Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Berghenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di ammonimento Cat. II – Nr. -OMISSIS- emesso, in data 17 novembre 2025 e notificato in data 21 novembre 2025, adottato dal Questore della Provincia di Ferrara, a norma degli artt. 3 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93 e art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno -Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame, il ricorrente è stato invitato “a tenere una condotta conforme alla legge intimandogli di non porre più in essere atti di violenza fisica, psicologica o economica nei confronti di -OMISSIS-, rappresentando che le pene per i reati di cui agli artt. 581, 582, 610, 612 secondo commo, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito e che, per tali reati, si procederà d’ufficio, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento”.
Ritenendolo illegittimo, il suo destinatario (che, nel frattempo, ha intrapreso anche un percorso riabilitativo presso una comunità), lo ha impugnato, deducendo:
1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 93 del 2013 e dell’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza e sproporzione del provvedimento impugnato, eccesso di potere per manifesta illogicità di motivazione;
2. violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 93 del 2013 per difetto di istruttoria, mancata escussione delle persone informate sui fatti, erronea considerazione degli elementi a carico e mancata considerazione degli elementi a discarico, eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione.
In sintesi, parte ricorrente lamenta la tardività dell’adozione del provvedimento avversato, intervenuta dopo la remissione della querela da parte della persona offesa (all’udienza del 9 dicembre 2025), che ha condotto all’assoluzione del ricorrente e alla revoca della misura coercitiva del divieto di avvicinamento disposta dal giudice penale l’8 settembre 2025.
Il ricorso così proposto merita positivo apprezzamento, benché in ragione delle considerazioni in ordine alla mancanza di un’adeguata motivazione di cui alla seconda censura e non anche di quanto dedotto nella prima doglianza.
È pur vero, infatti, che l’art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 stabilisce espressamente che la persona offesa può avanzare richiesta di ammonimento al questore “ fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli artt. 612 bis e 612 ter c.p .”.
Dunque, ha chiarito la Cassazione penale, nella sentenza n. 8347/2025, «la predetta disposizione di legge stabilisce un rapporto di incompatibilità esclusivamente 'unilaterale', nel senso che, come si evince dall'incipit della norma "Fino a quando non è presentata querela", una volta richiesto il procedimento penale e la punizione del colpevole, non è più consentito alla p.o. il ricorso alla tutela preventiva, e tale preclusione trova un suo fondamento logico nella natura dell'ammonimento, configurato come strumento di tutela preventiva con finalità dissuasive, onde scoraggiare ogni forma di persecuzione. Tale è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha rilevato che l'ammonimento è preordinato a che gli atti persecutori cessino”».
Nel caso di specie, però, il provvedimento impugnato è stato adottato anche alla luce dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 93 del 2013.
Come chiarito dal TAR Liguria nella sentenza n. 783/2025, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, il provvedimento di ammonimento, ex art. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, essendo preordinato a che i comportamenti reiterati anomali, minacciosi o violenti posti in essere contro la persona offesa, inducendo nella stessa un perdurante e grave stato di ansia e paura, non siano più ripetuti (cfr. anche Cons. Stato, sentenza n. 2599/2015). Nello specifico, la misura in parola è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire – quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza fisica, psicologica o economica – il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più eclatanti.
L’ammonimento assolve, dunque, ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in ragione della quale l’accertamento che effettua la Questura per stabilire se sussistono i requisiti per l’adozione del provvedimento di ammonimento è diverso dall’accertamento degli elementi essenziali del reato di atti persecutori, in sede penale.
Ne deriva, come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 9211 del 2024, “che non sussiste alcun automatismo tra sentenza di assoluzione penale e declaratoria di illegittimità del provvedimento di ammonimento”.
Quindi, venendo al caso di specie, l’assoluzione per revoca della querela non può di per sé incidere sulla legittimità dell’ammonimento, adottato precedentemente.
E se nessun effetto sul provvedimento può avere l’assoluzione, una lettura della norma orientata all’ora ricordato principio di autonomia tra procedimento amministrativo (preordinato ad ottenere l’astensione da ulteriori atti persecutori) e giudiziario (preordinato alla punizione della responsabilità penale) comporta che l’ammonimento possa essere adottato anche se vi sia stata una querela da parte della persona offesa e una sua successiva revoca.
La prima censura, interamente dedicata a sostenere l’illegittimità del provvedimento adottato, in quanto intervenuto dopo che era stata presentata querela, appare, in ragione di ciò, infondata, considerata anche l’irrilevanza della circostanza per cui il giudice penale aveva già disposto una misura cautelare nei confronti del presunto persecutore. Invero, secondo parte ricorrente, non avrebbe avuto senso ammonire una persona la cui libertà personale era già stata limitata, ma tale ragionamento pare trascurare di considerare che la misura cautelare ha lo scopo primario e diretto di proteggere la vittima, l’ammonimento quello di indurre il suo destinatario ad astenersi da ulteriori comportamenti persecutori.
Si deve, allora, passare all’esame della seconda censura.
Con riferimento alla dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, nonché di proporzionalità, è fondamentale ricordare che il provvedimento monitorio deve trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che siano in grado di recare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona (Consiglio di Stato, sentenza n. 1425/2023).
Assumendo a riferimento tali coordinate, il provvedimento adottato non risulta resistere alle censure, in particolare considerato che, quando il provvedimento è stato adottato, il 17 novembre, era già nota la remissione della querela del 5 ottobre: ciò avrebbe richiesto di soffermarsi in modo più attento e puntuale sulla condotta dell’ammonendo e sulla offensività della stessa, pena la dedotta carenza di presupposti.
Non incide direttamente sulla legittimità, invece, il fatto che non siano state sentite “persone informate sui fatti” o, più precisamente, l’odierno ricorrente e la vittima, essendo ciò una facoltà riservata al Questore, ma non un suo obbligo. Tanto più che, da un lato il destinatario dell’ammonimento, nella fattispecie, ha comunque potuto presentare delle memorie e, dall’altro, la richiesta dell’ammonimento da parte della vittima non è condizione necessaria per procedere.
Se, però, vi fosse stata l’audizione, le parti avrebbero potuto rappresentare come i conflitti fossero cessati già da tre mesi, all’atto dell’adozione del provvedimento e come il ricorrente si fosse ricoverato in una comunità terapeutica nell’ambito di un percorso di riabilitazione.
Tutte circostanze che avrebbero dovuto essere soppesate nell’adozione del provvedimento, tanto più che esso si limita a richiamare, a fondamento dell’intervento monitorio, esclusivamente la pendenza del giudizio penale e l’adozione di una misura di sicurezza da parte del Tribunale, correlate all’unico episodio violento intervenuto, che è quello che ha condotto all’esercizio dell’azione penale poi conclusasi con l’assoluzione.
Non può, dunque, ritenersi assolto quell’onere motivazionale che la giurisprudenza richiede in tali casi, laddove sottolinea come il provvedimento monitorio debba trovare fondamento nella sussistenza di una pluralità di elementi incidenti sulla serenità della vita di relazione della parte offesa e/o sintomatici della possibilità di una degenerazione della situazione che possano esporre a rischio l’integrità fisica e psichica della stessa.
Così accolto il ricorso, la particolarità della questione dedotta, di natura prettamente interpretativa, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CA, Presidente
RA NO, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NO | LO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.