Articolo 520 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 519Articolo 521
Versione
12 maggio 1963
Art. 520. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1946-47, quali risultano dalla delibera-
zione della Corte dei conti, sono stabiliti
nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1946-47 (articolo 516) ................. L. 8.351.107.543,96 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 518) ..... " 597.703.232,37
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1947 ... L. 8.948.810.776,33
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963