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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. IG VI, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2614/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Isola del Liri (FR), alla Parte_1
Piazza SS. Triade n. 8, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Lutrario, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cassino Via S.
LE presso la propria sede, Controparte_2
e rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
[...]
Cavaliere, in virtù di delega in atti,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha adito questo Tribunale, Parte_1 esponendo di:
1 - essere stato alle dipendenze dell'ASL di Frosinone con la qualifica di Operatore Tecnico Autista;
- aver ricevuto, con nota del 4.12.2019, la comunicazione della necessità di procedere alla c.d. mobilità orizzontale, con richiesta di indicare il titolo di studio posseduto e il profilo professionale preferito all'interno della medesima categoria economica;
- aver indicato come profilo prescelto quello di Operatore Tecnico termo-idraulico, o in alternativa quello di Coadiutore
Amministrativo Esperto da svolgersi presso il Controparte_2 di Sora;
- essere stato, tuttavia, inquadrato con contratto del 23.04.2020 nel profilo di Coadiutore Amministrativo Senior (cat. BS);
- essere stato assegnato, con ordine di servizio del 3.06.2020, alla
UOC Amministrazione e Gestione del Personale – Archivio del
Personale, sede di Sora, per lo svolgimento delle mansioni proprie della nuova qualifica;
- di essere stato ricollocato senza essere sottoposto alla dovuta formazione e alla preventiva visita di idoneità per il nuovo profilo.
Ha quindi dedotto di essere stato posto in una condizione di assoluta inattività, trascorrendo ogni giornata lavorativa presso la propria postazione di lavoro in mancanza dell'assegnazione di qualsivoglia compito da svolgere, cosa che ha determinato pregiudizio sulla sua immagine professionale nei confronti dei colleghi ed un isolamento funzionale all'interno dell'ambiente di lavoro, incidendo anche direttamente e negativamente sulla stessa vita di relazione all'interno del proprio nucleo familiare.
Ha inoltre riferito che il notevole stress subito per effetto del mortificante contesto lavorativo ha determinato l'insorgenza di patologie di natura psico- fisica, come documentato in atti.
Pertanto, argomentando in punto di diritto in merito all'inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi derivanti dagli artt. 2103 e 2087
c.c., evidenziando il pregiudizio arrecato da tale inadempimento alla propria sfera professionale, morale ed esistenziale e ritenendo di poter far utilmente
2 riferimento a titolo di parametro per la quantificazione delle diverse voci di danno, da liquidarsi equitativamente, alla retribuzione percepita dal ricorrente, ha concluso chiedendo:
“In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto
e di diritto infra esposte, la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, per violazione anche degli artt. 2103 e 2087 c.c., della
, p.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in , via Armando Fabi snc, in CP_1 relazione al demansionamento e/o alla dequalificazione patiti dal Sig.
dal mese di aprile 2020 sino alla data di deposito del Parte_1 presente atto di ricorso, nonché accertare e dichiarare la illegittima lesione dell'equilibrio psico-fisico e della personalità morale dell'odierno lavoratore ricorrente da porsi in rapporto di causalità immediata e diretta con la illegittima condotta datoriale infra descritta e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, condannare la succitata Azienda datrice di lavoro al risarcimento del derivato danno professionale, biologico ed esistenziale nella misura ritenuta di Giustizia, anche accedendo ad una liquidazione equitativa dello stesso, cumulando il danno alla professionalità nella misura del 110% della retribuzione lorda globale mensile per ogni anno o frazione dello stesso in cui si è patito l'illegittima condotta datoriale a quello non patrimoniale avente natura morale e/o esistenziale pari nella somma complessiva ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del dovuto sino a quella di effettivo soddisfo, nonché condannare, altresì, l' odierna CP_1 resistente all'adempimento in forma specifica dell'obbligo di affidare al dipendente ricorrente le mansioni rientranti nella qualifica di appartenenza di Coadiutore Amministrativo Esperto;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art.
93 c.p.c. a favore dell'antistatario procuratore in calce sottoscrivente”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente
[...]
che ha eccepito in via preliminare la nullità e/o inammissibilità CP_3
3 del ricorso per carenza di specificità e difetto di esposizione dei fatti rilevanti ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
Nel merito ha negato quanto sostenuto dal ricorrente, sostenendo il pieno rispetto della normativa e della contrattazione collettiva vigente, appartenendo le nuove mansioni allo stesso livello e categoria del dipendente, con piena legittimità dell'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro pubblico. Ha, infatti, evidenziato che:
- con nota prot. n. 39491 del 5.5.2020, il Sig. Parte_1 veniva assegnato alla Direzione Amministrativa Ospedaliera –
CULF – Sede di Sora con mansioni inerenti la propria qualifica professionale: Coadiutore Amministrativo Senior con espressa disposizione ai dipendenti già in servizio presso la stessa Struttura,
Sig. e Sig.ra di “affiancare” il Parte_2 Parte_3
Sig. nelle nuove mansioni amministrative Parte_1 attribuite;
- con nota prot. n. 44425 del 20.5.2020, il Sig. è Parte_1 stato assegnato alla UOC Farmacia Sede Ospedale di Sora con mansioni inerenti la propria qualifica professionale di Coadiutore
Amministrativo Senior con espressa disposizione al Direttore della
UOC , dott. di “affiancare” unitamente ai Pt_4 Persona_1 dipendenti già in servizio presso la stessa Struttura, Sig.
[...]
e Sig.ra il Sig. Parte_2 Parte_3 Parte_1 nelle nuove mansioni amministrative attribuite;
- con nota prot. n. 48305 del 3.6.2020, il Sig. è Parte_1 stato assegnato alla UOC Amministrazione e Gestione del
Personale - Sede di Sora - Archivio del Personale con mansioni inerenti la propria qualifica professionale di Coadiutore
Amministrativo Senior con espressa disposizione al Sig. Parte_5
dipendente già in servizio presso la stessa Struttura, di
[...]
“affiancare” il Ricorrente nelle nuove mansioni amministrative attribuite. In particolare, al Sig. Operatore Parte_5
Tecnico presso l'Archivio Personale del di Controparte_2
4 Sora, è stato chiesto di impartire al Sig. tutte le Parte_1 nozioni, normative, regolamenti attinenti la legge sulla privacy.
Ha quindi sostenuto che l'onere della prova dei fatti costitutivi allegati grava sulla parte ricorrente, e comunque ha dedotto nel merito l'assenza di qualsiasi danno alla professionalità o alla salute e la mancanza di nesso causale tra i pregiudizi dedotti e la condotta datoriale ed ha concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, o in via subordinata – nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso – la riduzione percentuale e proporzionale dell'eventuale quantum dovuto a titolo di risarcimento tenuto conto dell'arricchimento determinato dalla percezione della retribuzione, secondo il principio della compensatio lucri cum damno.
La causa è stata istruita in via documentale, e mediante l'escussione di testimoni, sentiti alle udienze del 18.06.2024 e del 20.11.2024, e all'esito dell'istruttoria orale, è stata rinviata per la discussione, con termine per note scritte difensive.
All'odierna udienza la causa è stata dunque discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione preliminare di nullità o inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla parte resistente.
Il ricorrente ha, infatti, allegato in modo sufficientemente chiaro e circostanziato i fatti costitutivi della pretesa (passaggio di profilo, assegnazione alle diverse sedi, mancata formazione e affiancamento, inattività e svolgimento di mansioni meramente materiali), indicando il periodo di riferimento e le conseguenze dannose e ha specificato le ragioni in diritto su cui tale pretesa è fondata (violazione degli artt. 2103 e 2087
c.c.).
Tali allegazioni risultano pienamente idonee a definire l'oggetto del giudizio (tanto con riferimento al thema decidendum quanto con riferimento al thema probandum) e a consentire alla controparte di approntare la propria difesa;
il ricorso contiene la specificazione delle ragioni in fatto e in
5 diritto a fondamento della pretesa, e non si presenta nullo per difetto dei requisiti essenziali.
La stessa parte resistente evidenzia – nella propria memoria difensiva – di individuare la ragione dell'eccepita nullità nel “difetto di prova” dei fatti allegati;
tale evenienza, tuttavia, può ripercuotersi al più sull'accoglimento o meno nel merito della domanda, ma non investe il piano delle allegazioni e dunque della nullità processuale del ricorso introduttivo, che deve naturalmente ritenersi valido a prescindere dalla prova, o meno, dei fatti allegati a suo sostegno.
L'eccezione va dunque respinta e la domanda va esaminata nel merito.
***
La domanda è volta all'accertamento della sussistenza di un demansionamento e di una dequalificazione professionale ai danni del ricorrente, nel periodo oggetto di giudizio, a seguito dell'allegato stato di inattività, e al conseguente l'accertamento del danno a quest'ultimo cagionato in conseguenza di tale dedotto inadempimento datoriale, sotto il profilo del danno alla salute, del danno alla professionalità e del danno morale ed esistenziale.
Va in primo luogo chiarito che nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, quale quello in esame, l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro è disciplinato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, (ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2017 n. 2140), con riferimento ai poteri del datore di lavoro nell'assegnazione del dipendente a mansioni corrispondenti alla propria categoria o quella a cui ha successivamente avuto accesso. In ossequio al testo normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza, va poi precisato che in tali rapporti la disciplina delle mansioni di cui al d.lgs.
n. 165 del 2001, art. 52, anche nel testo successivo alla riformulazione operata dal d.lgs. n. 150 del 2009, assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità
6 acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione.
Tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicché, a fronte di un'equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa (Cfr. Cass. 12.11.2021,
n. 34077). Infatti, la classificazione dei dipendenti pubblici, al fine di stabilire le mansioni, oltre a quelle di assunzione, cui essi, secondo l'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono essere adibiti, così come la definizione di quanto, ai sensi e per gli effetti dei successivi commi 4 e 5, costituisce esercizio di mansioni superiori, è rimessa alla contrattazione collettiva e ciò sia nel regime previgente che in quello successivo alle modifiche apportate alla predetta norma dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del
2009. (cfr. Cass. 14.11.2019 n. 29624).
Va dunque data continuità al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. anche Cass. n. 18817/2018), secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, dal momento che è inapplicabile, nel pubblico impiego, l'art. 2103 c.c.
Ciò chiarito in termini generali con riferimento alle distinte discipline dell'impiego pubblico e privato, va comunque precisato che la condotta del datore di lavoro che ponga in essere un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, con sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, deve intendersi vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cfr. Cass.
21 maggio 2009, n. 11835). L'inattività costituisce infatti l'ipotesi maggiormente pregiudizievole all'interno delle diverse condotte di sottrazione delle mansioni originarie con assegnazione di altre deteriori e non equivalenti, arrivando a ledere il “fondamentale diritto al lavoro, inteso
7 soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo (Cass. n. 7963/2012)” (cfr. Cass.
9.5.2018 n. 11169).
In capo al lavoratore sussiste, infatti, non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino. In conclusione, può ritenersi che il lavoratore - cui l'art. 2103 c.c. e l'art. 52 T.U. Pubblico impiego riconoscono esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte - ha a fortiori il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività
e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione.
L'inadempimento dell'obbligazione di assegnare il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro, soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale, e dunque da un lato prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, e sussiste a meno che non possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro, connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., ovvero di poteri disciplinari o comunque quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro (principi condivisi da Cass. 02.08.2006 n. 17564, con principi applicabili anche al pubblico impiego nel sistema normativo sopra illustrato).
8 Premessi tali principi, è opportuno richiamare, ai fini della decisione della controversia in esame, la declaratoria contrattuale della categoria BS, attribuita al ricorrente, secondo cui appartengono a questa categoria “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. In particolare, il coadiutore amministrativo è poi definito come il lavoratore che “svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura
o dattilografia, l'attività di sportello”.
***
Nel caso di specie, valutate le allegazioni delle parti e le risultanze dell'istruttoria, deve ritenersi che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del lavoratore-creditore, il datore di lavoro non ha fornito prova, pur essendone onerato, né dell'esatto adempimento (da individuarsi nell'effettiva assegnazione del ricorrente a mansioni corrispondenti alla propria qualifica e di provvedere all'adeguata formazione occorrente per le nuove mansioni attribuite) né della sussistenza di cause a lui non imputabili idonee ad escludere la responsabilità per l'inadempimento.
Dall'esame complessivo delle testimonianze acquisite, emergono elementi convergenti nel delineare un quadro caratterizzato da un sostanziale svuotamento delle funzioni lavorative attribuite al ricorrente e da una significativa carenza di strumenti e condizioni lavorative idonee allo svolgimento della nuova mansione e in particolare di qualsiasi mansione utile da parte del ricorrente.
Nel dettaglio, dalle dichiarazioni dei testimoni, così come dai documenti prodotti, viene in primo luogo in rilievo la brevità del periodo di permanenza del ricorrente presso la Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero
9 di Sora, cui egli fu inizialmente assegnato. Il teste , Testimone_1
Direttore Amministrativo, ha riferito espressamente che tale periodo “è durato meno di un mese”, e risulta dagli all.ti 5 e 6 fasc. res. che lo stesso
è stato prima assegnato il 5.5.2020 alla Direzione Amministrativa Pt_1
– CULF per poi essere spostato alla già il 20.5.2020. Parte_6
Nel corso di tale assegnazione, al ricorrente furono attribuite mansioni di natura meramente materiale, consistenti nel riordino dei fascicoli dell'archivio, non riconducibili al contenuto professionale proprio della qualifica di Coadiutore Amministrativo Senior. Il teste ha sul Tes_1 punto dichiarato: “in questo periodo, constatato che il ricorrente non aveva conoscenze informatiche e non sapeva utilizzare il computer, come lui stesso mi riferì in un colloquio, considerando che la maggior parte delle attività si svolge tramite computer, decisi comunque di utilizzarlo per mansioni diverse, legate al riordino di fascicoli in archivio, che non presupponevano l'utilizzo del computer. In merito alle attività di riordino dell'archivio, preciso che qualsiasi richiesta dei dipendenti cartacea era fascicolata in dei libri, e occorreva associare e inserire nel relativo fascicolo alcuni documenti. Preciso che poi il ricorrente non si rivelò in grado di eseguire tale mansione, e dunque decisi di farlo assegnare ad altra unità”.
L'istruttoria ha dunque evidenziato che il ricorrente non disponeva degli strumenti essenziali per l'espletamento di funzioni amministrative, e in particolare non era in grado di utilizzare il computer.
Lo stesso teste ha affermato che il ricorrente gli riferì di “non Tes_1 avere conoscenze informatiche e non sapeva utilizzare il computer”, arrivando a specificare che egli “non era in grado di svolgere compiti anche assolutamente elementari con il computer, come accenderlo o usare Word”. Il medesimo teste ha precisato altresì che “la maggior parte delle attività si svolge tramite computer”, circostanza che rende evidente l'inidoneità della postazione, oltreché l'assenza di adeguata formazione somministrata al ricorrente, riguardo alla quale il testimone ha, infatti, dichiarato: “in merito alle attività di formazione, posso dire che nel bando della riconversione
10 ricordo fosse prevista una formazione da svolgere, non so se il ricorrente
l'abbia svolta, in ogni caso non era a carico della direzione amministrativa”.
Sebbene, poi, fosse previsto dalle note di servizio richiamate dalla resistente (all.ti da 4 a 7) un opportuno affiancamento e le stesse note indicassero nominativamente alcuni dipendenti incaricati di affiancare il ricorrente, in concreto ciò non è mai avvenuto, come confermato dalle testimonianze escusse.
In particolare, il teste , assistente amministrativo e Testimone_2 uno dei soggetti formalmente designati per affiancare il ricorrente, ha riferito: “preciso che quando il ricorrente è stato assegnato al CULF mi era stato richiesto di fare un affiancamento con lui e di mostrargli il lavoro, per quanto poi non ce ne fu il tempo considerando che fu spostato dopo pochissimo tempo e io lavoravo in smart working”.
Né il teste è stato in grado di riferire quali mansioni il ricorrente abbia svolto dopo il successivo trasferimento, affermando di “non sapere di cosa si occupasse”.
Un ulteriore elemento a sostegno dello stato di inoperosità del ricorrente
è costituito dalle dichiarazioni dei testimoni presenti quotidianamente negli stessi ambienti di lavoro del ricorrente, che hanno rappresentato una condizione di persistente inattività, seppure riferendo anche di circostanze udite de relato actoris. In particolare, il teste dipendente Testimone_3 della resistente, ha affermato: “Da circa da quattro o cinque anni ho visto che il ricorrente lavora in un ufficio che si trova all'ingresso del corso di laurea, proprio di fronte alla porta che conduce all'ingresso degli uffici del corso di laurea e dove si trova dunque anche la mia sede di servizio. Io in questo periodo ho dunque incontrato il ricorrente tutti i giorni lavorativi. Non sono a conoscenza delle mansioni che svolge e non l'ho visto effettivamente svolgere alcun compito. Durante le nostre conversazioni mi ha riferito di non avere alcun compito assegnato, lamentandosi di tale circostanza. Posso dire che
l'ufficio di è arredato in modo scarno, solo con una scrivania con un Pt_1 computer e un telefono, e non ho mai visto documenti o fascicoli al suo interno”.
11 Anche il teste , pur riferendo di osservazioni occasionali, ha Tes_1 dichiarato di aver visto il ricorrente “fisicamente presente”, ma che lo stesso non aveva un computer” e non era “impegnato in particolari attività”.
Il teste infine, impiegato nella UOC Testimone_4 valorizzazione e gestione delle risorse umane, ha dichiarato: “dal 2020 è divenuto un collega della mia unità operativa (..) non sono a conoscenza dei compiti a questo specificamente assegnati. Posso precisare che da luglio del
2023 il ricorrente è stato assegnato a me per alcune attività, come da disposizione aziendale, e dunque si occupa di predisporre delle lettere per mio conto. Per il periodo precedente non posso invece riferire nulla rispetto a cosa facesse il ricorrente;
lo vedevo all'interno della sua stanza, ma non so in cosa fosse impegnato” precisando di non essere “a conoscenza di compiti o mansioni assegnate al ricorrente prima del luglio del 2023”.
Il quadro probatorio complessivo, anche ponderando l'attendibilità dei testimoni che avevano al momento della deposizione delle controversie con l'azienda convenuta, ma che hanno comunque reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie, evidenzia dunque la sostanziale mancanza di effettive mansioni amministrative, corrispondenti alla qualifica di appartenenza, assegnate al ricorrente, salva la temporanea attribuzione di compiti materiali e inferiori, limitati al riordino di fascicoli e svolti per un periodo brevissimo nel maggio del 2020, desumibile e aggravata dalla totale assenza di formazione specifica per il ricorrente all'atto dell'assegnazione delle nuove mansioni, benché necessaria per rendere esigibile la prestazione secondo il nuovo profilo.
È inoltre emersa l'assenza di un effettivo affiancamento, pur formalmente disposto con le note interne, e l'effettiva percezione, da parte dei colleghi, dello stato di inattività in cui versava il ricorrente.
Nessuno dei testi escussi ha invece descritto lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni amministrative, anche solo occasionali o residuali, riconducibili alla categoria contrattuale BS secondo la declaratoria sopra riportata.
12 Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi, da un lato, che l'amministrazione convenuta non abbia fornito la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione di adibire il dipendente a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, di cui era onerata, né abbia dimostrato l'esistenza di cause non imputabili idonee a giustificare l'inadempimento, dall'altro lato, che le risultanze dell'istruttoria abbiano evidenziato come il ricorrente sia stato interessato da reiterati trasferimenti, privi di effettivo contenuto operativo, senza disposizioni puntuali né compiti assegnati, senza la predisposizione di un percorso formativo idoneo a rendere il dipendente in grado di svolgere la nuova mansione e senza dunque che sia emerso in alcun modo l'utilizzo della prestazione lavorativa offerta dal ricorrente.
Può pertanto ritenersi accertata la condizione di forzata inattività e di assenza pressoché integrale di mansioni effettivamente assegnate al ricorrente, fattispecie che integra – secondo i principi consolidati della giurisprudenza sopra richiamati – una forma particolarmente intensa di dequalificazione professionale, rilevante anche nel pubblico impiego contrattualizzato.
Può da ultimo precisarsi che non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, la circostanza per cui il ricorrente non era fornito di competenze informatiche: tale condizione, lungi dal costituire una causa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. idonea ad escludere l'inadempimento, avrebbe al più dovuto indurre il datore di lavoro a predisporre tempestivamente il necessario percorso formativo, posto che l'assegnazione al nuovo profilo è dipesa da una scelta organizzativa della stessa amministrazione, la quale non può legittimare, per ciò solo, la privazione di ogni effettiva funzione lavorativa.
In conclusione, la domanda attorea relativa all'accertamento del demansionamento deve essere accolta, e l'amministrazione va condannata all'adempimento in forma specifica dei propri obblighi mediante l'assegnazione effettiva al ricorrente di mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo di inquadramento.
13 ***
In relazione alla domanda risarcitoria e alla quantificazione del pregiudizio subito, la parte ricorrente ha dedotto di aver subito un pregiudizio di natura non patrimoniale alla sfera professionale, nonché a quella personale sotto il profilo del danno biologico, morale ed esistenziale, derivante dalla condotta del datore di lavoro.
Va chiarito preliminarmente che le condotte integranti dequalificazione professionale possono senza dubbio comportare una lesione della dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce “un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa” (cfr. Cass.
18.5.2012 n. 7963).
Tale danno, che non può comunque ritenersi in re ipsa (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 6572/2006 e Cass.
6.12.2005 n. 26666), deve sempre essere allegato e provato, seppure anche mediante presunzioni: secondo un orientamento consolidato e condivisibile della giurisprudenza di legittimità in tema di dequalificazione professionale (cfr. sul punto Cass. 02.10.2019 n. 24585 e
Cass. 03.01.2019 n. 21), è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti.
La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
14 Con riferimento a tale profilo, è emerso da quanto allegato dalle parti e dalle risultanze dell'istruttoria la completa inattività del ricorrente, per un periodo prolungato pari ad almeno 36 mesi alla data della domanda, e lo spostamento di quest'ultimo presso varie UOC, senza che gli siano stati effettivamente assegnati compiti di qualsivoglia natura né somministrata alcuna formazione. Da tali elementi di gravità può presumersi, secondo gli indici indicati anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata,
l'effettiva esistenza di un danno alla dignità professionale, che deve ritenersi sufficientemente provato nel caso di specie.
Per ciò che attiene tuttavia alla liquidazione di tale danno, da determinarsi necessariamente secondo criteri equitativi anche in considerazione della natura non patrimoniale dello stesso, va evidenziato che non sono emersi profili di particolare discredito professionale sul ricorrente, né di evidenza dello stato di inattività – seppure manifesto – tale da incidere sulla reputazione del dipendente. Non è altresì emersa alcuna dispersione del precedente bagaglio professionale, o irrimediabile compromissione di quest'ultimo, né sono state allegate iniziative del dipendente antecedenti all'azione in giudizio tese a ottenere l'assegnazione di mansioni corrispondenti al profilo, e tali da far presumere una lesione percepita come di particolare gravità già nell'immediatezza.
Tali circostanze, seppur non idonee ad escludere completamente la risarcibilità del danno in quanto la lesione apprezzata risulta comunque oltre la soglia di “gravità” tale da integrare un danno non patrimoniale risarcibile, con particolare riferimento alla durata e alla pervicacia della condotta lesiva (cfr. la sopra citata Cass. 02.10.2019, n. 24585), incidono necessariamente sotto il profilo della quantificazione, che deve pertanto essere riconosciuta in misura limitata e proporzionale all'entità del pregiudizio.
Pertanto, utilizzando come criterio di riferimento per la liquidazione il parametro della quota della retribuzione spettante al fine di determinare l'entità del danno (che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come idoneo in fattispecie analoghe, posto che il danno è costituito anche da un
15 impoverimento delle capacità del lavoratore per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la propria professionalità lavorando, cfr.
Cass. 12.5.2015, n. 12253 e la precedente Cass.
1.6.2002 n. 7967), si stima equo nel caso in esame liquidare il danno nella misura del 20% della retribuzione tabellare, individuata per come prevista dal CCNL del comparto sanità del 2 novembre 2022 per il triennio 2019-2021 e per il profilo BS, pari ad € 19.521,00 annui (e dunque ad € 1.626,75 mensili), per ciascuna mensilità in cui è perdurato il demansionamento, dal 23 aprile 2020 al 23 dicembre 2022, e dunque complessivamente per 32 mesi, con un importo totale pari ad € 10.411,20, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla presente pronuncia fino al saldo, come per legge vertendosi in ipotesi di pubblico impiego privatizzato.
Non sono emerse invece né un'effettiva modificazione delle abitudini di vita e una lesione nella vita di relazione e sociale - allegata in modo assolutamente generico nel ricorso introduttivo e sfornita di supporto probatorio, anche in via presuntiva, con riferimento all'entità della modificazione nonché al nesso di causalità con l'inadempimento – né la sussistenza di un danno all'integrità psico-fisica – la cui allegazione è parimenti generica e per cui non si apprezza come rilevante o pertinente la documentazione medica versata in atti, priva di descrizione e che pare comunque riferibile a patologie eterogenee e non connesse con l'inadempimento dedotto (es. ipoacusia).
Pertanto, va respinta la domanda volta alla liquidazione di un asserito danno esistenziale da lesione alla vita di relazione o biologico da lesione dell'integrità psicofisica, non essendo provata la sussistenza di un pregiudizio risarcibile né del nesso di causalità tra l'asserito pregiudizio e l'inadempimento.
Priva di pregio si presenta, da ultimo, l'eccezione di compensazione secondo il criterio della compensatio lucri cum damno avanzata dalla resistente, in considerazione dell'autonomia del titolo per cui è riconosciuto il risarcimento rispetto alla retribuzione, oltre che dell'insussistenza di
16 alcun profilo di guadagno che sarebbe astrattamente stato ricavato dal lavoratore e conseguente dall'inadempimento datoriale.
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Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia
(determinato sulla base del decisum e dunque da ricomprendersi nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con applicazione dei parametri medi tenuto conto del grado di complessità della controversia e dell'attività difensiva in concreto espletata), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che ha subito una Parte_1 dequalificazione professionale rilevante quale inadempimento del datore di lavoro, dall'aprile 2020 al dicembre 2022, e per l'effetto condanna la ad assegnare al ricorrente effettive Controparte_3 mansioni riconducibili alla categoria BS di appartenenza e al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 10.411,20, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla presente pronuncia fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio Controparte_3 in favore di che si liquidano in complessivi € Parte_1
5.388,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 02/12/2025
IL GIUDICE
IG VI
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