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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 5756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5756 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5151/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5151/2021 R.G. promossa da:
, nato a [...], in data [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare dell'omonima ditta sita in Mascali (CT), C.da Orfana Lesina 11, Part. Iva
, elettivamente domiciliato in Giarre (CT), Via F.lli Cairoli n.12, presso lo studio P.IVA_1 dall'Avv. Adriano R. Cavallaro che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
(partita Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore pro tempore, con sede in Torino, Via Corte d'Appello, 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferraris, nel cui studio di Genova Via G. D'Annunzio è elettivamente domiciliata;
Convenuta
------------
Conclusioni
pagina 1 di 5 All'udienza del 14 luglio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 16.072,02, oltre interessi legali, sì come pretesa, in forza della polizza assicurativa n. 2020/30/2077776, a titolo di indennizzo dei danni conseguenti alla rapina subita in data 12 maggio 2020. Denunciava la violazione del dovere di buona fede contrattuale e chiedeva al contempo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda, assumeva, in punto di diritto, che il capitolo 2.1 – lettera B del dedotto contratto assicurativo copriva “i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a causa di: … … 9) rapina”, e riferiva, in punto di fatto, che nella data occasione aveva caricato n. 26 piante washingtonia di altezza di mt. 3, poste in vaso da 50 lt, sul proprio autocarro targato PS433271 al fine di essere trasportate presso l'azienda agricola di sita in Linguaglossa che le aveva acquistate e che inopinatamente Controparte_2
l'autoveicolo, giunto in territorio del Comune di Mascali, Strada Provinciale II, direzione verso
Piedimonte Etneo, all'altezza della statua della Madonnina, era stato bloccato da tre individui che, mediante la minaccia di un'arma, avevano costretto esso conducente a consegnare il denaro e si erano appropriati del carico.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
che chiedeva il rigetto della domanda, all'uopo contestando date
[...] incongruenze in ordine al carico di merce ed alla mancata disponibilità a bordo dell'autocarro del cronotachigrafo e la misura del quantum richiesto. Opponeva in ogni caso lo scoperto contrattuale e la convenuta franchigia.
Con l'ordinanza del 10 giugno 2022 l'adito Giudice ammetteva la chiesta prova orale.
Con il successivo provvedimento del 24 febbraio 2023 disponeva CTU tecnico-estimativa.
Nelle more del giudizio la parte attrice si costituiva nel nome del nuovo procuratore.
pagina 2 di 5 Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, all'udienza del 14 luglio 2025, è stata posta in decisione.
-----------------
Motivi della decisione
L'espletata prova orale (deposizione di ) ha confermato l'acquisto da Controparte_2 parte del teste, titolare dell'omonima azienda agricola sita in Linguaglossa, di n. 26 piante washingtonia per il prezzo di €. 22.100,00 ed anche (deposizione di il carico Testimone_1 degli alberi, nei giorni dell'11/12 maggio 2020, sul cassone dell'autocarro targato PS433271.
La rapina trova, di suo, riscontro nel processo verbale di denuncia presentato dal Pt_1 ai CC di Mascali il 12 maggio 2020 e nel conseguente verbale di rinvenimento dell'autocarro, con all'interno la fattura accompagnatoria n. 4/2020, sì come redatto dalla Polizia di Stato, commissariato di Taormina, in data 19 maggio 2020.
L'opposta circostanza della mancanza a bordo dell'autocarro del cronotachigrafo non può essere di alcun rilievo ai fini della decisione perché l'azionata polizza assicurativa non prevedeva l'obbligo della dotazione di sistemi di allarmi o antirapina, laddove, in effetti, l'unico adempimento previsto, al riguardo dell'attivazione della polizza, era costituito nella immediata presentazione della denuncia all'autorità, per vero tempestivamente adempiuto.
Resta il tema del quantitativo di carico sottratto e del loro valore.
Sul punto, torna utile la relazione di CTU che ha acclarato, alla stregua delle foto in atti, che la specie di pianta compravenduta era la e che, trattandosi di alberi Parte_2 di altezza complessiva di mt. 3,00 “compreso il fogliame”, il prezzo di rivendita oscillava, nel dato periodo, tra euro 50 ed euro 80.00, onde un conseguenziale prezzo medio di euro 61,50
a pianta.
Si tratta di conclusioni che ben possono essere condivise non avendo trovato riscontro in atti la circostanza, pur dedotta dalla difesa del secondo la quale le piante Pt_1 compravendute avrebbero avuto un fusto avente altezza di mt. 3,00 “escluso il fogliame”, il cui prezzo medio di mercato avrebbesi dovuto determinare, secondo le stesse stime peritali, in euro 377,65: in disparte il pur decisivo rilievo per il quale ben Parte_1 consapevole del diverso valore di mercato riveniente dall'altezza dell'arbusto, ha pagina 3 di 5 significativamente lasciato sul vago una circostanza sì rilevante (cfr. l'allegazione del fatto in citazione ed i capitolati di prova), si sarebbe in ogni caso trattato, invero, di piante che, considerato il volume, sono commercializzate, non già, come allegato, in vasi da lt 50, bensì in vasi da 80 a 150 lt, di talchè “non sarebbero nemmeno entrate nel cassone del piccolo furgone di cui alle foto versate in atti” (CTU, pagg. 4/5).
Posto che, in materia di valore della cosa assicurata, a norma dell'art. 1908 cc, “…non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”, devesi a tal punto riconoscere all'attore un indennizzo pari al prezzo di rivendita delle piante al tempo della dedotta vicenda: esso è stato stimato in misura pari al
50% del prezzo di acquisto, rectius euro 30,75, di talchè il valore complessivo del carico trafugato viene ad ammontare ad euro 799,50.
Detratto lo scoperto del 20% e la convenuta franchigia di euro 250,00, residuano euro
389,60, iva esclusa (non essendovi prova di effettiva corresponsione), al cui pagamento, in parziale accoglimento della domanda, va condannata Controparte_1
con gli interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al soddisfo.
[...]
Il notevole scarto tra quanto richiesto e l'importo riconosciuto implica il disconoscimento, da parte della compagnia di assicurazioni, dell'assunta violazione del dovere di buona fede e della conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni ed impone la integrale compensazione delle spese processuali.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in misura di metà per ciascuna.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5151/2021 RG così statuisce:
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 389,60, con gli interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al
[...] soddisfo.
Compensa le spese processuali.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in misura di metà per ciascuna.
Così deciso in Catania, il 28 novembre 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5151/2021 R.G. promossa da:
, nato a [...], in data [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare dell'omonima ditta sita in Mascali (CT), C.da Orfana Lesina 11, Part. Iva
, elettivamente domiciliato in Giarre (CT), Via F.lli Cairoli n.12, presso lo studio P.IVA_1 dall'Avv. Adriano R. Cavallaro che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
(partita Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore pro tempore, con sede in Torino, Via Corte d'Appello, 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ferraris, nel cui studio di Genova Via G. D'Annunzio è elettivamente domiciliata;
Convenuta
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Conclusioni
pagina 1 di 5 All'udienza del 14 luglio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 16.072,02, oltre interessi legali, sì come pretesa, in forza della polizza assicurativa n. 2020/30/2077776, a titolo di indennizzo dei danni conseguenti alla rapina subita in data 12 maggio 2020. Denunciava la violazione del dovere di buona fede contrattuale e chiedeva al contempo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda, assumeva, in punto di diritto, che il capitolo 2.1 – lettera B del dedotto contratto assicurativo copriva “i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a causa di: … … 9) rapina”, e riferiva, in punto di fatto, che nella data occasione aveva caricato n. 26 piante washingtonia di altezza di mt. 3, poste in vaso da 50 lt, sul proprio autocarro targato PS433271 al fine di essere trasportate presso l'azienda agricola di sita in Linguaglossa che le aveva acquistate e che inopinatamente Controparte_2
l'autoveicolo, giunto in territorio del Comune di Mascali, Strada Provinciale II, direzione verso
Piedimonte Etneo, all'altezza della statua della Madonnina, era stato bloccato da tre individui che, mediante la minaccia di un'arma, avevano costretto esso conducente a consegnare il denaro e si erano appropriati del carico.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
che chiedeva il rigetto della domanda, all'uopo contestando date
[...] incongruenze in ordine al carico di merce ed alla mancata disponibilità a bordo dell'autocarro del cronotachigrafo e la misura del quantum richiesto. Opponeva in ogni caso lo scoperto contrattuale e la convenuta franchigia.
Con l'ordinanza del 10 giugno 2022 l'adito Giudice ammetteva la chiesta prova orale.
Con il successivo provvedimento del 24 febbraio 2023 disponeva CTU tecnico-estimativa.
Nelle more del giudizio la parte attrice si costituiva nel nome del nuovo procuratore.
pagina 2 di 5 Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, all'udienza del 14 luglio 2025, è stata posta in decisione.
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Motivi della decisione
L'espletata prova orale (deposizione di ) ha confermato l'acquisto da Controparte_2 parte del teste, titolare dell'omonima azienda agricola sita in Linguaglossa, di n. 26 piante washingtonia per il prezzo di €. 22.100,00 ed anche (deposizione di il carico Testimone_1 degli alberi, nei giorni dell'11/12 maggio 2020, sul cassone dell'autocarro targato PS433271.
La rapina trova, di suo, riscontro nel processo verbale di denuncia presentato dal Pt_1 ai CC di Mascali il 12 maggio 2020 e nel conseguente verbale di rinvenimento dell'autocarro, con all'interno la fattura accompagnatoria n. 4/2020, sì come redatto dalla Polizia di Stato, commissariato di Taormina, in data 19 maggio 2020.
L'opposta circostanza della mancanza a bordo dell'autocarro del cronotachigrafo non può essere di alcun rilievo ai fini della decisione perché l'azionata polizza assicurativa non prevedeva l'obbligo della dotazione di sistemi di allarmi o antirapina, laddove, in effetti, l'unico adempimento previsto, al riguardo dell'attivazione della polizza, era costituito nella immediata presentazione della denuncia all'autorità, per vero tempestivamente adempiuto.
Resta il tema del quantitativo di carico sottratto e del loro valore.
Sul punto, torna utile la relazione di CTU che ha acclarato, alla stregua delle foto in atti, che la specie di pianta compravenduta era la e che, trattandosi di alberi Parte_2 di altezza complessiva di mt. 3,00 “compreso il fogliame”, il prezzo di rivendita oscillava, nel dato periodo, tra euro 50 ed euro 80.00, onde un conseguenziale prezzo medio di euro 61,50
a pianta.
Si tratta di conclusioni che ben possono essere condivise non avendo trovato riscontro in atti la circostanza, pur dedotta dalla difesa del secondo la quale le piante Pt_1 compravendute avrebbero avuto un fusto avente altezza di mt. 3,00 “escluso il fogliame”, il cui prezzo medio di mercato avrebbesi dovuto determinare, secondo le stesse stime peritali, in euro 377,65: in disparte il pur decisivo rilievo per il quale ben Parte_1 consapevole del diverso valore di mercato riveniente dall'altezza dell'arbusto, ha pagina 3 di 5 significativamente lasciato sul vago una circostanza sì rilevante (cfr. l'allegazione del fatto in citazione ed i capitolati di prova), si sarebbe in ogni caso trattato, invero, di piante che, considerato il volume, sono commercializzate, non già, come allegato, in vasi da lt 50, bensì in vasi da 80 a 150 lt, di talchè “non sarebbero nemmeno entrate nel cassone del piccolo furgone di cui alle foto versate in atti” (CTU, pagg. 4/5).
Posto che, in materia di valore della cosa assicurata, a norma dell'art. 1908 cc, “…non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”, devesi a tal punto riconoscere all'attore un indennizzo pari al prezzo di rivendita delle piante al tempo della dedotta vicenda: esso è stato stimato in misura pari al
50% del prezzo di acquisto, rectius euro 30,75, di talchè il valore complessivo del carico trafugato viene ad ammontare ad euro 799,50.
Detratto lo scoperto del 20% e la convenuta franchigia di euro 250,00, residuano euro
389,60, iva esclusa (non essendovi prova di effettiva corresponsione), al cui pagamento, in parziale accoglimento della domanda, va condannata Controparte_1
con gli interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al soddisfo.
[...]
Il notevole scarto tra quanto richiesto e l'importo riconosciuto implica il disconoscimento, da parte della compagnia di assicurazioni, dell'assunta violazione del dovere di buona fede e della conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni ed impone la integrale compensazione delle spese processuali.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in misura di metà per ciascuna.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5151/2021 RG così statuisce:
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
di euro 389,60, con gli interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al
[...] soddisfo.
Compensa le spese processuali.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in misura di metà per ciascuna.
Così deciso in Catania, il 28 novembre 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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