29 maggio 2003 in Salerno tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno 2003 Atto n° 53
Parte I^); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 12/12/2025
Il Presidente Dott. Massimo Di Patria Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
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