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Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/02/2026, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3039/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
ET UC, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6600/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883969 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3326/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli e alla
Napoli Obiettivo Valore;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
l'udienza fissata per decidere la richiesta di sospensiva si celebrava in data 20 giugno e si concludeva con il rigetto della richiesta stessa per difetto del requisito del periculum in mora;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva la Napoli Obiettivo Valore;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto l'avviso di accertamento esecutivo n. 166588/3969 del 27/11/2024 inerente l'IMU per l'anno 2019 per l'importo complessivo, comprensivo di interesse e sanzioni di euro 5.399,00;
Il Ricorrente Ricorrente_1 eccepisce:
- lo stato di inagibilità della struttura presente a Indirizzo_1, rappresentato da un opificio industriale, quasi totalmente diroccato e con parte del tetto crollato aggiungend che la circostanza sarebbe nota al Comune di Napoli
- la prescrizione della pretesa tributari;
- l'erronea determinazione dell'imposta per la mancata considerazione della variazione delle superfici di proprietà del ricorrente;
- il suo parziale difetto di legittimazione passiva attesa la comproprietà di altri familiari;
- la mancata valutazione, ai fini della determinazione degli importi di atti vandalici che hanno notevolmente depauperato il valore e reso inagibili parte degli stessi;
La parte Resistente Obiettivo Valore chiede il rigetto del ricorso rilevando da un lato che il Ricorrente_1 è il legittimo ed esclusivo proprietario del bene e dall'altro che nessuna dichiarazione risulta essere stata depositata in ordine alla inagibilità dell'immobile “de quo” o comuqnue al suo stato fatiscente.
Il giudice rileva che il ricorso è infondato e come tale va rigettato. In primo luogo, va osservato che dal certificato storico catastale depositato agli atti dalla parte Resistente, emerge che il Ricorrente è, a partire dal 1985, unico proprietario dell'immobile “de quo” e che, per l'anno di imposta di cui è processo, non vi sono state modifiche catastali che possano incidere sulla determinazione della entità dell'imposta richiesta.
Quanto poi alla pretesa riduzione del tributo per la inagibilità dell'immobile, si rileva, come esattamente osservato dalla parte resistente, che l'ipotesi e disciplinata dall'13, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 201 del 2011 norma che consente la riduzione dell'Imposta Municipale del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. la norma prevede , a titolo esemplificativo, uno stato di degrado che riguarda il tetto, le fondazioni, i solai o i muri portanti tale da poter costituire un pericolo per persone o cose (rischio di crollo) e tale da renderlo inutilizzato/inutilizzabile, o in relazione alle quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino.
L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. Il soggetto passivo è tenuto a presentare al Servizio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 allegando una perizia giurata per dimostrare la sussitenza della condzione prevista dalla legge per la riduzione del tributo.
Nel caso di specie però tale adempimento non risulta eseguito non sussitendo agli atti nè la dichairazione del contribuente nè la perizia giurata i grado di confortare le pretese del Ricorrente_1.
Da tali circostanze emerge la infondatezza della domanda per cui si impone il rigetto della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da idspositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
ET UC, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6600/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665883969 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3326/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli e alla
Napoli Obiettivo Valore;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
l'udienza fissata per decidere la richiesta di sospensiva si celebrava in data 20 giugno e si concludeva con il rigetto della richiesta stessa per difetto del requisito del periculum in mora;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva la Napoli Obiettivo Valore;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto l'avviso di accertamento esecutivo n. 166588/3969 del 27/11/2024 inerente l'IMU per l'anno 2019 per l'importo complessivo, comprensivo di interesse e sanzioni di euro 5.399,00;
Il Ricorrente Ricorrente_1 eccepisce:
- lo stato di inagibilità della struttura presente a Indirizzo_1, rappresentato da un opificio industriale, quasi totalmente diroccato e con parte del tetto crollato aggiungend che la circostanza sarebbe nota al Comune di Napoli
- la prescrizione della pretesa tributari;
- l'erronea determinazione dell'imposta per la mancata considerazione della variazione delle superfici di proprietà del ricorrente;
- il suo parziale difetto di legittimazione passiva attesa la comproprietà di altri familiari;
- la mancata valutazione, ai fini della determinazione degli importi di atti vandalici che hanno notevolmente depauperato il valore e reso inagibili parte degli stessi;
La parte Resistente Obiettivo Valore chiede il rigetto del ricorso rilevando da un lato che il Ricorrente_1 è il legittimo ed esclusivo proprietario del bene e dall'altro che nessuna dichiarazione risulta essere stata depositata in ordine alla inagibilità dell'immobile “de quo” o comuqnue al suo stato fatiscente.
Il giudice rileva che il ricorso è infondato e come tale va rigettato. In primo luogo, va osservato che dal certificato storico catastale depositato agli atti dalla parte Resistente, emerge che il Ricorrente è, a partire dal 1985, unico proprietario dell'immobile “de quo” e che, per l'anno di imposta di cui è processo, non vi sono state modifiche catastali che possano incidere sulla determinazione della entità dell'imposta richiesta.
Quanto poi alla pretesa riduzione del tributo per la inagibilità dell'immobile, si rileva, come esattamente osservato dalla parte resistente, che l'ipotesi e disciplinata dall'13, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 201 del 2011 norma che consente la riduzione dell'Imposta Municipale del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. la norma prevede , a titolo esemplificativo, uno stato di degrado che riguarda il tetto, le fondazioni, i solai o i muri portanti tale da poter costituire un pericolo per persone o cose (rischio di crollo) e tale da renderlo inutilizzato/inutilizzabile, o in relazione alle quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino.
L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. Il soggetto passivo è tenuto a presentare al Servizio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 allegando una perizia giurata per dimostrare la sussitenza della condzione prevista dalla legge per la riduzione del tributo.
Nel caso di specie però tale adempimento non risulta eseguito non sussitendo agli atti nè la dichairazione del contribuente nè la perizia giurata i grado di confortare le pretese del Ricorrente_1.
Da tali circostanze emerge la infondatezza della domanda per cui si impone il rigetto della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da idspositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori di legge se dovuti.