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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
GI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 112/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 107/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. X001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. X001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2025 depositato il 03/02/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate conclusioni e le relative richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 e Resistente_1 impugnavano davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate, di cui in epigrafe, relativo alla dichiarazione di successione in morte di . Nominativo_1
I ricorrenti affermavano di avere ereditato numerosi immobili destinati all'attività agricola. Con la dichiarazione di successione, chiedevano le agevolazioni fiscali ex art. 9 del dPR n. 601 del 1973 a favore degli immobili agricoli situati in territori montani. Le agevolazioni venivano però successivamente revocate, sulla base della pretesa “non pertinenzialità” della stalla p.ed. Numero_1 C.C. GN rispetto ai terreni circostanti: secondo l'amministrazione finanziaria, la stalla ereditata non avrebbe accresciuto la produttività del terreno;
anzi, sarebbe stato il terreno a essere funzionale alla produttività della stalla, non il contrario.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, l'Ufficio affermava che la stalla non poteva considerarsi pertinenziale rispetto ai terreni circostanti, ma che, al contrario, erano questi ultimi a doversi considerare pertinenziali rispetto alla prima.
Ciò in quanto:
1. la stalla era collegata a un terreno di 56 ettari, ma dalle visure tavolari emergeva che il terreno a cui la stalla era connessa aveva un'estensione di soli 0,3 ettari;
l'area del terreno era esigua, e altrettanto esigui erano i redditi che da essa si potevano trarre;
erano invece molto rilevanti i redditi che si traevano dalla stalla, con la conseguenza che il terreno era da considerarsi economicamente ancillare rispetto alla stalla;
2. i ricorrenti svolgevano un'attività di allevamento intensivo del bestiame in stalle automatizzate con meccanismi industriali. Questo tipo di attività non richiede terreni su cui far pascolare gli animali.
La parte resistente rammentava che, in base a una risoluzione della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, per includere nel concetto di fondo rustico anche fabbricati rurali, è necessaria la loro pertinenza rispetto a un fondo agricolo: il fabbricato dev'essere accessorio rispetto a un terreno qualificato come bene principale;
affermava, ancora, come il concetto di pertinenzialità andasse tenuto distinto da quello di strumentalità.
Con successiva memoria i ricorrenti evidenziavano come la tesi dell'Ufficio circa la natura non pertinenziale della stalla fossero platealmente smentite tanto dalle fotografie prodotte, quanto dal fascicolo aziendale agricolo, dal quale emergeva come non si vertesse in un caso di allevamento intensivo e come i terreni circostanti la stalla misurassero, per l'appunto, 56 ettari;
sottolineava, ancora, come dalla superficie disponibile per l'azienda agricola e dai capi di bestiame risultanti dai dati ufficiali (ad es. scheda di stalla) emergesse per tabulas che l'azienda Società_1̀ non praticasse allevamento intensivo ed utilizzasse i terreni per foraggiare il proprio bestiame.
Con sentenza n. 107/2024 del 19 marzo 2024 l'adita Corte di giustizia di primo grado accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite, così motivando:
«Il ricorso merita accoglimento.
La documentazione prodotta dal ricorrente e richiamata nella memoria dd.
1.3.2024 dimostra in modo convincente come la stalla qui in questione non sia adibita ad allevamento intensivo di animali, ma costituisca bene accessorio e strumentale rispetto ai fondi circostanti di proprietà dei medesimi ricorrenti.
Ne consegue che la p.ed. Numero_1 C.C. GN acquisita in eredità per complessivi 2/3 da parte dei ricorrenti deve considerarsi pertinenziale rispetto alle limitrofe particelle fondiarie dei medesimi e che a costoro competono, in quanto coltivatori diretti, le agevolazioni fiscali ex art. 9 d.p.r. 601/1973 a favore degli immobili agricoli situati in territori montani.
Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avuto anche riguardo al fatto che la documentazione a supporto della natura pertinenziale della stalla non era originariamente conosciuta nella sua interezza da parte dell'Ufficio».
L'Ufficio proponeva appello davanti a questa Corte, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Nel contraddittorio degli appellati, che si costituivano in giudizio resistendo al gravame, questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 3 febbraio 2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza «per erronea valutazione dei fatti di causa e omessa decisione su un punto decisivo della controversia - ridotta estensione del terreno contestualmente alla produzione di un reddito di allevamento».
L'Ufficio, in sostanza, lamenta che il primo Giudice avrebbe omesso di valutare:
a) l'ammissione della stessa parte ricorrente riguardo al fatto che la stalla p.ed. Numero_1 è «asservit[a] da terreni di oltre 3000 mq», come dichiarato nell'istanza di autotutela presentata ante iudicium;
b) il dato, emergente dalle risultanze catastali, secondo cui la stalla p.ed. Numero_1 è "graffata" a un terreno circostante di tale estensione;
c) il reddito di allevamento dichiarato da Resistente_1 per il 2018, pari a euro 482,00 per ogni capo di bestiame eccedente, e dunque per 8.325 capi.
Dalla valutazione omessa si desumerebbe la mancanza di pertinenzialità della stalla ai terreni, con conseguente difetto del presupposto per beneficiare dell'agevolazione ex art. 9 del dPR n. 601 del 1973, non trattandosi bene facente parte di un fondo rustico.
Il motivo è infondato.
Sub a), nella richiamata istanza di autotutela si dichiara che «l'immobile oggetto di contestazione p.ed. Numero_1 in C.C. RONCEGNO e classificato come D/10» è «asservito da terreni oltre i 3.000 metri quadrati
» esclusivamente per sottolineare il rispetto del requisito minimo previsto all'art. 9, comma 3, lettera c), del d.l. n. 557 del 1993, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ubicati in comuni montani agli effetti fiscali. Tale disposizione, il cui testo è letteralmente riprodotto al capo precedente della stessa istanza di autotutela, prevede, infatti, che «il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati» (doc. 9 prodotto dai ricorrenti in primo grado). Dalla medesima dichiarazione, pertanto, non può desumersi che il terreno di cui la stalla costituirebbe pertinenza abbia, per ammissione degli stessi contribuenti, una superficie di soli 0,3 ettari, come sostiene l'Ufficio, anziché la ben più estesa superficie comprendente gli altri terreni caduti in successione, che devono essere considerati anche ai fini che qui rilevano, a prescindere dal fatto che di essi non si occupi l'avviso di liquidazione impugnato.
Sub b), la cosiddetta "graffatura" della p.ed. Numero_1 a un terreno limitrofo non è rilevante per verificare il rapporto di pertinenzialità, in quanto si tratta di un mero segno grafico avente la funzione di rappresentare un collegamento dominicale tra aree adiacenti, che vengono in tal modo a costituire un'unica particella catastale. In altri termini, il fatto che la p.ed. Numero_1 non sia catastalmente "graffata" anche agli altri terreni ereditati non sta a significare che essa non possa costituirne pertinenza.
Sub c), si osserva che, come hanno correttamente sostenuto gli appellati sin dal primo grado, il numero dei capi "normalizzati" sulla base dei coefficienti ministeriali, cui si riferisce l'Ufficio, non corrisponde a quelli effettivamente allevati e che il reddito indicato deve intendersi come reddito complessivo per l'intera eccedenza di capi "normalizzati", del tutto congruo rispetto a un'attività di allevamento non intensiva.
Pertanto, la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna valutazione erronea dei fatti e non ha omesso di esaminare punti decisivi della controversia, mostrando di fondare la pronuncia sui documenti prodotti dai ricorrenti, in base ai quali è possibile pervenire alle conclusioni sopra descritte.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta «carente ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata
- violazione dei principi in materia di prova documentale».
Il primo Giudice non avrebbe reso esplicito il percorso logico che lo ha portato a ritenere sussistente il vincolo pertinenziale «tra una grande stalla adibita ad allevamento intensivo del bestiame e un piccolo appezzamento di terreno circostante la stessa stalla».
Il motivo è infondato.
Come detto, la sentenza di primo grado ha indicato in modo sintetico, ma esaustivo, le ragioni della decisione, rilevando che l'esistenza del vincolo pertinenziale è dimostrato dalle produzioni documentali dei ricorrenti.
L'appellante sostiene che i documenti così complessivamente richiamati dimostrerebbero il contrario di quanto accertato.
Sono riproposti a questo riguardo gli elementi che l'Ufficio pretende di desumere dalla dichiarazione del reddito di allevamento e dall'accatastamento della p.ed. Numero_1, elementi di cui si è tuttavia rilevata in precedenza l'inconsistenza probatoria.
Sono inoltre contestate le fotografie prodotte in primo grado da controparte, raffiguranti un edificio adibito a stalla di dimensioni del tutto compatibili con un'attività di allevamento non intensiva, tali da configurare la stalla come fabbricato accessorio rispetto al terreno agricolo.
Al proposito si osserva che la conformità delle riproduzioni fotografiche alla stalla in questione non è stata tempestivamente disconosciuta in primo grado dall'Ufficio, sicché può essere richiamata la regola di cui all'art. 2712 c.c.
In definitiva, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata risulta condivisibile. L'appello deve essere dunque rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'Ufficio, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Trento. Condanna parte soccombente alle spese del secondo grado di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre a oneri di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
GI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 112/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 107/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. X001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. X001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2025 depositato il 03/02/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate conclusioni e le relative richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 e Resistente_1 impugnavano davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate, di cui in epigrafe, relativo alla dichiarazione di successione in morte di . Nominativo_1
I ricorrenti affermavano di avere ereditato numerosi immobili destinati all'attività agricola. Con la dichiarazione di successione, chiedevano le agevolazioni fiscali ex art. 9 del dPR n. 601 del 1973 a favore degli immobili agricoli situati in territori montani. Le agevolazioni venivano però successivamente revocate, sulla base della pretesa “non pertinenzialità” della stalla p.ed. Numero_1 C.C. GN rispetto ai terreni circostanti: secondo l'amministrazione finanziaria, la stalla ereditata non avrebbe accresciuto la produttività del terreno;
anzi, sarebbe stato il terreno a essere funzionale alla produttività della stalla, non il contrario.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, l'Ufficio affermava che la stalla non poteva considerarsi pertinenziale rispetto ai terreni circostanti, ma che, al contrario, erano questi ultimi a doversi considerare pertinenziali rispetto alla prima.
Ciò in quanto:
1. la stalla era collegata a un terreno di 56 ettari, ma dalle visure tavolari emergeva che il terreno a cui la stalla era connessa aveva un'estensione di soli 0,3 ettari;
l'area del terreno era esigua, e altrettanto esigui erano i redditi che da essa si potevano trarre;
erano invece molto rilevanti i redditi che si traevano dalla stalla, con la conseguenza che il terreno era da considerarsi economicamente ancillare rispetto alla stalla;
2. i ricorrenti svolgevano un'attività di allevamento intensivo del bestiame in stalle automatizzate con meccanismi industriali. Questo tipo di attività non richiede terreni su cui far pascolare gli animali.
La parte resistente rammentava che, in base a una risoluzione della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, per includere nel concetto di fondo rustico anche fabbricati rurali, è necessaria la loro pertinenza rispetto a un fondo agricolo: il fabbricato dev'essere accessorio rispetto a un terreno qualificato come bene principale;
affermava, ancora, come il concetto di pertinenzialità andasse tenuto distinto da quello di strumentalità.
Con successiva memoria i ricorrenti evidenziavano come la tesi dell'Ufficio circa la natura non pertinenziale della stalla fossero platealmente smentite tanto dalle fotografie prodotte, quanto dal fascicolo aziendale agricolo, dal quale emergeva come non si vertesse in un caso di allevamento intensivo e come i terreni circostanti la stalla misurassero, per l'appunto, 56 ettari;
sottolineava, ancora, come dalla superficie disponibile per l'azienda agricola e dai capi di bestiame risultanti dai dati ufficiali (ad es. scheda di stalla) emergesse per tabulas che l'azienda Società_1̀ non praticasse allevamento intensivo ed utilizzasse i terreni per foraggiare il proprio bestiame.
Con sentenza n. 107/2024 del 19 marzo 2024 l'adita Corte di giustizia di primo grado accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite, così motivando:
«Il ricorso merita accoglimento.
La documentazione prodotta dal ricorrente e richiamata nella memoria dd.
1.3.2024 dimostra in modo convincente come la stalla qui in questione non sia adibita ad allevamento intensivo di animali, ma costituisca bene accessorio e strumentale rispetto ai fondi circostanti di proprietà dei medesimi ricorrenti.
Ne consegue che la p.ed. Numero_1 C.C. GN acquisita in eredità per complessivi 2/3 da parte dei ricorrenti deve considerarsi pertinenziale rispetto alle limitrofe particelle fondiarie dei medesimi e che a costoro competono, in quanto coltivatori diretti, le agevolazioni fiscali ex art. 9 d.p.r. 601/1973 a favore degli immobili agricoli situati in territori montani.
Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avuto anche riguardo al fatto che la documentazione a supporto della natura pertinenziale della stalla non era originariamente conosciuta nella sua interezza da parte dell'Ufficio».
L'Ufficio proponeva appello davanti a questa Corte, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Nel contraddittorio degli appellati, che si costituivano in giudizio resistendo al gravame, questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 3 febbraio 2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza «per erronea valutazione dei fatti di causa e omessa decisione su un punto decisivo della controversia - ridotta estensione del terreno contestualmente alla produzione di un reddito di allevamento».
L'Ufficio, in sostanza, lamenta che il primo Giudice avrebbe omesso di valutare:
a) l'ammissione della stessa parte ricorrente riguardo al fatto che la stalla p.ed. Numero_1 è «asservit[a] da terreni di oltre 3000 mq», come dichiarato nell'istanza di autotutela presentata ante iudicium;
b) il dato, emergente dalle risultanze catastali, secondo cui la stalla p.ed. Numero_1 è "graffata" a un terreno circostante di tale estensione;
c) il reddito di allevamento dichiarato da Resistente_1 per il 2018, pari a euro 482,00 per ogni capo di bestiame eccedente, e dunque per 8.325 capi.
Dalla valutazione omessa si desumerebbe la mancanza di pertinenzialità della stalla ai terreni, con conseguente difetto del presupposto per beneficiare dell'agevolazione ex art. 9 del dPR n. 601 del 1973, non trattandosi bene facente parte di un fondo rustico.
Il motivo è infondato.
Sub a), nella richiamata istanza di autotutela si dichiara che «l'immobile oggetto di contestazione p.ed. Numero_1 in C.C. RONCEGNO e classificato come D/10» è «asservito da terreni oltre i 3.000 metri quadrati
» esclusivamente per sottolineare il rispetto del requisito minimo previsto all'art. 9, comma 3, lettera c), del d.l. n. 557 del 1993, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ubicati in comuni montani agli effetti fiscali. Tale disposizione, il cui testo è letteralmente riprodotto al capo precedente della stessa istanza di autotutela, prevede, infatti, che «il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati» (doc. 9 prodotto dai ricorrenti in primo grado). Dalla medesima dichiarazione, pertanto, non può desumersi che il terreno di cui la stalla costituirebbe pertinenza abbia, per ammissione degli stessi contribuenti, una superficie di soli 0,3 ettari, come sostiene l'Ufficio, anziché la ben più estesa superficie comprendente gli altri terreni caduti in successione, che devono essere considerati anche ai fini che qui rilevano, a prescindere dal fatto che di essi non si occupi l'avviso di liquidazione impugnato.
Sub b), la cosiddetta "graffatura" della p.ed. Numero_1 a un terreno limitrofo non è rilevante per verificare il rapporto di pertinenzialità, in quanto si tratta di un mero segno grafico avente la funzione di rappresentare un collegamento dominicale tra aree adiacenti, che vengono in tal modo a costituire un'unica particella catastale. In altri termini, il fatto che la p.ed. Numero_1 non sia catastalmente "graffata" anche agli altri terreni ereditati non sta a significare che essa non possa costituirne pertinenza.
Sub c), si osserva che, come hanno correttamente sostenuto gli appellati sin dal primo grado, il numero dei capi "normalizzati" sulla base dei coefficienti ministeriali, cui si riferisce l'Ufficio, non corrisponde a quelli effettivamente allevati e che il reddito indicato deve intendersi come reddito complessivo per l'intera eccedenza di capi "normalizzati", del tutto congruo rispetto a un'attività di allevamento non intensiva.
Pertanto, la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna valutazione erronea dei fatti e non ha omesso di esaminare punti decisivi della controversia, mostrando di fondare la pronuncia sui documenti prodotti dai ricorrenti, in base ai quali è possibile pervenire alle conclusioni sopra descritte.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta «carente ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata
- violazione dei principi in materia di prova documentale».
Il primo Giudice non avrebbe reso esplicito il percorso logico che lo ha portato a ritenere sussistente il vincolo pertinenziale «tra una grande stalla adibita ad allevamento intensivo del bestiame e un piccolo appezzamento di terreno circostante la stessa stalla».
Il motivo è infondato.
Come detto, la sentenza di primo grado ha indicato in modo sintetico, ma esaustivo, le ragioni della decisione, rilevando che l'esistenza del vincolo pertinenziale è dimostrato dalle produzioni documentali dei ricorrenti.
L'appellante sostiene che i documenti così complessivamente richiamati dimostrerebbero il contrario di quanto accertato.
Sono riproposti a questo riguardo gli elementi che l'Ufficio pretende di desumere dalla dichiarazione del reddito di allevamento e dall'accatastamento della p.ed. Numero_1, elementi di cui si è tuttavia rilevata in precedenza l'inconsistenza probatoria.
Sono inoltre contestate le fotografie prodotte in primo grado da controparte, raffiguranti un edificio adibito a stalla di dimensioni del tutto compatibili con un'attività di allevamento non intensiva, tali da configurare la stalla come fabbricato accessorio rispetto al terreno agricolo.
Al proposito si osserva che la conformità delle riproduzioni fotografiche alla stalla in questione non è stata tempestivamente disconosciuta in primo grado dall'Ufficio, sicché può essere richiamata la regola di cui all'art. 2712 c.c.
In definitiva, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata risulta condivisibile. L'appello deve essere dunque rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'Ufficio, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Trento. Condanna parte soccombente alle spese del secondo grado di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre a oneri di legge.