TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 248
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Sentenza breve 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 93 del 2013 e dell’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza e sproporzione del provvedimento impugnato, eccesso di potere per manifesta illogicità di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, considerando che l'ammonimento ha una funzione cautelare e preventiva distinta da quella del procedimento penale e che la sua adozione è possibile anche in presenza di querela e successiva revoca. Inoltre, la misura cautelare penale ha uno scopo diverso dall'ammonimento.

  • Accolto
    Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 93 del 2013 per difetto di istruttoria, mancata escussione delle persone informate sui fatti, erronea considerazione degli elementi a carico e mancata considerazione degli elementi a discarico, eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione

    Il Collegio ha accolto la censura, ritenendo che il provvedimento di ammonimento non fosse adeguatamente motivato. In particolare, non sono state adeguatamente ponderate circostanze quali la remissione della querela, la cessazione dei conflitti e il percorso riabilitativo del ricorrente, che avrebbero richiesto un'analisi più puntuale della condotta e della sua offensività. Il provvedimento si è limitato a richiamare la pendenza del giudizio penale e l'adozione di una misura di sicurezza, senza un'adeguata valutazione complessiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 248
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 248
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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