CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24.06.2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2103 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Canetti e Luigi Parte_1
Bartolomeo, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Armando Vitiello, elettivamente CP_2 domiciliati in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13/A presso il Servizio
Affari Legali della Controparte_1
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante, rapp.to e Controparte_3 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in via Armando Diaz n. 11
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.08.2022, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 911 del 2022 emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale, in parziale accoglimento della sua domanda, diretta al pagamento dello straordinario espletato oltre la 36° ora settimanale e non Cont adeguatamente retribuito, aveva condannato la resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 1.277,27, oltre accessori.
In particolare, l'appellante sosteneva l'erroneità della decisione:
-relativamente al quesito dato al CTU contabile, ossia di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato”, ritenendo non esatta la riconduzione dell'orario straordinario notturno nell'ambito dell'orario ordinario, con la conseguente compensazione, operata dal giudice, ma non dal CTU, del credito da indebito delle somme corrisposte dall' in base al primo titolo con quelle dovute a seguito della Pt_2 riqualificazione delle ore prestate come ordinarie e non straordinarie;
-per l'esclusione della voce contabilizzata dal CTU come “straordinario non autorizzato”, che, invece, era dovuto avendo rispettato i turni predisposti dall' Pt_2
Chiedeva, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della al pagamento dell'intera somma calcolata dal CTU pari a Controparte_1 euro 19.850,22 (di cui euro 1.277,27 già riconosciuti in sentenza) o in subordine di euro 12.910,94 (di cui euro 1.277,27 già riconosciuti in sentenza), oltre accessori di legge. Cont La convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del gravame di cui chiedeva, comunque, il rigetto.
Si costituiva anche il che ribadiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, già statuito dal primo giudice.
Disposto il rinnovo della CTU e la successiva integrazione della stessa, all'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. la causa
è stata decisa.
L'appello proposto è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame Cont spiegata dalla appellata, in quanto l'atto di appello indica in maniera comprensibile le ragioni della richiesta riforma della sentenza di prime cure.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa occorre brevemente premettere che l'odierna parte appellante adiva il Tribunale di Napoli esponendo di lavorare Cont presso il presidio ospedaliero Capilupi di Capri, facente capo alla convenuta, dall'aprile 2011, a tempo indeterminato “full-time”, inquadrata nel livello D6 del CCNL ARAN Comparto Sanità del 15.03.1999 con qualifica di “Operatore Professionale Sanitario – Infermiere”; di avere espletato le proprie mansioni lavorative rispettando una turnazione che veniva affissa mensilmente nelle bacheche presenti nei locali di lavoro, la quale veniva predisposta, firmata ed autorizzata direttamente dalla Direzione Sanitaria;
che l'orario di fatto osservato in virtù delle predette turnazioni era sempre stato superiore a quello stabilito e definito dalla contrattazione collettiva;
che lo straordinario effettuato non era mai stato riconosciuto e retribuito in misura corrispondente all'effettiva protrazione dell'orario di lavoro ed al fatto di avere effettuato straordinario notturno o festivo.
Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, previo espletamento di una CTU contabile, dichiarava:
-il difetto di legittimazione passiva del convenuto (evocato in giudizio CP_3 anche in questo grado dell'appello),
-la parziale prescrizione del credito per il periodo sino al 19.12.2012;
-l'esclusione del diritto al pagamento delle ore di straordinario non autorizzate, riconoscendo come dovuto solo l'importo di euro 1.277,27;
-l'infondatezza della domanda di pagamento dei corrispettivi e del risarcimento del danno per i riposi non fruiti, statuizione questa non oggetto di alcuna censura e, quindi, divenuta cosa giudicata.
Il consulente nominato in primo grado calcolava le differenze dovute a titolo di straordinario per il periodo decorrente dal 19 dicembre 2012 ad ottobre 2016
(con espunzione del periodo prescritto) quantificandole in € 19.850,22, così distribuite: € 2.939,28; € Parte_3 Parte_4
12.742,14; NON AUTORIZZATO € 4.168,80. Parte_4
Si legge nella CTU: “Da tale importo, pari ad € 19.850,22 (differenze positive) dovute al ricorrente, non venivano sottratte le differenze negative che nel periodo oggetto del quesito si determinavano relativamente alle voci dello straordinario notturno in € 14.404,15 in quanto l'operazione di conguaglio di somme già percepite non è giuridicamente corretto.”.
Orbene, il Tribunale, preso atto delle risultanze della CTU, detraeva dalla somma indicata come dovuta, pari a euro 19.850,22, quella indicata come posta negativa, pari a euro 14.404,15, in quanto, come si legge in sentenza, l'ausiliario aveva riscontrato che l'azienda aveva versato importi, imputabili allo straordinario notturno, in misura superiore alle ore lavorate;
si legge altresì in sentenza che, anche in assenza di domanda o eccezione di controparte, detto importo andava scorporato, trattandosi di crediti contrapposti nascenti dallo stesso rapporto, ossia di un mero accertamento contabile di dare e avere.
Di tale compensazione si duole l'appellante, il quale rivendica l'intero importo di euro 19.850,22, sostenendo che erroneamente il CTU aveva qualificato lo straordinario notturno come lavoro ordinario, determinando in tal modo la posta negativa a titolo di lavoro straordinario notturno.
Il CTU nominato in primo grado, però, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non qualificava affatto come lavoro ordinario lo straordinario notturno autorizzato;
bensì, come si evince dai conteggi, procedeva a riqualificare lo straordinario notturno prestato come straordinario diurno, con conseguente rideterminazione dell'indennità di lavoro straordinario notturno, effettivamente pagata dall' come indennità di lavoro straordinario Pt_2 diurno. Il Giudice di primo grado, conseguentemente, effettuava un'operazione di compensazione sottraendo dal dovuto lo straordinario notturno e riconoscendo, invece, per le stesse ore quello diurno.
Non vi era, però, alcuna ragione per la quale lo straordinario erogato in orario notturno, nei limiti di quello previamente autorizzato, come riconosciuto dal
CTU e non contestato dalle parti, dovesse essere riqualificato come lavoro straordinario diurno. Se, infatti, il datore di lavoro aveva autorizzato il lavoratore ad erogare la prestazione straordinaria in periodo notturno, la stessa non poteva che essere compensata con le maggiorazioni del lavoro straordinario notturno.
Del resto, come emerge dalla relazione di CTU, effettivamente l aveva Pt_2 autonomamente provveduto a compensare, correttamente, dette prestazioni con le maggiorazioni del 30% riconosciute dalla contrattazione collettiva, per cui la riqualificazione praticata non appariva corretta e le ore così considerate andavano considerate come straordinario notturno autorizzato (cfr in tal senso le sentenze di questa Corte in diversa composizione nn. 616/24 e 2113/24 prodotte in atti).
Pertanto, in relazione a tale monte orario, l'appellante non aveva diritto ad emolumenti di sorta atteso che, come riconosciuto dal CTU, lo stesso era stato compensato come straordinario notturno. Ne consegue che, dal conteggio elaborato dal consulente, andava esclusa la posta passiva di € 14.404,15, alla luce della ritenuta illegittima riqualificazione del turno notturno straordinario in turno diurno straordinario.
Che alla odierna appellante non competesse il maggiore importo rivendicato, è emerso anche dalla CTU disposta in questo grado di giudizio, da cui, pure in seguito ai chiarimenti richiesti, è risultato dovuto esclusivamente l'importo di euro 476,23, inferiore a quello già riconosciuto in primo grado (euro 1277,27).
Sul punto, poi, si evidenzia che tali conclusioni non mutano con l'ulteriore integrazione depositata dal CTU in data 9.07.2025, quando ormai erano scaduti i termini per le note di parte e la causa era già riservata per la decisione, che oltre che tardiva evidenziava comunque che non vi fossero “differenze retributive a favore dell'appellante, a titolo di retribuzione straordinaria e per il periodo esaminato”.
La sentenza impugnata è altresì da confermare nella parte in cui non erano riconosciute le ore di straordinario non autorizzate, in quanto non inserite nei turni programmati, ma relative a marcature anticipate o posticipate rispetto agli stessi che, pacificamente e per volontà dei lavoratori dell'ospedale, erano di 24 ore giorno e notte, con giorno libero di smonto e successivo giorno di riposo.
La circostanza che le ore non autorizzate non fossero inserite nei turni programmati fissati dalla direzione era stata fin dal primo grado rappresentata Cont dalla e l'istante non forniva alcuna allegazione e prova che, invece, lo fossero.
Questa conclusione è conforme al più recente orientamento della Suprema Corte in tema di straordinario autorizzato.
Invero, la Suprema Corte, con sentenza n. 18063 del 23.06.2023, ha precisato che per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario.
Del resto, "l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c." (Cass. n.
23506 del 2022).
Pertanto, in generale, l'inserimento nei turni predisposti dalla dirigenza non può che interpretarsi come autorizzazione, anche se non esplicita, allo straordinario.
Nel caso di specie, però, le ore in eccedenza risultavano esclusivamente dalle marcature precedenti e successive ai turni di servizio prestabiliti.
Per tale ragione non poteva essere riconosciuta la somma individuata dal primo
CTU come straordinario non autorizzato.
In conclusione, anche alla luce delle risultanze della relazione peritale espletata in questo grado, al null'altro compete a titolo di straordinario se non Pt_1 quanto già riconosciuto nella sentenza in questa sede impugnata, pari a euro
1.277,27, in ordine al quale non vi è stata in questa sede alcuna censura da parte Cont della
Le spese del presente grado, per l'obiettiva particolarità della questione esaminata e il richiamo a giurisprudenza successiva al deposito del ricorso di primo grado, vanno compensate;
per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate Cont con separato decreto, vanno poste a carico delle parti e in solido. Pt_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del grado;
pone le spese di CTU, liquidate con Cont separato decreto, a carico delle parti e in solido. Pt_1
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 24.06.2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24.06.2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2103 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Canetti e Luigi Parte_1
Bartolomeo, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Armando Vitiello, elettivamente CP_2 domiciliati in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13/A presso il Servizio
Affari Legali della Controparte_1
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante, rapp.to e Controparte_3 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in via Armando Diaz n. 11
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.08.2022, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 911 del 2022 emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale, in parziale accoglimento della sua domanda, diretta al pagamento dello straordinario espletato oltre la 36° ora settimanale e non Cont adeguatamente retribuito, aveva condannato la resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 1.277,27, oltre accessori.
In particolare, l'appellante sosteneva l'erroneità della decisione:
-relativamente al quesito dato al CTU contabile, ossia di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato”, ritenendo non esatta la riconduzione dell'orario straordinario notturno nell'ambito dell'orario ordinario, con la conseguente compensazione, operata dal giudice, ma non dal CTU, del credito da indebito delle somme corrisposte dall' in base al primo titolo con quelle dovute a seguito della Pt_2 riqualificazione delle ore prestate come ordinarie e non straordinarie;
-per l'esclusione della voce contabilizzata dal CTU come “straordinario non autorizzato”, che, invece, era dovuto avendo rispettato i turni predisposti dall' Pt_2
Chiedeva, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della al pagamento dell'intera somma calcolata dal CTU pari a Controparte_1 euro 19.850,22 (di cui euro 1.277,27 già riconosciuti in sentenza) o in subordine di euro 12.910,94 (di cui euro 1.277,27 già riconosciuti in sentenza), oltre accessori di legge. Cont La convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del gravame di cui chiedeva, comunque, il rigetto.
Si costituiva anche il che ribadiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, già statuito dal primo giudice.
Disposto il rinnovo della CTU e la successiva integrazione della stessa, all'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. la causa
è stata decisa.
L'appello proposto è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame Cont spiegata dalla appellata, in quanto l'atto di appello indica in maniera comprensibile le ragioni della richiesta riforma della sentenza di prime cure.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa occorre brevemente premettere che l'odierna parte appellante adiva il Tribunale di Napoli esponendo di lavorare Cont presso il presidio ospedaliero Capilupi di Capri, facente capo alla convenuta, dall'aprile 2011, a tempo indeterminato “full-time”, inquadrata nel livello D6 del CCNL ARAN Comparto Sanità del 15.03.1999 con qualifica di “Operatore Professionale Sanitario – Infermiere”; di avere espletato le proprie mansioni lavorative rispettando una turnazione che veniva affissa mensilmente nelle bacheche presenti nei locali di lavoro, la quale veniva predisposta, firmata ed autorizzata direttamente dalla Direzione Sanitaria;
che l'orario di fatto osservato in virtù delle predette turnazioni era sempre stato superiore a quello stabilito e definito dalla contrattazione collettiva;
che lo straordinario effettuato non era mai stato riconosciuto e retribuito in misura corrispondente all'effettiva protrazione dell'orario di lavoro ed al fatto di avere effettuato straordinario notturno o festivo.
Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, previo espletamento di una CTU contabile, dichiarava:
-il difetto di legittimazione passiva del convenuto (evocato in giudizio CP_3 anche in questo grado dell'appello),
-la parziale prescrizione del credito per il periodo sino al 19.12.2012;
-l'esclusione del diritto al pagamento delle ore di straordinario non autorizzate, riconoscendo come dovuto solo l'importo di euro 1.277,27;
-l'infondatezza della domanda di pagamento dei corrispettivi e del risarcimento del danno per i riposi non fruiti, statuizione questa non oggetto di alcuna censura e, quindi, divenuta cosa giudicata.
Il consulente nominato in primo grado calcolava le differenze dovute a titolo di straordinario per il periodo decorrente dal 19 dicembre 2012 ad ottobre 2016
(con espunzione del periodo prescritto) quantificandole in € 19.850,22, così distribuite: € 2.939,28; € Parte_3 Parte_4
12.742,14; NON AUTORIZZATO € 4.168,80. Parte_4
Si legge nella CTU: “Da tale importo, pari ad € 19.850,22 (differenze positive) dovute al ricorrente, non venivano sottratte le differenze negative che nel periodo oggetto del quesito si determinavano relativamente alle voci dello straordinario notturno in € 14.404,15 in quanto l'operazione di conguaglio di somme già percepite non è giuridicamente corretto.”.
Orbene, il Tribunale, preso atto delle risultanze della CTU, detraeva dalla somma indicata come dovuta, pari a euro 19.850,22, quella indicata come posta negativa, pari a euro 14.404,15, in quanto, come si legge in sentenza, l'ausiliario aveva riscontrato che l'azienda aveva versato importi, imputabili allo straordinario notturno, in misura superiore alle ore lavorate;
si legge altresì in sentenza che, anche in assenza di domanda o eccezione di controparte, detto importo andava scorporato, trattandosi di crediti contrapposti nascenti dallo stesso rapporto, ossia di un mero accertamento contabile di dare e avere.
Di tale compensazione si duole l'appellante, il quale rivendica l'intero importo di euro 19.850,22, sostenendo che erroneamente il CTU aveva qualificato lo straordinario notturno come lavoro ordinario, determinando in tal modo la posta negativa a titolo di lavoro straordinario notturno.
Il CTU nominato in primo grado, però, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non qualificava affatto come lavoro ordinario lo straordinario notturno autorizzato;
bensì, come si evince dai conteggi, procedeva a riqualificare lo straordinario notturno prestato come straordinario diurno, con conseguente rideterminazione dell'indennità di lavoro straordinario notturno, effettivamente pagata dall' come indennità di lavoro straordinario Pt_2 diurno. Il Giudice di primo grado, conseguentemente, effettuava un'operazione di compensazione sottraendo dal dovuto lo straordinario notturno e riconoscendo, invece, per le stesse ore quello diurno.
Non vi era, però, alcuna ragione per la quale lo straordinario erogato in orario notturno, nei limiti di quello previamente autorizzato, come riconosciuto dal
CTU e non contestato dalle parti, dovesse essere riqualificato come lavoro straordinario diurno. Se, infatti, il datore di lavoro aveva autorizzato il lavoratore ad erogare la prestazione straordinaria in periodo notturno, la stessa non poteva che essere compensata con le maggiorazioni del lavoro straordinario notturno.
Del resto, come emerge dalla relazione di CTU, effettivamente l aveva Pt_2 autonomamente provveduto a compensare, correttamente, dette prestazioni con le maggiorazioni del 30% riconosciute dalla contrattazione collettiva, per cui la riqualificazione praticata non appariva corretta e le ore così considerate andavano considerate come straordinario notturno autorizzato (cfr in tal senso le sentenze di questa Corte in diversa composizione nn. 616/24 e 2113/24 prodotte in atti).
Pertanto, in relazione a tale monte orario, l'appellante non aveva diritto ad emolumenti di sorta atteso che, come riconosciuto dal CTU, lo stesso era stato compensato come straordinario notturno. Ne consegue che, dal conteggio elaborato dal consulente, andava esclusa la posta passiva di € 14.404,15, alla luce della ritenuta illegittima riqualificazione del turno notturno straordinario in turno diurno straordinario.
Che alla odierna appellante non competesse il maggiore importo rivendicato, è emerso anche dalla CTU disposta in questo grado di giudizio, da cui, pure in seguito ai chiarimenti richiesti, è risultato dovuto esclusivamente l'importo di euro 476,23, inferiore a quello già riconosciuto in primo grado (euro 1277,27).
Sul punto, poi, si evidenzia che tali conclusioni non mutano con l'ulteriore integrazione depositata dal CTU in data 9.07.2025, quando ormai erano scaduti i termini per le note di parte e la causa era già riservata per la decisione, che oltre che tardiva evidenziava comunque che non vi fossero “differenze retributive a favore dell'appellante, a titolo di retribuzione straordinaria e per il periodo esaminato”.
La sentenza impugnata è altresì da confermare nella parte in cui non erano riconosciute le ore di straordinario non autorizzate, in quanto non inserite nei turni programmati, ma relative a marcature anticipate o posticipate rispetto agli stessi che, pacificamente e per volontà dei lavoratori dell'ospedale, erano di 24 ore giorno e notte, con giorno libero di smonto e successivo giorno di riposo.
La circostanza che le ore non autorizzate non fossero inserite nei turni programmati fissati dalla direzione era stata fin dal primo grado rappresentata Cont dalla e l'istante non forniva alcuna allegazione e prova che, invece, lo fossero.
Questa conclusione è conforme al più recente orientamento della Suprema Corte in tema di straordinario autorizzato.
Invero, la Suprema Corte, con sentenza n. 18063 del 23.06.2023, ha precisato che per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario.
Del resto, "l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c." (Cass. n.
23506 del 2022).
Pertanto, in generale, l'inserimento nei turni predisposti dalla dirigenza non può che interpretarsi come autorizzazione, anche se non esplicita, allo straordinario.
Nel caso di specie, però, le ore in eccedenza risultavano esclusivamente dalle marcature precedenti e successive ai turni di servizio prestabiliti.
Per tale ragione non poteva essere riconosciuta la somma individuata dal primo
CTU come straordinario non autorizzato.
In conclusione, anche alla luce delle risultanze della relazione peritale espletata in questo grado, al null'altro compete a titolo di straordinario se non Pt_1 quanto già riconosciuto nella sentenza in questa sede impugnata, pari a euro
1.277,27, in ordine al quale non vi è stata in questa sede alcuna censura da parte Cont della
Le spese del presente grado, per l'obiettiva particolarità della questione esaminata e il richiamo a giurisprudenza successiva al deposito del ricorso di primo grado, vanno compensate;
per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate Cont con separato decreto, vanno poste a carico delle parti e in solido. Pt_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del grado;
pone le spese di CTU, liquidate con Cont separato decreto, a carico delle parti e in solido. Pt_1
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 24.06.2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente