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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9641 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 1.10.2025 il Giudice dott.ssa Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°7038/2025 VERTENTE TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Roma in Via Parte_1 CodiceFiscale_1 Valdinievole, 11, presso e nello studio legale dell'Avv. Ester Ferrari Morandi che la rapp.ta e difende giusta delega allegata al ricorso;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 26.2.2025, ritualmente notificato, l'istante indicata in epigrafe contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure ove era stato riconosciuto solo lo status di handicap grave lo stato sanitario relativo al beneficio della PENSIONE DI INABILITA' di cui all'art.12 L.118/71. Deduceva in particolare che il CTU non aveva tenuto in adeguato conto le severe limitazioni e la conseguente gravità del quadro patologico. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1 Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u., all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce. Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito delle dichiarazioni di dissenso in data 28.1.2025 per come previsto dall'art.445 bis comma 6. Infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità avendo espressamente invocato parte ricorrente i vizi afferenti la CTU. Nel merito il ricorso appare fondato per l'accertata sussistenza dei requisiti di cui all'art.12 L.118/71 dalla domanda in sede amministrativa (21.7.2022). Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano al parziale accoglimento del ricorso. Il quadro patologico è stato infatti ritenuto tale da comportare un'inabilità lavorativa permanente del 100% dal luglio 2022. Insussistenti viceversa i requisiti per l'indennità di accompagnamento. I compensi di lite (fase di ATP e presente) sono posti per 2/3 a carico dell' attesa la CP_1 prevalente soccombenza. su cui graveranno anche le spese di entrambe le CTU CP_1 espletate separatamente liquidate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara che la ricorrente si trova nello stato sanitario utile per il riconoscimento del beneficio di cui all'art.12 L.118/71 e di cui all'art.3 comma 3 L.104/1992 dalla domanda amministrativa del 21.7.2022; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 1/3 i compensi di lite e condanna l' alla refusione della restante parte CP_1 liquidata in complessivi €2.700,00, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. CP_1 Roma, il 1.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 1.10.2025 il Giudice dott.ssa Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°7038/2025 VERTENTE TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Roma in Via Parte_1 CodiceFiscale_1 Valdinievole, 11, presso e nello studio legale dell'Avv. Ester Ferrari Morandi che la rapp.ta e difende giusta delega allegata al ricorso;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 26.2.2025, ritualmente notificato, l'istante indicata in epigrafe contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure ove era stato riconosciuto solo lo status di handicap grave lo stato sanitario relativo al beneficio della PENSIONE DI INABILITA' di cui all'art.12 L.118/71. Deduceva in particolare che il CTU non aveva tenuto in adeguato conto le severe limitazioni e la conseguente gravità del quadro patologico. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1 Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u., all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce. Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito delle dichiarazioni di dissenso in data 28.1.2025 per come previsto dall'art.445 bis comma 6. Infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità avendo espressamente invocato parte ricorrente i vizi afferenti la CTU. Nel merito il ricorso appare fondato per l'accertata sussistenza dei requisiti di cui all'art.12 L.118/71 dalla domanda in sede amministrativa (21.7.2022). Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano al parziale accoglimento del ricorso. Il quadro patologico è stato infatti ritenuto tale da comportare un'inabilità lavorativa permanente del 100% dal luglio 2022. Insussistenti viceversa i requisiti per l'indennità di accompagnamento. I compensi di lite (fase di ATP e presente) sono posti per 2/3 a carico dell' attesa la CP_1 prevalente soccombenza. su cui graveranno anche le spese di entrambe le CTU CP_1 espletate separatamente liquidate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara che la ricorrente si trova nello stato sanitario utile per il riconoscimento del beneficio di cui all'art.12 L.118/71 e di cui all'art.3 comma 3 L.104/1992 dalla domanda amministrativa del 21.7.2022; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 1/3 i compensi di lite e condanna l' alla refusione della restante parte CP_1 liquidata in complessivi €2.700,00, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. CP_1 Roma, il 1.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari