Art. 44. Associazioni dei produttori 1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purche' perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizza-none del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.
2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:
a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformita' delle fasi di produzione al disciplinare;
b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprieta' intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
c) promuovono iniziative di sostenibilita', comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.
2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:
a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformita' delle fasi di produzione al disciplinare;
b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprieta' intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
c) promuovono iniziative di sostenibilita', comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.