Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.6072/2017
Verbale di udienza del 17.01.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 17.01.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Gop dr. Raffaelina Chioccarelli, nel procedimento r.g.n.6072/2017 avente ad oggetto: risarcimento danni per lesioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 presente atto, dagli Avv.ti Biagio Trapani (c.f. ) (p.e.c.: C.F._2
e (c.f. (p.e.c.: Email_1 Controparte_1 C.F._3
, entrambi del Foro di S. Maria Capua Vetere, ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il loro studio in Santa Maria Capua Vetere alla Piazza Adriano n. 27, , (c.f. Parte_2
ATTORE
E
C.F. , in persona del sindaco p.t., elett.te Controparte_2 P.IVA_1
dom.to in Napoli, alla via Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani (c.f.
) e dell'Avv. Giovanni Flajani (c.f. ), dai quali è rapp.to e difeso C.F._5 C.F._6
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di costituzione;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_3
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Parte attrice ha reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi di prova articolati e di CTU.
********
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, onde ottenere risarcimento per le Controparte_2 lesioni che riferiva aver subito in conseguenza di un sinistro che avrebbe avuto luogo mentre “percorreva a piedi il marciapiede lungo la Via Galatina in S. Maria Capua Vetere all'altezza del Centro Commerciale
Globo”, in data 27.04.2014, alle ore 20.00 circa, laddove era inciampato in una buca non segnalata cadendo rovinosamente a terra. Recatosi dopo due giorni, a causa del dolore che avvertiva alla caviglia e piede sinistro all'ospedale Melorio di S.Maria Capua Vetere gli veniva diagnosticato “trauma alla caviglia e piede sinistro CP_ con fratture scomposte e frammentarie del II, III e IV metatarso”. Chiedeva pertanto la condanna dell convenuto, ai sensi dell'art. 2051 cpc al risarcimento danni nella misura emergente dagli atti di causa e rientrante nel limite di €. 26.000,00. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il il quale impugnava la domanda chiedendone il Controparte_5 rigetto e preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il luogo ove si era verificato l'evento(marciapiedi) era di proprietà della FI OJ srl. Chiedeva quindi ed otteneva di chiamare in causa la FI OJ srl, al fine di essere estromessa dal giudizio. Non si costituiva in giudizio la FI OJ che restava contumace per l'intero giudizio.
Depositate le richieste istruttorie di ammissione della prova orale e di c.t.u da parte attrice, con provvedimento del 27.12.2019 l'allora giudicante dr. non ammetteva i mezzi istruttori articolati e, dichiarata la Per_1 contumacia del terzo chiamato in causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.11.2020.
Indi dopo diversi rinvii la causa giungeva innanzi allo scrivente magistrato onorario in data 08.03.2024 ove rassegnate le conclusioni dalla sola parte convenuta costituita, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexties cpc all'udienza del 17.01.2025 previa concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e del termine per il deposito di note scritte in luogo della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, parte convenuta sollevava nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sul punto va detto che, a differenza del difetto di legittimazione attiva e passiva, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia ed il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte (Cass. civ. Sez. II Sent.,
03/06/2009, n. 12832; cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 15/09/2008, n. 23670 in ordine alla titolarità passiva).
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017
n. 943). La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto
(c.d. “legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. “legitimatio ad causam” passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della
“legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, la questione concernente la proprietà del marciapiedi sul quale sarebbe caduto l'attore è, pertanto, relativa alla titolarità (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio, e non già al difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione veniva tempestivamente formulata dal convenuto anche se erroneamente qualificata come difetto di legittimazione passiva. Spettava quindi all'attore fornire la prova rigorosa dell'effettiva titolarità passiva del convenuto, ovvero la proprietà del Comune di Santa Maria Capua Vetere.
Sul punto, l'attore nulla ha prodotto ovvero neppure la copia della richiamata lottizzazione, limitandosi a depositare una richiesta di copia della stessa del 25.09.2018. L'attore ben avrebbe potuto depositare una perizia, una planimetria catastale ed ulteriore documentazione integrativa al fine di dimostrare detta proprietà.
(Sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951 - Corte di Cassazione, Sezione U civile)
Tanto premesso, in difetto di prova della proprietà del marciapiedi de quo la domanda deve essere rigettata.
Si aggiunga altresì che dalla documentazione prodotta da parte attrice, si rileva che ben avrebbe potuto l'attore evitare la produzione dell'evento, usando la dovuta prudenza e diligenza, attesa l'evidenza della buca presente su detto marciapiedi rilevabile entrando in contatto con la stessa, e che imponeva un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo era altamente prevedibile. Ed è proprio tale prevedibilità, come chiarito dalla
Suprema Corte, che risulta "sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999)".-
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività svolta, e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,III SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.3.97,00, di cui euro 40,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
S. Maria C.V., 17.01.2024 Il Giudice
Gop avv.Raffaelina Chioccarelli