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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 980/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010029623 CONTR BONIFICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1973/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, a mezzo pec, al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica
Ugento Li Foggi) il 11.04.2025 ed alla SE (Crediti, Servizi e Tecnologie SpA) il 11.04.2025 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 30.04.2024 il Signor Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso Avv. Difensore_1 presso lo studio della quale - in Lecce alla Indirizzo_1 - eleggeva domicilio- impugnava il sollecito di pagamento n. 0090205F24010029623 emesso da SE –(Crediti, Servizi e Tecnologie spa) e notificato al ricorrente il 14.02.2025, relativo ai contributi di bonifica cod. n. 630 per l'annualità 2020, mediante la quale ingiungeva la corresponsione della somma pari ad € 2.714,83 comprensivo di spese di notifica.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1) Violazione dei principi e del procedimento previsto dalla l.r. puglia n. 4 del 13/3/2012 ed in particolare violazione degli artt. 17 e 18. violazione dell'art. 10 R.D. n. 215/1933. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità- errata rappresentazione in fatto e diritto;
2) Nullità del sollecito di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. violazione di preventiva comunicazione di avvio di procedimento e violazione del contraddittorio preventivo. Illegittimità della notifica del sollecito di pagamento da parte dell'ente di riscossione senza la preventiva notifica dell'avviso da parte dell'ente impositore. violazione dell'art. 10 dello statuto del contribuente. violazione dei principi stabiliti nello statuto del contribuente;
Presentava perizia di parte a firma del Dottor Nominativo_1.
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di accogliere il ricorso presentato ed annullare l'atto impugnato.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
SE (Crediti, Servizi e Tecnologie SpA) si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_2, in data 30.09.2025, impugnando e contestando quando dedotto dalla ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SE in merito ai motivi che attengono a profili sostanziali per i quali SE, concessionario, non è legittimato passivo;
- rigettare il ricorso proposto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio e maggiorazione del 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 septies D. Lgs
n. 546/92;
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva in data 11.06.2025 tramite l'avv. Difensore_3 impugnando e contestando quando dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari con distrazione a favore del legale costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento a tutte doglianze del ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018
n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. Reg. Calabria 23 luglio 2003 n.
11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»). Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. 17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Per quanto qui interessa, va puntualizzato che la Giunta Regionale della Regione Puglia, con delibera n.
1149/2013, a conclusione del prescritto iter procedimentale, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della Legge
Regionale n. 12 del 2011, il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi composto da relazione e connessi elaborati cartografici e “redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANBI”. Detto Piano di Classifica, in esito alla pubblicazione sul BURP n. 94 del 10.07.2013 è divenuto operante con lo scopo di provvedere al riparto, tra i titolari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico e può ritenersi, pertanto, legittimamente predisposto ai fini del calcolo del contributo di bonifica dovuto.
Con riferimento alla doglianza sull'insussistenza dello specifico vantaggio diretto e specifico e concreto beneficio in favore del fondo deve ritenersi che la ricorrente abbia offerto sufficienti elementi a sostegno dell'assunto di insussistenza di qualsiasi beneficio specifico.
Ne discende che sotto questo profilo il ricorso va accolto.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 980/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010029623 CONTR BONIFICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1973/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, a mezzo pec, al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica
Ugento Li Foggi) il 11.04.2025 ed alla SE (Crediti, Servizi e Tecnologie SpA) il 11.04.2025 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 30.04.2024 il Signor Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso Avv. Difensore_1 presso lo studio della quale - in Lecce alla Indirizzo_1 - eleggeva domicilio- impugnava il sollecito di pagamento n. 0090205F24010029623 emesso da SE –(Crediti, Servizi e Tecnologie spa) e notificato al ricorrente il 14.02.2025, relativo ai contributi di bonifica cod. n. 630 per l'annualità 2020, mediante la quale ingiungeva la corresponsione della somma pari ad € 2.714,83 comprensivo di spese di notifica.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1) Violazione dei principi e del procedimento previsto dalla l.r. puglia n. 4 del 13/3/2012 ed in particolare violazione degli artt. 17 e 18. violazione dell'art. 10 R.D. n. 215/1933. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità- errata rappresentazione in fatto e diritto;
2) Nullità del sollecito di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. violazione di preventiva comunicazione di avvio di procedimento e violazione del contraddittorio preventivo. Illegittimità della notifica del sollecito di pagamento da parte dell'ente di riscossione senza la preventiva notifica dell'avviso da parte dell'ente impositore. violazione dell'art. 10 dello statuto del contribuente. violazione dei principi stabiliti nello statuto del contribuente;
Presentava perizia di parte a firma del Dottor Nominativo_1.
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di accogliere il ricorso presentato ed annullare l'atto impugnato.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
SE (Crediti, Servizi e Tecnologie SpA) si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_2, in data 30.09.2025, impugnando e contestando quando dedotto dalla ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SE in merito ai motivi che attengono a profili sostanziali per i quali SE, concessionario, non è legittimato passivo;
- rigettare il ricorso proposto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio e maggiorazione del 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 septies D. Lgs
n. 546/92;
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia si costituiva in data 11.06.2025 tramite l'avv. Difensore_3 impugnando e contestando quando dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari con distrazione a favore del legale costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento a tutte doglianze del ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018
n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. Reg. Calabria 23 luglio 2003 n.
11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»). Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. 17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Per quanto qui interessa, va puntualizzato che la Giunta Regionale della Regione Puglia, con delibera n.
1149/2013, a conclusione del prescritto iter procedimentale, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della Legge
Regionale n. 12 del 2011, il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi composto da relazione e connessi elaborati cartografici e “redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANBI”. Detto Piano di Classifica, in esito alla pubblicazione sul BURP n. 94 del 10.07.2013 è divenuto operante con lo scopo di provvedere al riparto, tra i titolari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico e può ritenersi, pertanto, legittimamente predisposto ai fini del calcolo del contributo di bonifica dovuto.
Con riferimento alla doglianza sull'insussistenza dello specifico vantaggio diretto e specifico e concreto beneficio in favore del fondo deve ritenersi che la ricorrente abbia offerto sufficienti elementi a sostegno dell'assunto di insussistenza di qualsiasi beneficio specifico.
Ne discende che sotto questo profilo il ricorso va accolto.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.