Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4976/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4976/2018 promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Michele Pascarella, presso il cui studio elett.te domicilia in , alla Via Vincenzo Lamberti n. 29, CP_1
Fabbr. A/2
- opponente –
contro titolare dell'omonima ditta individuale zootecnica bufalina, rapp.to e difeso Controparte_2 dall'Avv. Mario Luciano, presso il cui studio elett.te domicilia in Grazzanise (CE), alla via E. Lauro n.
32;
- opposto -
e
, in persona del Presidente p.t. della Regionale, rapp.ta e difesa Controparte_3 CP_4 dall'Avv. Modesto Letizia dell'Avvocatura Regionale della Campania, con la quale elett.te domicilia presso la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti in San Nicola La Strada, al viale Carlo III ex
CIAPI
-opposta/opponente nel giudizio riunito rg 5054/2018-
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 22.10.2024
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l , in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, con cui era stata condannata, in solido con la al pagamento, in favore del , titolare dell'omonima ditta Controparte_3 Controparte_2
individuale zootecnica bufalina, della somma di € 56.789,00 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di indennizzo per i capi bufalini abbattuti, in quanto risultati positivi alla tubercolosi, su ordine
Part dell' in conformità alla normativa di cui al D.M. Ministero Salute 14.06.1968 e successive modificazioni e/o integrazioni.
In particolare, l' ha contestato la non debenza della somma ingiunta sia per tardività Pt_1 nell'abbattimento dei capi bufalini infetti sia per mancata impugnazione del provvedimento espresso di rigetto della richiesta di indennizzo.
Si costituiva il Sig. , n.q., contestando in toto l'opposizione, concludendo per il suo Controparte_2
rigetto.
Si costituiva altresì la evidenziando, preliminarmente, di aver promosso autonomo Controparte_3 giudizio di opposizione, avverso al medesimo decreto ingiuntivo (R.G. n. 5054/2018), nell'ambito del quale l' si era costituiva aderendo all'opposizione promossa della Regione. Pt_1
Disposta la riunione del giudizio R.G. n. 5054/2018 al giudizio R.G. n. 4976/2018, nell'ulteriore prosieguo, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 22.10.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, appare opportuno ricostruire la vicenda sostanziale: l'allevamento del Sig. CP_2
, titolare dell'omonima ditta individuale zootecnica bufalina, risultava essere sede di focolaio
[...] di e, in data 03.04.2017, nell'ambito dei piani di Profilassi di Stato nelle aziende bufaline, Parte_2
il suddetto allevamento veniva sottoposto a controllo per la Tubercolosi, risultando n. 48 capi positivi al test di intrademoreazione e, in seguito al controllo, in data 06.04.2017, veniva notificato al Sig.
pagina 2 di 5 Cantile il provvedimento, a firma del Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASL CE n. 90442/VET
22, con cui veniva comunicato che n. 48 capi bufalini erano risultati positivi alle prove ufficiali, che la notifica valeva come avvio del procedimento ai sensi della legge n.241/1990, che contro di esso era proponibile ricorso al TAR entro 60 giorni, che l'azienda, al fine di evitare la diffusione della malattia e per poter beneficiare degli indennizzi conseguenti all'abbattimento degli animali doveva: 1) isolare in appositi reparti gli animali risultati positivi;
2) bloccare qualsiasi movimento da e per l'allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita di animali sensibili destinati all'immediata macellazione ai sensi del
DPR 320/54, da richiedere al Servizio Veterinario in questione;
3)inviare alla macellazione i capi bovini positivi entro e non oltre 15 giorni dalla notifica.
In data 07/04/2017 il Sig. chiedeva al Servizio Veterinario ASLCE –Distretto 22 di Santa Maria CP_2
Capua Vetere di effettuare un supplemento istruttorio sugli animali positivi, eventualmente mediante test del gamma interferone, ma in data 10/04/2017 il responsabile della Servizio Sanità Animale della
UOV di Pignataro Maggiore negava la ripetizione delle prove, perché non previste dalla normativa vigente. A questo punto il Sig. , in data 12/04/2017, notificava alla il ricorso al CP_2 Parte_3
TAR Campania Sede di LI (ricorso R.G. n. 1414/2017) avverso la ordinanza di abbattimento prot.
90442 VETA 22 ed il diniego dell'istanza di supplemento istruttorio del 10/04/2017. A seguito della discussione dell'istanza cautelare, il – Sede di LI – sezione quinta – con Ordinanza CP_5
n° 00657/2017/ Registro Provvedimenti Cautelari del 09/05/2017 respingeva l'istanza cautelare.
In data 12/05/2017, a seguito del rigetto della sospensiva, veniva reiterato, da parte della
[...]
l'ordine di abbattimento dei 48 capi bufalini infetti (ordinanza di abbattimento Parte_4
prot. n. 119564/VET22A).
In data 16/05/2017 i 48 capi bufalini venivano abbattuti e successivamente, in data 08.06.2017, il Sig.
presentava alla istanza di riconoscimento dell'indennità per CP_2 Parte_4
l'abbattimento dei capi bufalini e la dopo aver effettuato il calcolo Parte_4 dell'eventuale indennizzo, trasmetteva al competente Dirigente del Servizio Veterinario Sanità Parte Animale dell' di per l'approvazione o meno della richiesta. CP_1
Con nota prot n°175749/SVETA del 18/07/2017, il Dirigente del Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASL , Dr. , respingeva la richiesta di indennizzo;
tale provvedimento CP_1 Controparte_6 di rigetto veniva notificato al Sig. , titolare dell'omonima ditta individuale zootecnica Controparte_2
bufalina, in data 20.07.2018 (vedere doc. 12 fasc. opponente).
Tutto ciò premesso, al di là della qualifica che si voglia riconoscere al secondo ordine di abbattimento dei capi bufalini infetti, appare dirimente che la richiesta di indennizzo, da parte del , sia stata CP_2
oggetto di un provvedimento espresso della P.A. di rigetto, regolarmente notificato, che non risulta pagina 3 di 5 essere stato impugnato e, pertanto, divenuto definitivo. Sarebbe stato onere del impugnare il CP_2
provvedimento di rigetto innanzi al giudice amministrativo, unica autorità competente a valutare la legittimità o meno del rigetto. Sul punto parte opposta non ha preso posizione, quindi risulta pacifico ed incontestato che il rigetto sia divenuto definitivo ed insindacabile.
In ogni caso, appare significativa, sul tema oggetto di causa, una recente pronuncia del Consiglio di
Stato secondo cui <In materia di abbattimento di capi di bestiame infetti da tubercolosi, il termine di
15 giorni dalla notifica del provvedimento per procedere all'abbattimento ha natura perentoria e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo previsto dall'art. 19 del D.M.
592/1995. Tale perentorietà si desume sia dall'interpretazione letterale dell'art. 19 che subordina espressamente l'indennità al rispetto dei termini, sia da un'interpretazione logico-sistematica e teleologica della normativa, volta a tutelare prioritariamente la salute pubblica attraverso il tempestivo contenimento della diffusione della malattia. L'indennità ha infatti natura premiale e si giustifica solo in presenza di un effettivo contributo collaborativo dell'allevatore alle misure di eradicazione dell'infezione. La perentorietà del termine non viene meno per il fatto che l'art. 5 co. 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 preveda la perdita dell'indennizzo in caso di abbattimento coattivo, trattandosi di disposizione che si limita a disciplinare le conseguenze dell'inadempimento senza incidere sulla rilevanza del termine già scaduto. Il termine può essere prorogato fino a 30 giorni solo per comprovate difficoltà logistiche o commerciali, previa espressa autorizzazione del Servizio veterinario e purché ciò non costituisca rischio per la salute. La perdita dell'indennizzo opera per la totalità dei capi, anche se parte di essi sia stata abbattuta nei termini, in quanto l'art. 19 co. 2 D.M.
592/1995 richiede l'abbattimento tempestivo di tutti gli animali infetti>> (Consiglio di Stato sent. n.
1691 del 2022).
Pertanto, sulla base della sentenza richiamata, dovendosi ritenere perentorio il termine di cui alla prima ordinanza di abbattimento del 06.04.2017, alla data della seconda ordinanza, ossia quella del
12.05.2017, il sig. era già decaduto dal diritto all'indennizzo. Tra l'altro, si evidenzia che ai CP_2 sensi dell'art. 153 cpc, i termini perentori non sono prorogabili nemmeno su accordo delle parti, per cui Part l' on sarebbe stata nemmeno legittimata a concedere un nuovo termine.
Per le ragioni esposte, l'opposizione promossa in entrambi i giudizi riuniti appare fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri del d.m. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00) e dell'attività espletata (con riduzione al minimo di tutte le fasi, tenuto conto che il valore della causa è prossimo al valore minimo dello scaglione e, rispetto alla fase pagina 4 di 5 istruttoria e decisionale, anche tenuto conto della natura documentale). Si precisa, in merito alle spese, che la Suprema Corte ha chiarito che <in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione>> (Cass. Sent. del 10 novembre 2015 n. 22883).
Pertanto, rispetto al giudizio riunito saranno dovuti i compensi solo per la fase di studio e introduttiva, che si ritiene di liquidare al minimo, per le medesime ragioni di cui sopra, nonché in considerazione del fatto che hanno avuto ad oggetto le medesime questioni trattate nel presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie l'opposizione in entrambi i giudizi riuniti (rg. 4976/2018 e rg 5054/2018) e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3160/2017; condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' e della Controparte_2 Pt_1 CP_3
che liquida in complessivi € 9141,50 caduno per compensi (di cui € 7.051,50 per il presente
[...] giudizio ed € 2090,00 per il giudizio riunito), oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa se dovute e spese vive (€ 429,38 in favore della ed € 406,50 in favore dell' ) Controparte_3 Pt_1
S.M.C.V., 26/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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